CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00098/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6335-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 51, presso la studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ELIA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale ex socio della [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 33 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che le rappresenta e difende; -t" - controricorrenti - contro V,I)I1, I [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 6524/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha stipulato c:on la società [OSCURATO:SOCIETA] un preliminare di acquisto di un bene sito in Roma via [OSCURATO:PERSONA] numero 22. La società [OSCURATO:SOCIETA], promittente alienante, ha tuttavia venduto, con contratto definitivo, quel bene ad un'altra società, la [OSCURATO:SOCIETA], che, a sua volta, l'ha ceduta ad [OSCURATO:PERSONA]. 2.-[OSCURATO:PERSONA] ha dunque citato in giudizio i predetti tre soggetti chiedendo che, ai sensi dell'articolo 2901 del codice civile, fosse dichiarata l'inefficacia dei due atti di compravendita in quanto posti in essere in violazione del suo diritto di promissaria acquirente, ed ha altresì proposto domanda di trasferimento del bene in proprio favore ex articolo 2932 del codice civile. I convenuti [OSCURATO:SOCIETA] e eataldo, costituendosi in primo grado, hanno chiesto il rigetto della domanda: la Edlhouse sostenendo di essere stata costretta alla seconda alienazione in quanto vincolata anche in quel caso da un contratto preliminare anteriore a quello stipulato con la Messina, mentre il Cataldo ha sostenuto di aver comprato validamente da [OSCURATO:SOCIETA] che è stata cancellata dal registro prima dell'inizio della causa. 3.-11 primo grado di giudizio si è concluso con una sentenza con cui il Tribunale di Roma ha dichiarato improcedibile la domanda di cui all'articolo 2901 c.c., in quanto proposta nei confronti di soggetto inesistente, essendo stata la [OSCURATO:SOCIETA] cancellata dal registro delle imprese prima dell'introduzione del giudizio e non essendo stati citati in giudizio i soci della medesima.Il Tribunale ha poi rilevato che la Messina aveva proposto tardivamente una domanda di simulazione assoluta degli altri due atti lesivi del suo diritto ed ha altresì osservato che la domanda di risoluzione del preliminare e restituzione della caparra era stata oggetto di autonomo giudizio, definito dal Tribunale con sentenza passata in giudicato. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato questa sentenza sul presupposto che, quanto alla domanda di risoluzione del preliminare, non avrebbe dovuto essere dichiarata improcedibile in quanto la stessa Messina vi aveva rinunciato implicitamente, depositando la sentenza che nell'altro procedimento aveva per l'appunto definito proprio quella domanda. Inoltre, l'appellante ha sostenuto che non avrebbe dovuto essere dichiarata l'improcedibilità, bensì ordinata la rinnovazione della notificazione della citazione nei confronti dei soci dellallmmobiloeuf.1.1.R. Al giudizio di secondo grado hanno preso parte anche i soci della società da ultimo citata, citati in giudizio dalla Messina. La Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l' impugnazione ed in più ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] del processo e l'ha condannata alle spese maggiorate ai sensi dell'articolo 96, 3 comma del codice di procedura civile. 4.-Avverso tale decisione ricorre [OSCURATO:PERSONA] con cinque motivi di ricorso. Ne chiedono il rigetto i soci della società liquidata, vale a dire [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo anche in proprio,con rispettivi controricorsi. La ricorrente e le controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Bocci hanno depositato memorie. Considerato che 5.- Primo e terzo motivo possono esaminarsi insieme in quanto pongono questioni connesse. Il primo motivo denuncia violazione degli articoli 157,164, 291 del codice di procedura civile. Il terzo motivo denuncia omessa pronuncia e dunque violazilone dell'articolo 112 del codice di procedura civile.Secondo la ricorrente, il Tribunale, nel rilevare che la notifica era stata fatta ad una società ormai estinta, e non già ai suoi soci, ha erroneamente dichiarato inesistente la notifica, anziché ritenerla nulla come avrebbe dovuto invece fare. E, se avesse per l'appunto dichiarato la nullità, avrebbe dovuto conseguentemente ordinare la rinnovazione nei confronti dei soci piuttosto che dichiarare improcedibile la domanda. Ritiene la ricorrente che la questione se la citazione nei confronti della società dovesse ritenersi nulla anziché inesistente era stata espressamente posta sia in primo grado che in appello e disattesa dal giudice di quel grado, che non aveva risposto alla questione, avendo confuso l'inesistenza della notifica con l'inesistenza del soggetto destinatario. I motivi sono inammissibili. Intanto difettano di specificità, non essendq stati riportai 11i motivi di appello cui ct Am.44,V; ittcovo si riferiscono: né al difetto di specificità t1EF1 i1~ può porsi rimedio con le memorie. La Corte d'appello ha infatti osservato che l'impugnazione non conteneva alcun motivo specifico di censura della decisione di primo grado, la quale era basata sull'argomento che la domanda ex articolo 2901 c.c. risultava proposta nei confronti di un soggetto