CassazionedecretoSezione 2Decisione del 3 aprile 2026
Cassazione n. 25346/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentata ed assistita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di fiduciaavverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;preso atto che si è proceduto con trattazione orale in pubblica udienza, inpresenza delle parti, a seguito di rituale richiesta delle stesse;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleVincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;udito il difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzionedegli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 28 aprile 2026, a seguito di giudizio di riesame exart. 324 cod. proc. pen., il Tribunale di Napoli ha confermato il decreto disequestro preventivo emesso in data 3 aprile 2026 dal Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale della medesima città relativo ad una serie di beni(denaro contante per 113.200,00 euro, 107 monete, 5 medaglie e monetecommemorative, due orologi Rolex, 2 spille in oro e una collana in oro) rinvenutiall’esito di una perquisizione domiciliare presso l’abitazione degli indagati LuigiGiuliano e [OSCURATO:PERSONA] ed occultati sotto una soglia in marmo della scala diaccesso all’appartamento degli stessi.Nei confronti degli indagati è stato ipotizzato il reato di ricettazione di cuiall’art. 648 cod. pen.2. Ricorrono per cassazione avverso la predetta ordinanza i difensori degliindagati, deducendo:2.1. per [OSCURATO:PERSONA]:2.1.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen.e 648 cod. pen.Sulla premessa che quello è impugnato è un provvedimento emesso aseguito di un precedente decreto di convalida di sequestro probatorio operato diiniziativa dalla P.G. in data 27 settembre 2025, prima confermato dal medesimoTribunale e successivamente annullato dal medesimo Tribunale a seguito diannullamento con rinvio della Corte di cassazione per difetto assoluto dimotivazione, il che ha portato il Pubblico Ministero ad emettere un decreto disequestro preventivo di urgenza poi convalidato dal G.i.p. con contestualeemissione di sequestro preventivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen., rilevala difesa del ricorrente che avrebbe errato il Tribunale nel ritenere sussistente ilfumus dell’ipotizzato delitto di cui all’art. 648 cod. pen. limitandosi a valorizzarele modalità di occultamento dei beni, la sostanziale incapienza reddituale degliindagati ed il fatto che trattasi di soggetti gravati da precedenti penali per i reatidi associazione per delinquere, truffa ai danni di persone anziane ed altro(risalenti al 2023), reati anche consumati in concorso tra loro.In particolare, non sarebbe stato individuato il delitto presupposto dellaricettazione quantomeno nella sua tipologia. Inoltre, le modalità di occultamentodei beni sarebbero ambigue e prive di univocità indiziaria e non sarebbe possibilededurre la consapevole provenienza delittuosa dei beni dall’atteggiamento dellacoindagata che in sede di perquisizione ha negato la paternità dei beniaffermando che gli stessi erano di esclusiva proprietà del genero, attualericorrente.La motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe quindi fondataesclusivamente su mere congetture legate ad una indagine risalente al 2023 (cheaveva portato anche all’applicazione di misura cautelare nei confronti dell’odiernoricorrente) ma senza che sia stato dimostrato alcun collegamento tra i benicolpiti dal provvedimento di sequestro de quo ed i fatti-reato oggetto della citataindagine, collegamento che qualora esistente non consentirebbe comunque dicontestare al [OSCURATO:PERSONA] il reato di cui all’art. 648 cod. pen. stante la clausola diriserva contenuta nella predetta norma.Quanto, infine, al periculum in mora, il provvedimento impugnato sisarebbe limitato a fare riferimento al rischio che la libera disponibilità del denaroe dei preziosi li esporrebbe al pericolo di dispersione o immissione in commerciocon conseguente aggravamento del reato, pericolo che, secondo la difesa delricorrente, nel caso in esame mancherebbe dei requisiti di concretezza ed2.2. per [OSCURATO:PERSONA]:2.2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 321 e 648 cod.pen.Il motivo di ricorso è perfettamente sovrapponibile a quello presentato daldifensore del coindagato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Osserva il Collegio che il Tribunale del riesame, richiamando lemodalità di occultamento dei beni, la sproporzione economica tra l’ammontaredel denaro ed il valore dei preziosi rispetto alla situazione reddituale degliindagati, nonché i precedenti penali degli stessi, non risulta avere fatto correttaapplicazione del principio secondo il quale «In tema di sequestro preventivo, lasussistenza del "fumus" del delitto di ricettazione non può essere desunta, nelcaso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro o di preziosi della cuidisponibilità non sia fornita giustificazione, dalle sole modalità di occultamentodei beni e dalla mancanza di redditi lecitamente prodotti, in assenza di elementiulteriori, significativi della certa provenienza dei primi da un delittopresupposto» (Sez. 2, n. 28587 del 03/07/2024, Peritore, Rv. 286727-01).Al riguardo si è, infatti precisato che ai fini della configurabilità del reatodi riciclaggio (ma la medesima regola vale anche per il reato di ricettazione), purnon essendo necessaria la ricostruzione del delitto presupposto in tutti gliestremi storici e fattuali, tuttavia, occorre che esso sia individuato nella suatipologia (Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Rv. 277020 - 01). In motivazionetale sentenza afferma: «Le censure così individuate mettono in luce l'assenzadelle necessarie valutazioni che caratterizza il provvedimento del Tribunale ilquale, limitandosi a evidenziare le peculiarità della disponibilità delle sommesequestrate (in capo a soggetti che non sono stati in grado di giustificareadeguatamente la provenienza di somme di rilevante importo in totale contrastocon le condizioni personali e reddituali), non ha poi offerto alcun elemento diutile considerazione quanto al delitto presupposto; se, infatti, è corretto ilrichiamo alla giurisprudenza che non ritiene necessaria la ricostruzione del delittopresupposto in tutti gli estremi storici e fattuali, ciò non esonera dall'individuarequale tipologia di delitto costituisca l'origine delle cose da sottoporre a sequestro,in quanto appunto di provenienza delittuosa.La motivazione del provvedimento impugnato si presenta a tal puntocarente da rientrare in una violazione di legge rilevabile in questa sede dilegittimità, in quanto non fornisce elementi sufficienti per individuare l'ipotizzataprovenienza delittuosa del denaro e degli altri beni sottoposti a sequestro,risultando insufficiente per non dire apparente l'affermazione che quanto insequestro dovesse necessariamente essere provento di attività delittuose, inragione della scarsa capacità reddituale degli indagati, potendosi in alternativaipotizzare una serie di differenti causali a base della disponibilità di detti beni, dicui comunque non è stata individuata la possibile provenienza delittuosa intesacome derivazione da una specifica ipotesi di reato e non anche come meraasserzione d'ingiustificato possesso degli stessi.Nello stesso senso sono seguiti ulteriori pronunciamenti secondo cui ai finidella configurabilità del "fumus" dei reati contro il patrimonio presupponenti laconsumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod.pen.), è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elementocostitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella suatipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremistorico-fattuali (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, Rv. 282629-01; Sez.2, n. 46773 del 23/11/2021, Rv. 282433-02).3. Quanto evidenziato impone, pertanto, l’annullamento dell'ordinanzaimpugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente aisensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napolicompetente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.Così è deciso, 01/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI