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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43721/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04KUVGP) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 16/09/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] di VICENZA, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04KUVGP) confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 628 CP.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità.

Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria ed una istanza di trattazione orale, quest'ultima non consentita per i procedimenti assegnati alla settima sezione di questa Corte.

Il ricorso è inammissibile anche con riferimento al contenuto della memoria.

La Corte, con argomenti tratti dal merito del giudizio non rivedibille in questa sede, ha conferito piena attendibilità al racconto delle persone offese della rapina per cui si procede, individuando delle specifiche emergenze probatorie che distinguevano l'accertamento di tale fatto da quello per il quale il ricorrente è stato assolto, sicché non si rinvengono vizi di contraddittorietà della decisione.

Il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104).

Di tanto il ricorrente non tiene adeguato conto.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04KUVGP) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 16/09/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] di VICENZA, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04KUVGP) confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 628 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria ed una istanza di trattazione orale, quest'ultima non consentita per i procedimenti assegnati alla settima sezione di questa Corte. Il ricorso è inammissibile anche con riferimento al contenuto della memoria. La Corte, con argomenti tratti dal merito del giudizio non rivedibille in questa sede, ha conferito piena attendibilità al racconto delle persone offese della rapina per cui si procede, individuando delle specifiche emergenze probatorie che distinguevano l'accertamento di tale fatto da quello per il quale il ricorrente è stato assolto, sicché non si rinvengono vizi di contraddittorietà della decisione. Il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104). Di tanto il ricorrente non tiene adeguato conto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Cos
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