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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 aprile 2026

Cassazione n. 09047/2026

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entante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]controComune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado diLombardia n.1364/2024 depositata il 13/05/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 16562/2024Numero sezionale 816/2026Numero di raccolta generale 9047/2026Data pubblicazione 10/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della _____(diciascuna) parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge _______________, con distrazione in favore del difensoreantistatario.Così deciso in Roma, il 03/04/2026Stefania Billi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]controComune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado diLombardia n.1364/2024 depositata il 13/05/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 16562/2024Numero sezionale 816/2026Numero di raccolta generale 9047/2026Data pubblicazione 10/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della _____(diciascuna) parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge _______________, con distrazione in favore del difensoreantistatario.Così deciso in Roma, il 03/04/2026Stefania Billi
Sentenza Cassazione n. 09047/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris