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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 settembre 2023

Cassazione n. 26650/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16786/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 114 B/23, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 2732/2014 depositata il 06/05/2014, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO 1.La contribuente [OSCURATO:PERSONA] 84 SRL ha impugnato gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] per omessa dichiarazione ed omesso versamento di i.c.i. (annualità 2002, 2003, 2004, 2005) relativamente a tre terreni locati per estrazione travertino, contestandone l’edificabilità ed eccependo la violazione dello statuto del contribuente e la prescrizione. 2.Il ricorso è stato accolto in primo grado con sentenza confermata in appello.

3. Avverso la sentenza di appello il Comune ha proposto ricorso per cassazione e la contribuente ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO Risultano depositate plurime istanze di definizioni agevolate, corredate dalla relativa documentazione attestante anche il versamento della prima e unica rata, ai sensi della legge n. 197 del 2022 e del regolamento del Comune di [OSCURATO:PERSONA], adottato con delibera n. 8 del 23 marzo 2023, in relazione all’i.c.i. dovuta ed agli avvisi oggetto di impugnazione nel presente giudizio.

2. Non è stato adottato, sinora, un provvedimento di diniego dell’ente impositore, che, ai sensi dell’art. 6 del regolamento citato, può ancora intervenire, ma può essere impugnato dal contribuente, unitamente al presente provvedimento, come previsto anche dalla leggen. 197 del 2022 (art. 1, comma 201).

3. Va, dunque, dichiarata la estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 1, commi 194 e 198, della l. n. 197 del 2022 e 5 e 7 del regolamento del Comune di [OSCURATO:PERSONA] che stabiliscono che il condono si perfeziona 7 del regolamento del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 4.Le spese restano a carico di chi le ha sostenute, stante la specifica precisione dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022.

In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2022, n. 1420).

P.Q.M. dichiara l'estinzione del procedimento e pone le spese giudiziali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16786/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 114 B/23, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 2732/2014 depositata il 06/05/2014, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO 1.La contribuente [OSCURATO:PERSONA] 84 SRL ha impugnato gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] per omessa dichiarazione ed omesso versamento di i.c.i. (annualità 2002, 2003, 2004, 2005) relativamente a tre terreni locati per estrazione travertino, contestandone l’edificabilità ed eccependo la violazione dello statuto del contribuente e la prescrizione. 2.Il ricorso è stato accolto in primo grado con sentenza confermata in appello. 3. Avverso la sentenza di appello il Comune ha proposto ricorso per cassazione e la contribuente ha resistito con controricorso. CONSIDERATO Risultano depositate plurime istanze di definizioni agevolate, corredate dalla relativa documentazione attestante anche il versamento della prima e unica rata, ai sensi della legge n. 197 del 2022 e del regolamento del Comune di [OSCURATO:PERSONA], adottato con delibera n. 8 del 23 marzo 2023, in relazione all’i.c.i. dovuta ed agli avvisi oggetto di impugnazione nel presente giudizio. 2. Non è stato adottato, sinora, un provvedimento di diniego dell’ente impositore, che, ai sensi dell’art. 6 del regolamento citato, può ancora intervenire, ma può essere impugnato dal contribuente, unitamente al presente provvedimento, come previsto anche dalla leggen. 197 del 2022 (art. 1, comma 201). 3. Va, dunque, dichiarata la estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 1, commi 194 e 198, della l. n. 197 del 2022 e 5 e 7 del regolamento del Comune di [OSCURATO:PERSONA] che stabiliscono che il condono si perfeziona 7 del regolamento del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 4.Le spese restano a carico di chi le ha sostenute, stante la specifica precisione dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022. In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2022, n. 1420). P.Q.M. dichiara l'estinzione del procedimento e pone le spese giudiziali