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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2023

Cassazione n. 01650/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; Il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: il primo motivo - relativo al mancato riconoscimento del comma 5 del dpr 309/90 in relazione alla detenzione di hashish - deduce censure aspecifiche e di puro fatto, non correlate alla trama motivazionale della sentenza impugnata che ha accertato in modo non censurabile la non lievità del fatto, basandosi anche stavolta non soltanto sul dato ponderale (tra l'altro indicativo di una notevole scorta), ma valorizzando le circostanze e le modalità del fatto.

Corretta ed esaustiva è la motivazione espressa, in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche dal giudice di merito, posta l'assenza di fattori positivi cui ancorare il riconoscimento di una eventuale attenuazione della pena.

Adeguata e congrua motivazione è stata fornita anche in ordine alla disposta confisca.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; Il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: il primo motivo - relativo al mancato riconoscimento del comma 5 del dpr 309/90 in relazione alla detenzione di hashish - deduce censure aspecifiche e di puro fatto, non correlate alla trama motivazionale della sentenza impugnata che ha accertato in modo non censurabile la non lievità del fatto, basandosi anche stavolta non soltanto sul dato ponderale (tra l'altro indicativo di una notevole scorta), ma valorizzando le circostanze e le modalità del fatto. Corretta ed esaustiva è la motivazione espressa, in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche dal giudice di merito, posta l'assenza di fattori positivi cui ancorare il riconoscimento di una eventuale attenuazione della pena. Adeguata e congrua motivazione è stata fornita anche in ordine alla disposta confisca. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01650/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris