CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 18230/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, nonché le conclusioni nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], nel senso della conferma della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 12/01/2021, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 26/06/2017 con la quale il Tribunale di Napoli aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati - in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] - di minaccia grave e di lesioni volontarie aggravate e, con la continuazione, l'aveva condannata alla pena di anni uno di reclusione, con la sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della provvisionale di euro mille per ciascuna delle due parti civili, e al risarcimento dei danni in favore di queste ultime. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza degli artt. 612, 582 e 585 cod. pen. e vizi di motivazione, in quanto le sentenze di merito si fondano solo sulle dichiarazioni delle persone offese, portatrici di un interesse antagonistico rispetto all'imputata e costituitesi parti civili, e non superano il necessario rigoroso vaglio di credibilità, non essendo spontanee, lineari, costanti, chiare, precise e coerenti. 2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 62 -bis cod. pen., in quanto la pena irrogata appare sproporzionata, mentre con motivazione illogica e apparente la sentenza impugnata ha confermato il diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, tanto più che si tratta di una banale lite condominiale e che l'imputata è incensurata„ 2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza dell'art. 163 cod. pen., in quanto i giudici di merito hanno subordinato la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, senza valutare le condizioni economiche dell'imputata. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo è inammissibile. A fronte della motivazione della sentenza impugnata, che, per un verso, ha confermato il giudizio di attendibilità del racconto della vittime richiamando, tra l'altro, il duplice ordine di riscontri ad esso offerto dalle foto che documentano le lesioni subìte e dai referti effettuati nell'immediatezza dal [OSCURATO:PERSONA] ove le due donne furono portate e, per altro verso, ha rimarcato il minimo rilievo delle discrasie segnalate dall'appellante (giustificate dalla concitazione del momento), il ricorso, in buona sostanza, deduce questioni di merito, sollecitando una rivisitazione, esorbitante dai compiti del giudice di legittimità, della valutazione del materiale probatorio che la Corte distrettuale ha operato, sostenendola con motivazione coerente con i dati probatori richiamati ed immune dai vizi logici; al riguardo, dunque, è sufficiente ribadire che esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè). 3. Il secondo motivo è del pari inammissibile. La Corte di appello ha confermato il diniego dell'applicazione delle circostanze generiche, rilevando l'assenza di elementi di significato positivo in tal senso. Il ricorso evoca il carattere "condominiale" della lite, senza confrontarsi cori le valutazioni dei giudici di merito circa le lesioni aggravate cagionate alle vittime, e l'incensuratezza dell'imputata, in sé non dirimente ai fini dell'applicazione. Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo, tanto più che, nel motivare il diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutt gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/D3/2014, Lule, Rv. 259899). 4. Anche il terzo motivo è inammissibile. A fronte dell'atto di appello, che, lungi dal dedurre situazioni di difficoltà economiche dell'imputata, si limitava a chiedere l'esclusione della subordinazione, la Corte distrettuale ha motivato la conferma della statuizione sottolineando la gravità dei fatti (per la pluralità delle vittime e la natura delle offese, sia fisiche, sia verbali). Il ricorso introduce ex novo il tema delle condizioni economiche dell'imputata, sostenendo che dagli atti (così genericamente indicati) emergerebbe la condizione di disoccupata dell'imputata, ma la deduzione è all'evidenza inammissibile, in quanto non sorretta dalla completa e specifica individuazione degli atti processuali fatti valere (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, Rv. 252349). 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che, alla luce della nota spese depositata, si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi curo 3500,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 24/03/2022. Il Consigliere estensore 7, [OSCURATO:PERSONA]