CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 marzo 2023
Cassazione n. 21706/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Kate TASSONE, con le quali si è chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con condanna del querelato al pagamento delle spese processuali in mancanza di diverse statuizioni tra le parti e la revoca delle statuizioni civili.Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine, con la quale BREGANT Massimo era stato condannato, nella qualità di medico otorinolaringoiatra che aveva eseguito l'asportazione di un angioma dal frenulo linguale alla paziente MENEGUZZI Paola, per il reato di lesioni colpose ai danni della predetta, consistite nella stenosi del dotto di Wharton destro, quale conseguenza della omessa incanalazione preventiva di esso, conseguenza eliminata solo il 23 luglio successivo, a seguito di un terzo intervento, (in Latisana il 5/3/2015). 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo di difensore, al solo fine di dedurre l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 152, cod.pen., avendo la persona offesa rimesso la querela in data 6/6/2022, remissione accettata dall'imputato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Kate TASSONE, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con condanna del querelato al pagamento delle spese processuali in mancanza di diversa pattuizione tra le parti e la revoca delle statuizioni civili. Considerato in diritto 1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela, come da dichiarazione datata 10 luglio 2022 a firma MENEGUZZI Paola e accettazione della stessa resa a verbale del 1 agosto 2022 davanti al personale della sezione della Polizia giudiziaria - Polizia di Stato presso la Procura della Repubblica di Udine. 2. Le spese del procedimento sono a carico del querelato ai sensi dell'art. 340 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per remissione di querela. Condanna il querelato al pagamento delle processuali. Deciso il 28 marzo 2023. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] a Ciampi / • DEPOSITATqtcm LLERIA oggi, ........... .........