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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022

Cassazione n. 18111/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Salerno, per quanto qui di interesse, riformava parzialmente la sentenza di primo grado appellata da [OSCURATO:PERSONA], riducendo la pena inflittagli, in quanto ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 416, secondo comma, cod. pen. 2.

Propone ricorso per cassazione l'imputato tramite il difensore, lamentando violazione di legge e vizi della motivazione in punto di affermazione della responsabilità.

Le censure invocano mere rivalutazioni di certe conversazioni che richiamano, introducendo alternative ricostruzioni dei fatti prive di ogni adeguato confronto con gli ampi e approfonditi ragionamenti svolti dai giudici di merito (da pag. 2 a pag. 4 della sentenza e ancor prima nella di motivazione di primo grado così come richiamata e condivisa da quella di appello), che danno conto del preciso e convergente quadro probatorio sul cui apprezzamento si è fondato il giudizio di responsabilità, riconoscendosi tutti gli estremi del reato associativo.

Dunque, si tratta di censure in alcun modo idonee a dimostrare i vizi denunciati.

3. Ne discende l'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 dicembre 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente be inenti Monisz..Loni DEPOSITATO/N CANC

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Salerno, per quanto qui di interesse, riformava parzialmente la sentenza di primo grado appellata da [OSCURATO:PERSONA], riducendo la pena inflittagli, in quanto ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 416, secondo comma, cod. pen. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato tramite il difensore, lamentando violazione di legge e vizi della motivazione in punto di affermazione della responsabilità. Le censure invocano mere rivalutazioni di certe conversazioni che richiamano, introducendo alternative ricostruzioni dei fatti prive di ogni adeguato confronto con gli ampi e approfonditi ragionamenti svolti dai giudici di merito (da pag. 2 a pag. 4 della sentenza e ancor prima nella di motivazione di primo grado così come richiamata e condivisa da quella di appello), che danno conto del preciso e convergente quadro probatorio sul cui apprezzamento si è fondato il giudizio di responsabilità, riconoscendosi tutti gli estremi del reato associativo. Dunque, si tratta di censure in alcun modo idonee a dimostrare i vizi denunciati. 3. Ne discende l'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente be inenti Monisz..Loni DEPOSITATO/N CANC
Sentenza Cassazione n. 18111/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris