CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 gennaio 2023
Cassazione n. 09272/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22125/2018 R.G. proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Beccaria, 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’ ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- di 5 avverso la sentenza della Corte d ' A ppello di Napoli n. 7924/2017 depositata il 18/01/2018; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: laCorte d’appello di Napoli, a conferma della pronuncia del Tribunale di S.[OSCURATO:PERSONA], ha accolto la domanda con cui [OSCURATO:PERSONA] chiedeva riconoscersi il diritto ad accedere al Fondo di Garanzia per ottenere il pagamento delle ultime tre mensilità di retribu zione non percepite da parte della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], presso la quale aveva prestato attività lavorativa fino al momento della cessazione del rapporto in data 29.05.2001; la Corte territoriale ha ritenuto che il tentativo di conciliazione intrapreso dalla lavoratrice a distanza di due mesi dalla cessazione del rapporto (2.07.2001) dovesse essere inteso quale iniziativa giudiziaria rivolta a far valere il proprio diritto di credito; che alla luce dell’esigenza primaria di adottare le misure necessarie affinché venga assicurato il soddisfacimento effettivo dei diritti dei lavoratori subordinati, così come riconosciuto dalla Direttiva europea n. 987 del 1980, nell’interpretazione datane dalla sentenza CGUE C-373/95 del 10 luglio 1997, nei confronti di datori non assoggettati a procedura concorsuale bisognasse riferirsi, ai fini del computo di fruizione della garanzia anteriore all’insolvenza, non già al provvedimento giudiziale di costituzione del titolo esecutivo e/o all’inizio dell’esecuzione forzata, eventi non nella disponibilità del lavoratore, bensì -a ritroso - alla data dell’atto di impulso della procedura di soddisfacimento collettivo dei creditori; ha infine concluso che il tentativo di conciliazione proposto dalla odierna controricorrente nel luglio 2001 al fine di rivendicare le retribuzioni di marzo, aprile e maggio 2001, andava fatto rientrare nella categoria - indicata nella direttiva – di “qualsiasi iniziativa…volta ad ottenere tutela giurisdizionale per i diritti …” dalla stessa garantiti, alla stregua della normativa ratione temporisvigente; di 5 la cassazione della sentenza è domandata dall’[OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso, illustrato da successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA]: va preliminarmente esaminata l’eccezione, proposta dalla controricorrente al fine di evitare l’accollo delle spese di lite in caso di eventuale soccombenza, dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, fondata sul presupposto dell’assenza di interesse ad agire dell’[OSCURATO:PERSONA], il quale, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a completamento dell’iter amministrativo, ha provveduto ad emettere in suo favore mandat o di pagamento a valere sulle ultime tre mensilità di retribuzione non corrisposte dal datore inadempiente; tale eccezione è priva di pregio; l’orientamento di questa Corte in proposito ritiene che, nell'ipotesi di pagamento avvenuto in corso del giudizio, la cessazione dellamateria del contendere non possa avere luogo ove non sia accompagnata dal venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, con conseguente venir meno della necessità della pronunci del giudice, talché è richiesto che l’obbligato rinunci alla domanda diretta all’accertamento dell’inesistenza del debito (ex plurimis, cfr., Cass. n. 4855 del 2021), del cui atto abdicativo da parte dell’odierna controricorrente non vi è traccia nel caso che ci occupa; venendo all’esame dell’unico motivodi ricorso, l’[OSCURATO:PERSONA] tenta di porre in dubbio l’assu nto per cui alla conciliazione possa attribuirsi il valore di atto di iniziativa utile al fine dichiarato, attesa lasua natura stragiudiziale e data la sua destinazione alla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, organo di natura amministrativa; tale motivo è infondato; alla stregua di un diffuso orientamento di legittimità, al quale intende darsicontinuità (cfr. da ultimo in senso conforme, Cass. n. 33550 del 2022),nel caso d’ insolvenza del datore sono indennizzabili dall'[OSCURATO:PERSONA], quale gestore dell'apposito Fondo di garanzia di cui alla l. n. 297 del di 5 1982, gli ultimi tre mesi di retribuzione, purché rientranti nell'arco temporale di dodici mesi, i quali vanno computa ti a ritroso dalla data della proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione cui abbia fatto seguito la domanda giudiziale del lavoratore; la ragione di ciò sta nel fatto che, sebbene il termine annuale sia stato previsto in funzione sollecitatoria, valendo ad istituire un collegamento causale fra insolvenza e mancato pagamento delle retribuzioni, alla luce degli artt. 410 e 412 biscod. proc. civ. ratione temporis applicabili, l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione rappresenta, comunque, una necessaria condizione di procedibilità della successiva tutela giudiziaria in deroga al diritto di azione di cui all'art. 24 Cost., la cui durata non può andare certo a danno del lavoratore, stante il peculiare connotato di effettività che le direttive europee (Direttiva CE n. 987 del 1980, successivamente modificata dalla Direttivae n. 74 del 2002) hanno inteso imprimere alla tuteladei crediti dei lavoratori rimasti insoddisfatti a causa dell’insol venza datoriale; in definitiva il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del difensore della parte risultata vittoriosa, dichiaratosi anticipatario; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 a titolo di compensi professionali, da distrarsi in favore del difensore della parte vittoriosa, dichiaratosi anticipatario, oltre spese generali nella misura del 15 per cento ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a di 5 quello, ove dovuto, per il