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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24858/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. [OSCURATO:PERSONA] propone personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 4 luglio 2022, con la quale è stata confermata la decisione di primo grado, che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 495 cod. pen. 2.

Il ricorso, trattato senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proveniente da soggetto non legittimato, è inammissibile, dal momento che la

I. n. 103 del 2017, riformulando l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha soppresso la possibilità di proporre ricorso personalmente in cassazione.

3. Va aggiunto, alla luce del secondo motivo di ricorso, che questa Corte ha ripetutamente affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.11, comma 7, Cost. e 13 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione in relazione alla specificità del giudizio di legittimità, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, Rv. 271334 — 01).

4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. [OSCURATO:PERSONA] propone personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 4 luglio 2022, con la quale è stata confermata la decisione di primo grado, che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 495 cod. pen. 2. Il ricorso, trattato senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proveniente da soggetto non legittimato, è inammissibile, dal momento che la I. n. 103 del 2017, riformulando l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha soppresso la possibilità di proporre ricorso personalmente in cassazione. 3. Va aggiunto, alla luce del secondo motivo di ricorso, che questa Corte ha ripetutamente affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.11, comma 7, Cost. e 13 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione in relazione alla specificità del giudizio di legittimità, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, Rv. 271334 — 01). 4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così dec