inesistente, ossia la società ormai cancellata dal registro delle imprese, e che l'omessa citazione dei soci, che erano invece i soggetti effettivamente legittimati, la rendeva improcedibile: la ratio della decisone impugnata , dunque, non è nella inesistenza della notifica, piuttosto che nella sua nullità, ma è nella constatazione che la domanda è stata dichiarata improcedibile per inesistenza del convenuto e non per inesistenza della citazione ed ha osservato che tale argomento non è stato sufficientemente contestato. E questa carenza si ripropone nei motivi di ricorso per tassazione che si limitano a ribadire le ragioni che si assumono Ano state fatte valere in primo • * grado senza confrontarsi con la ratio della decisione impugnata. Né può dirsi che la Corte di appello non si sia pronunciata, avendo evidenziato quanto sopra riportato: che la domanda è stata dichiarata dal Tribunale improcedibile perché proposta nei confronti di soggetto inesistente, non già perché la notifica a quest'ultimo fosse inesistente. 6.- Il secondo motivo denuncia violazione dell'articolo 112 c.p.c., non espressamente indicato, ma da ritenersi invocato dal ricorrente nella misura in cui censura un vizio di ultra petizione. Secondo la ricorrente erroneamente , prima il Tribunale e poi la Corte di Appello,1/4 avrebbero ritenuto tardivamente proposte le domande di simulazione degli atti di compravendita e di risoluzione del preliminare stipulato dalla ricorrente, in quanto, relativamente alla prima, non vi sarebbe prova di una sua qualche formulazione in giudizio- la ricorrente asserisce di non averla mai proposta; relativamente alla seconda, vi sarebbe stata rinuncia implicita con il deposito di sentenza resa in altro giudizio che aveva definito quella domanda. Il motivo è inammissibile. Quanto al fatto di non avere mai proposto la domanda di simulazione, il motivo difetta di specificità: non dà la dimostrazione di quanto asserito, a fronte della pronuncia del Tribunale che invece prende atto della proposizione di una domanda di simulazione in corso di causa. Quanto invece alla domanda di risoluzione del preliminare, anche essa dichiarata tardiva, la stessa ricorrente ammette di averla proposta nel momento stesso in cui afferma di avervi rinunciato implicitamente mediante la produzione della sentenza che, in altro giudizio, quella domanda ha definito; e tuttavia, la censura non coglie la ratio della decisione impugnata, la quale osserva che quella rinuncia non era valida, posto che, dopo la produzione in giudizio della sentenza, tutte le domande proposte erano state confermate in sede di precisazione delle conclusioni. 7.1.- Il quarto motivo lamenta difetto di motivazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi di impugnazione proposti in secondo grado. Al di là della regola per cui il difetto di motivazione rileva solo se assoluto, ossia se tale da impedire le ragioni che hanno giustificato la decisione, al di là di ciò, da quanto si è detto per gli altri motivi emerge chiaramente che la decisione della Corte di Appello è motivata quanto alla ritenuta inammissibilità del gravame, avendo quella Corte ritenuto, in particolare, che le censure proposte attinenti alla mancata rinnovazione dell'a citazione, non a viggigtiM specificamente censurato le ragioni che avevano comportato la pronuncia del Tribunale di improcedibilità della domanda, per inesistenza del destinatario. 8.- Il quinto motivo denuncia violazione dell'articolo 96 c.p.c. La Corte di appello ha ritenuto che la ricorrente ha abusato del processo, e l'ha condannata al pagamento di una somma ulteriore ai sensi dell'articolo 96 terzo comma c.p.c. La ricorrente lamenta erronea applicazione di tale norma avendo agito per il riconoscimento di un diritto e non già per abusare del processo. Il motivo è fondato. Abusare del processo significa agire o resistere in giudizio pretestuosamente (Cass. 20018/ 2020; Cass. 38310/ 2021), ed ovviamente l'abuso del processo non coincide con l'infondatezza della domanda (Cass. 26546/ 2021). Presuppone piuttosto che chi agisce lo fa al solo scopo di lucrare un vantaggio che il processo può procuragli, in quanto tale, o meglio, per conseguire un vantaggio ingiusto, proprio mediante il processo: vantaggio ingiusto che diversamente non avrebbe. Nel caso presente, la ricorrente aveva concluso un contratto preliminare e vantava il diritto alla stipula del definitivo, diritto leso (la [OSCURATO:SOCIETA] lo ha ammesso) dalla successiva alienazione definitiva di quel bene ad altro acquirente. Ed agire in giudizio per fa valere la violazione del diritto alla stipula di un definitivo, o l'accertamento che tale stipula non è più possibile per colpa del promittente alienante, non costituisce abuso del processo: non significa agire pretestuosamente, ossia agire per conseguire, attraverso il processo, un vantaggio ingiusto. Altro discorso è che gli argomenti utilizzati per far valere un diritto siano errati o incauti, oppure maldestri o maldestramente proposti, che è cagione di altre responsabilità, ma non di quella da lite temeraria o abusiva. Va dunque accolto il quinto motivo. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata anche per le spese del presente giudizio di legittimità alla Corte di appello di Roma in diversa composizione . P.Q.M. La Corte accoglie il quinto motivo, disattesi gli altri. Cassa la decisione impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla