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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12271/2023

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20160/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 86 PIANO 1 INT 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 957/2017 depositata il 26/06/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con distinti atti di citazione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per chiedere la riduzione in pristino di una terrazza edificata in appoggio ad un muro di proprietà dei medesimi, o, in subordine, l’arretramento della rispettiva veduta ad un metro e mezzo dal confine, oltre al risarcimento dei danni. 1.1.Si costituì in entrambi i giudizi, successivamente riuniti, [OSCURATO:PERSONA], per resistere alle domande e, in via riconvenzionale, chiese accertarsi che il muro di confine, il sovrastante terrazzo ed il parapetto erano stati realizzati da oltre un ventennio e, di conseguenza, aveva acquistato per usucapione la servitù di veduta sulla proprietà degli attori, nonché la proprietà del muro di confine, del sovrastante terrazzo e della porzione di terreno su cui i medesimi insistevano. 1.2.Con sentenza del 19 maggio 2010, il Tribunale di Cremona accolse parzialmente le domande; dispose l’abbattimento del manufatto nella parte confinante con la proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eretta in appoggio al muro degli attori, l’arretramento della ringhiera della sovrastante terrazza nella residua parte confinante con la proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale, in relazione al tratto di confine con il fondo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affermò che il muro era in comproprietà, in ragione della destinazione a parete divisoria tra i rispettivi fondi; quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale accertò che i predetti avevano edificato al confine e che [OSCURATO:PERSONA] aveva costruito in appoggio e non in aderenza.

Il Tribunale rigettò la domanda di usucapione, avendo accertato che il muro era stato eretto da terzi e non dal convenuto, il quale non aveva, pertanto, provato il decorso del termine per l’usucapione del diritto di costruire a distanza inferiore a quella di legge e la servitù di veduta. 1.3.La Corte d’appello di Brescia, accogliendo parzialmente il gravame di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza di primo grado, rigettò le domande degli attori ed accertò l’acquisto per usucapione da parte del Miglioli della comproprietà del muro di confine con la proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché la servitù di veduta sui fondi di proprietà degli attori. 2.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi ed hanno depositato memoria illustrativa in prossimità dell’udienza. 2.1.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 2.2.[OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. 2.2.[OSCURATO:PERSONA] in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto dei primi due motivi e l’accoglimento dei restanti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art.360, comma 1, n.4 c.p.c., per violazione degli artt. 183, comma 6, c.p.c., degli artt. 167 c.p.c., nonché degli artt. 346, 112 e 101 c.p.c., per avere la corte d’appello dichiarato l’acquisto per usucapione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], della comproprietà del muro di confine con la proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonostante la domanda di usucapione fosse stata tardivamente proposta in primo grado in sede di precisazione delle conclusioni e non riproposta in appello.

La Corte distrettuale avrebbe, quindi, accolto conclusioni diverse da quelle formulate da [OSCURATO:PERSONA] nell’atto di appello, con il quale avrebbe chiesto la dichiarazione di usucapione con riferimento al “diritto di costruzione del muro portante del garage…a distanza inferiore a quella legale”, pronunciandosi su una domanda nuova e, pertanto, inammissibile in grado di appello.

Inoltre, in relazione alla domanda di usucapione, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dedotto i fatti costitutivi, né avrebbe modificato la domanda in sede di udienza di trattazione o nei termini di cui all’art.183, comma V c.p.c sicchè il giudice d’appello avrebbe pronunciato oltre i limiti della domanda, in violazione dell’art.112 c.p.c.

Infine, osservano i ricorrenti che, se [OSCURATO:PERSONA] avesse edificato sulla propria proprietà non avrebbe dovuto chiedere l’usucapione di quel fondo ma, al più, l’accessione invertita ai sensi dell’art.938 c.p.c. 2.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art 360, comma 1, n.4 c.p.c., la nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell’art 345 c.p.c., nonché degli artt 112 e 101 c.p.c., per non avere la Corte d’appello dichiarato l’inammissibilità o comunque il rigetto dell’appello in relazione alla domanda nuova, contenuta nelle conclusioni dell’atto d’appello, diretta alla dichiarazione di usucapione del diritto alla costruzione del muro portante del garage di proprietà Miglioli a distanza inferiore a quella legale. 2.1.I motivi vanno trattati congiuntamente per la loro connessione in quanto, sotto diversi profili, attengono all’ammissibilità della domanda di usucapione. 2.2.Essi sono infondati. 2.3.Risulta dalla sentenza impugnata e dall’esame degli atti processuali, consentito in ragione del vizio dedotto, che si sostanzia in un error in procedendo , che [OSCURATO:PERSONA], costituendosi nel giudizio introdotto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto, in via riconvenzionale “accertarsi e dichiararsi che il muro confinario, il sovrastante terrazzo ed il parapetto sono stati eretti dal convenuto [OSCURATO:PERSONA] anteriormente al ventennio, e, quindi, dichiarare che il medesimo, ai sensi dell’art.1159 c.c., ha usucapito il diritto di veduta sulla proprietà finitima degli attori e di proprietà del muro confinario e sovrastante terrazzo e della porzione di terreno ove insistono.” 2.4.Con tale domanda, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto accertarsi il proprio acquisto per usucapione della parete di confine con ilfondo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da riferirsi al possesso di fatto acquisito di detta parete in occasione dell’inizio dei lavori. 2.5.Poiché il Tribunale aveva rigettato la domanda di usucapione sul presupposto che il muro di confine fosse stato eretto da terzi e che non vi fosse la prova dell’usucapione del diritto di veduta, [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato la sentenza di primo grado, chiedendo dichiararsi l’usucapione “del diritto alla costruzione del muro” e “del diritto di inspiceresui fondi degli appellati”. 2.6.Indipendentemente dalle variazioni letterali ( “usucapione del diritto di erigere il muro”), la parte aveva chiesto al giudice, in modo chiaro ed espresso, sin dal primo atto introduttivo, l’accertamento dell’usucapione del muro di confine e della servitù di veduta sul fondo dei ricorrenti. 2.7.La domanda di usucapione del muro confinario era stata, pertanto, ritualmente proposta in primo grado, reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, riproposta nell’atto d’appello e ribadita in sede di precisazione delle conclusioni in appello. 2.8.Non vi è stata alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non si trattava di domanda nuova, né, a fortioriè pertinente il richiamo all’istituto dell’acce ssione invertita che presuppone l’occupazione in buona fede del fondo attiguo e non il possesso ultraventennale. 2.9.Va, infine evidenziato che, in ogni caso, la domanda di usucapione poteva essere proposta in appello in quanto i diritti reali appartengono alla categoria dei diritti "autodeterminati", che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non in base al titolo che ne costituisce la fonte, onde l’allegazione di un titolo diverso rispetto a quello posto originariamente a fondamento delladomanda rappresenta soltanto una integra zione delle difese sul piano probatorio, integrazione che non è configurabile comedomanda nuova, nè come rinunzia alla valutazione del diverso titolo in precedenza dedotto ( Cassazione civile sez.

VI, 17/10/2017, n.24435; Cass. Sez.

Unite n.25246 del 2008) 3.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art 360 1° comma n. 5 c.p.c., l’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per avere la corte di merito completamente trascurato di considerare le evidenze fattuali discendenti da una serie di documenti e dalle risultanze della CTU, dalle quali risulterebbe la data d’inizio della costruzione e la non riconducibilità di detti lavori al controricorrente.

Dalla documentazione indicata emergerebbe, infatti, che il muro divisorio esisteva dal 1970 e che il lavori sarebbero cominciati nel 1983 sicchè non sarebbe decorso il termine ventennale di prescrizione. 4.Con il quarto motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art 360 1° comma n. 5 c.p.c., l’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio già oggetto di discussione tra le parti , laddove si è completamente trascurato di considerare che la teste [OSCURATO:PERSONA], madre di [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato di aver realizzato con il marito l’autorimessa e la sovrastante terrazza - con veduta sulla confinante proprietà dei ricorrenti- e che il figlio era divenuto proprietario dell’immobile nel 1982.

Detta deposizione sarebbe in contrasto con l’accertamento della Corte d’appello in ordine alla costruzione del muro di confine su cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe appoggiato la terrazza. 5.Con il quinto motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art.360, comma 1, n.5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio già oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte d’appello trascurato il contenuto della deposizione di [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui avrebbe dichiarato di aver realizzato le opere nel 1977, unitamente al marito e che il figlio, [OSCURATO:PERSONA], era divenuto proprietario per successione nel 1982; oltre a non essere decorso, da tale data, l’usucapione, mancherebbe la prova dell’accessione nel possesso da parte di [OSCURATO:PERSONA], attraverso la produzione del titolo di acquisto. 5.1.I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente sono infondati. 5.2.Il controllo previsto dall'art. 360, comma 1, n.5. c.p.c. , nella formulazione disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo, vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

L'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti. 5.3.Nel caso di specie, la Corte di merito, nell’ambito della valutazione delle prove testimoniali, ha dato rilevanza alle dichiarazioni dei testi Bodini e Poli, che hanno collocato l’inizio dei lavori verso la fine degli anni settanta, con conseguente durata ultraventennale del possesso da parte di [OSCURATO:PERSONA].

5.4. La Corte ha, inoltre spiegato le ragioni per le quali non ha ritenuto attendibili le dichiarazioni dell’altro teste, che aveva fatto risalire la costruzioni agli anni ottanta, spiegando, altresì che la concessione edilizia del 27.9.1983 si riferiva ad altro immobile. 5.5.E’ stato, inoltre esaminato il contenuto della dichiarazione della teste [OSCURATO:PERSONA], madre di [OSCURATO:PERSONA], che ha collocato la costruzione verso la fine degli anni settanta. 5.6.La circostanza dedotta dal ricorrente, secondo cui la teste avrebbe dichiarato di aver realizzato unitamente al marito l’autorimessa e sovrastante terrazza, con veduta sulla confinante proprietà dei ricorrenti, non è decisiva al fine del perfezionamento dell’usucapione in favore di [OSCURATO:PERSONA], in quanto, in ogni caso, vi è stata una successione nel possesso, attesa la sua qualità di erede, ai sensi dell’art.1146, comma 1 c.c. 5.7.La continuazione del possesso in favore dell'erede opera automaticamente, ai sensi dell'art. 1146, comma 1, c.c., diversamente dalla "accessio possessionis" a vantaggio del successore a titolo particolare di cui all'art. 1146, comma 2, c.c. che, invece, rimette alla volontà dell'acquirente, manifestata anche implicitamente e senza il ricorso a forme sacramentali, la scelta di unire il proprio possesso a quello del dante causa (Cassazione civile sez.

II, 06/06/2018, n.14505; Cassazione civile sez.

II, 24/01/2000, n.742). 5.8.Ne consegue che, non operando l’istituto dell’accessione, non era necessaria l’allegazione del titolo di acquisto in quanto il possesso continua ipso iure nell’erede, come conseguenza dell’efficacia retroattiva dell’accettazione dell’eredità. 5.9.La successione nel possesso ha, infatti, effetto dall’apertura della successione, senza che sia necessaria la materiale apprensione dei beni ( Cass. 15967/2011; Cass. 14760/2007). 6.Il ricorso va pertanto rigettato. 6.1.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. 7.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 20 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20160/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 86 PIANO 1 INT 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 957/2017 depositata il 26/06/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con distinti atti di citazione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per chiedere la riduzione in pristino di una terrazza edificata in appoggio ad un muro di proprietà dei medesimi, o, in subordine, l’arretramento della rispettiva veduta ad un metro e mezzo dal confine, oltre al risarcimento dei danni. 1.1.Si costituì in entrambi i giudizi, successivamente riuniti, [OSCURATO:PERSONA], per resistere alle domande e, in via riconvenzionale, chiese accertarsi che il muro di confine, il sovrastante terrazzo ed il parapetto erano stati realizzati da oltre un ventennio e, di conseguenza, aveva acquistato per usucapione la servitù di veduta sulla proprietà degli attori, nonché la proprietà del muro di confine, del sovrastante terrazzo e della porzione di terreno su cui i medesimi insistevano. 1.2.Con sentenza del 19 maggio 2010, il Tribunale di Cremona accolse parzialmente le domande; dispose l’abbattimento del manufatto nella parte confinante con la proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eretta in appoggio al muro degli attori, l’arretramento della ringhiera della sovrastante terrazza nella residua parte confinante con la proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale, in relazione al tratto di confine con il fondo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affermò che il muro era in comproprietà, in ragione della destinazione a parete divisoria tra i rispettivi fondi; quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale accertò che i predetti avevano edificato al confine e che [OSCURATO:PERSONA] aveva costruito in appoggio e non in aderenza. Il Tribunale rigettò la domanda di usucapione, avendo accertato che il muro era stato eretto da terzi e non dal convenuto, il quale non aveva, pertanto, provato il decorso del termine per l’usucapione del diritto di costruire a distanza inferiore a quella di legge e la servitù di veduta. 1.3.La Corte d’appello di Brescia, accogliendo parzialmente il gravame di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza di primo grado, rigettò le domande degli attori ed accertò l’acquisto per usucapione da parte del Miglioli della comproprietà del muro di confine con la proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché la servitù di veduta sui fondi di proprietà degli attori. 2.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi ed hanno depositato memoria illustrativa in prossimità dell’udienza. 2.1.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 2.2.[OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. 2.2.[OSCURATO:PERSONA] in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto dei primi due motivi e l’accoglimento dei restanti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art.360, comma 1, n.4 c.p.c., per violazione degli artt. 183, comma 6, c.p.c., degli artt. 167 c.p.c., nonché degli artt. 346, 112 e 101 c.p.c., per avere la corte d’appello dichiarato l’acquisto per usucapione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], della comproprietà del muro di confine con la proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonostante la domanda di usucapione fosse stata tardivamente proposta in primo grado in sede di precisazione delle conclusioni e non riproposta in appello. La Corte distrettuale avrebbe, quindi, accolto conclusioni diverse da quelle formulate da [OSCURATO:PERSONA] nell’atto di appello, con il quale avrebbe chiesto la dichiarazione di usucapione con riferimento al “diritto di costruzione del muro portante del garage…a distanza inferiore a quella legale”, pronunciandosi su una domanda nuova e, pertanto, inammissibile in grado di appello. Inoltre, in relazione alla domanda di usucapione, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dedotto i fatti costitutivi, né avrebbe modificato la domanda in sede di udienza di trattazione o nei termini di cui all’art.183, comma V c.p.c sicchè il giudice d’appello avrebbe pronunciato oltre i limiti della domanda, in violazione dell’art.112 c.p.c. Infine, osservano i ricorrenti che, se [OSCURATO:PERSONA] avesse edificato sulla propria proprietà non avrebbe dovuto chiedere l’usucapione di quel fondo ma, al più, l’accessione invertita ai sensi dell’art.938 c.p.c. 2.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art 360, comma 1, n.4 c.p.c., la nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell’art 345 c.p.c., nonché degli artt 112 e 101 c.p.c., per non avere la Corte d’appello dichiarato l’inammissibilità o comunque il rigetto dell’appello in relazione alla domanda nuova, contenuta nelle conclusioni dell’atto d’appello, diretta alla dichiarazione di usucapione del diritto alla costruzione del muro portante del garage di proprietà Miglioli a distanza inferiore a quella legale. 2.1.I motivi vanno trattati congiuntamente per la loro connessione in quanto, sotto diversi profili, attengono all’ammissibilità della domanda di usucapione. 2.2.Essi sono infondati. 2.3.Risulta dalla sentenza impugnata e dall’esame degli atti processuali, consentito in ragione del vizio dedotto, che si sostanzia in un error in procedendo , che [OSCURATO:PERSONA], costituendosi nel giudizio introdotto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto, in via riconvenzionale “accertarsi e dichiararsi che il muro confinario, il sovrastante terrazzo ed il parapetto sono stati eretti dal convenuto [OSCURATO:PERSONA] anteriormente al ventennio, e, quindi, dichiarare che il medesimo, ai sensi dell’art.1159 c.c., ha usucapito il diritto di veduta sulla proprietà finitima degli attori e di proprietà del muro confinario e sovrastante terrazzo e della porzione di terreno ove insistono.” 2.4.Con tale domanda, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto accertarsi il proprio acquisto per usucapione della parete di confine con ilfondo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da riferirsi al possesso di fatto acquisito di detta parete in occasione dell’inizio dei lavori. 2.5.Poiché il Tribunale aveva rigettato la domanda di usucapione sul presupposto che il muro di confine fosse stato eretto da terzi e che non vi fosse la prova dell’usucapione del diritto di veduta, [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato la sentenza di primo grado, chiedendo dichiararsi l’usucapione “del diritto alla costruzione del muro” e “del diritto di inspiceresui fondi degli appellati”. 2.6.Indipendentemente dalle variazioni letterali ( “usucapione del diritto di erigere il muro”), la parte aveva chiesto al giudice, in modo chiaro ed espresso, sin dal primo atto introduttivo, l’accertamento dell’usucapione del muro di confine e della servitù di veduta sul fondo dei ricorrenti. 2.7.La domanda di usucapione del muro confinario era stata, pertanto, ritualmente proposta in primo grado, reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, riproposta nell’atto d’appello e ribadita in sede di precisazione delle conclusioni in appello. 2.8.Non vi è stata alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non si trattava di domanda nuova, né, a fortioriè pertinente il richiamo all’istituto dell’acce ssione invertita che presuppone l’occupazione in buona fede del fondo attiguo e non il possesso ultraventennale. 2.9.Va, infine evidenziato che, in ogni caso, la domanda di usucapione poteva essere proposta in appello in quanto i diritti reali appartengono alla categoria dei diritti "autodeterminati", che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non in base al titolo che ne costituisce la fonte, onde l’allegazione di un titolo diverso rispetto a quello posto originariamente a fondamento delladomanda rappresenta soltanto una integra zione delle difese sul piano probatorio, integrazione che non è configurabile comedomanda nuova, nè come rinunzia alla valutazione del diverso titolo in precedenza dedotto ( Cassazione civile sez. VI, 17/10/2017, n.24435; Cass. Sez. Unite n.25246 del 2008) 3.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art 360 1° comma n. 5 c.p.c., l’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per avere la corte di merito completamente trascurato di considerare le evidenze fattuali discendenti da una serie di documenti e dalle risultanze della CTU, dalle quali risulterebbe la data d’inizio della costruzione e la non riconducibilità di detti lavori al controricorrente. Dalla documentazione indicata emergerebbe, infatti, che il muro divisorio esisteva dal 1970 e che il lavori sarebbero cominciati nel 1983 sicchè non sarebbe decorso il termine ventennale di prescrizione. 4.Con il quarto motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art 360 1° comma n. 5 c.p.c., l’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio già oggetto di discussione tra le parti , laddove si è completamente trascurato di considerare che la teste [OSCURATO:PERSONA], madre di [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato di aver realizzato con il marito l’autorimessa e la sovrastante terrazza - con veduta sulla confinante proprietà dei ricorrenti- e che il figlio era divenuto proprietario dell’immobile nel 1982. Detta deposizione sarebbe in contrasto con l’accertamento della Corte d’appello in ordine alla costruzione del muro di confine su cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe appoggiato la terrazza. 5.Con il quinto motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art.360, comma 1, n.5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio già oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte d’appello trascurato il contenuto della deposizione di [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui avrebbe dichiarato di aver realizzato le opere nel 1977, unitamente al marito e che il figlio, [OSCURATO:PERSONA], era divenuto proprietario per successione nel 1982; oltre a non essere decorso, da tale data, l’usucapione, mancherebbe la prova dell’accessione nel possesso da parte di [OSCURATO:PERSONA], attraverso la produzione del titolo di acquisto. 5.1.I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente sono infondati. 5.2.Il controllo previsto dall'art. 360, comma 1, n.5. c.p.c. , nella formulazione disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo, vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia. L'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti. 5.3.Nel caso di specie, la Corte di merito, nell’ambito della valutazione delle prove testimoniali, ha dato rilevanza alle dichiarazioni dei testi Bodini e Poli, che hanno collocato l’inizio dei lavori verso la fine degli anni settanta, con conseguente durata ultraventennale del possesso da parte di [OSCURATO:PERSONA]. 5.4. La Corte ha, inoltre spiegato le ragioni per le quali non ha ritenuto attendibili le dichiarazioni dell’altro teste, che aveva fatto risalire la costruzioni agli anni ottanta, spiegando, altresì che la concessione edilizia del 27.9.1983 si riferiva ad altro immobile. 5.5.E’ stato, inoltre esaminato il contenuto della dichiarazione della teste [OSCURATO:PERSONA], madre di [OSCURATO:PERSONA], che ha collocato la costruzione verso la fine degli anni settanta. 5.6.La circostanza dedotta dal ricorrente, secondo cui la teste avrebbe dichiarato di aver realizzato unitamente al marito l’autorimessa e sovrastante terrazza, con veduta sulla confinante proprietà dei ricorrenti, non è decisiva al fine del perfezionamento dell’usucapione in favore di [OSCURATO:PERSONA], in quanto, in ogni caso, vi è stata una successione nel possesso, attesa la sua qualità di erede, ai sensi dell’art.1146, comma 1 c.c. 5.7.La continuazione del possesso in favore dell'erede opera automaticamente, ai sensi dell'art. 1146, comma 1, c.c., diversamente dalla "accessio possessionis" a vantaggio del successore a titolo particolare di cui all'art. 1146, comma 2, c.c. che, invece, rimette alla volontà dell'acquirente, manifestata anche implicitamente e senza il ricorso a forme sacramentali, la scelta di unire il proprio possesso a quello del dante causa (Cassazione civile sez. II, 06/06/2018, n.14505; Cassazione civile sez. II, 24/01/2000, n.742). 5.8.Ne consegue che, non operando l’istituto dell’accessione, non era necessaria l’allegazione del titolo di acquisto in quanto il possesso continua ipso iure nell’erede, come conseguenza dell’efficacia retroattiva dell’accettazione dell’eredità. 5.9.La successione nel possesso ha, infatti, effetto dall’apertura della successione, senza che sia necessaria la materiale apprensione dei beni ( Cass. 15967/2011; Cass. 14760/2007). 6.Il ricorso va pertanto rigettato. 6.1.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. 7.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 20 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12271/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris