CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 febbraio 2026
Cassazione n. 32880/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di Torinovista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] haconcluso per la inammissibilità del ricorso;in procedura a trattazione scrita.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 23 febbraio 2026 la Corte di Appello diTorino – quale giudice della esecuzione – ha respinto la domanda introdotta daCurcio [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere la sospensione temporanea – ai sensidell’art.656 comma 5 cod.proc.pen. - dell’ordine di esecuzione emesso dallalocale Procura Generale in data 3 febbraio 2026.Si evidenzia in motivazione che la pena complessiva era già in esecuzione eche il nuovo ordine esecutivo deriva dal riconoscimento di continuazione tra ifatti oggetto di distinte sentenze.2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge – [OSCURATO:PERSONA].Con unico motivo si deduce la violazione della disciplina di cui all’art.656cod.proc.pen. .Secondo il ricorrente l’avvenuta rideterminazione della pena - a seguito dicontinuazione – nella misura di anni tre e mesi dieci di reclusione rendevadoverosa la sospensione dell’ordine di esecuzione ai sensi dell’art.656 comma 5cod.proc.pen., al fine di proporre domanda di misura alternativa da libero.Si rappresenta che il titolo originario non era stato sospeso solo perchérecava una pena da eseguire superiore ad anni quattro di reclusione e nonperché il [OSCURATO:PERSONA] fosse già in stato di detenzione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza deimotivi addotti.2. Ed invero va data continuità all’orientamento interpretativo secondo cui larideterminazione della pena in sede esecutiva entro i limiti di cui all'art. 656,comma 5, cod. proc. pen., a seguito del riconoscimento della continuazione in unmomento successivo all'inizio dell'esecuzione, non determina l'annullamentodell'ordine di esecuzione e non legittima la ripetizione della fase di sospensioneantecedente alla sua emissione (così Sez. 1, n. 10275 del 26/11/2021, dep.2022, Nonaj, Rv. 282788 - 01).Dunque nel caso del [OSCURATO:PERSONA] a nulla rileva che la pena sia stata «rimodulata»nel limite di quattro anni di reclusione, posto che ciò è avvenuto dopo l’iniziodella esecuzione di un titolo recante pena complessiva superiore ai quattro anni.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza dielementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di unasanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]