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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2026

Cassazione n. 11493/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 30052/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato contestato in ragione dell'inidoneità della condotta finalizzata a ostacolare l'attività del pubblico ufficiale nonché della carenza dell'elemento soggettivo, risulta manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato, evidenziando la condotta violenta posta in essere dal ricorrente nei confronti degli operanti idonea ad integrare le componenti oggettive e soggettive del delitto contestato (si veda in particolare p. 2 della sentenza impugnata); Considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato dal momento che la Corte ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale valorizzando sia la gravità della condotta, sia la sua durata (si veda p. 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11493- 26 [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3795/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - 06/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 30052/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 30052/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato contestato in ragione dell'inidoneità della condotta finalizzata a ostacolare l'attività del pubblico ufficiale nonché della carenza dell'elemento soggettivo, risulta manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato, evidenziando la condotta violenta posta in essere dal ricorrente nei confronti degli operanti idonea ad integrare le componenti oggettive e soggettive del delitto contestato (si veda in particolare p. 2 della sentenza impugnata); Considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato dal momento che la Corte ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale valorizzando sia la gravità della condotta, sia la sua durata (si veda p. 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita  la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 30052/25 [OSCURATO:PERSONA]           OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto  che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato contestato in ragione dell'inidoneità della condotta finalizzata a ostacolare l'attività del pubblico ufficiale nonché della carenza dell'elemento soggettivo, risulta manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato, evidenziando la condotta violenta posta in essere dal ricorrente nei confronti degli operanti idonea ad integrare le componenti oggettive e soggettive del delitto contestato (si veda in particolare p. 2 della sentenza impugnata); Considerato  che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato dal momento che la Corte ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale valorizzando sia la gravità della condotta, sia la sua durata (si veda p. 2 della sentenza impugnata); Rilevato,  pertanto, che il ricorso debba essere  dichiarato  inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da:             11493- 26 [OSCURATO:PERSONA]                 -  Presidente -        Ord. n. sez. 3795/2026 [OSCURATO:PERSONA]               -  Relatore -          CC  -  06/03/2026 [OSCURATO:PERSONA]                                 R.G.N. 30052/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita  la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 30052/25 [OSCURATO:PERSONA]           OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto  che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato contestato in ragione dell'inidoneità della condotta finalizzata a ostacolare l'attività del pubblico ufficiale nonché della carenza dell'elemento soggettivo, risulta manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato, evidenziando la condotta violenta posta in essere dal ricorrente nei confronti degli operanti idonea ad integrare le componenti oggettive e soggettive del delitto contestato (si veda in particolare p. 2 della sentenza impugnata); Considerato  che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato dal momento che la Corte ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale valorizzando sia la gravità della condotta, sia la sua durata (si veda p. 2 della sentenza impugnata); Rilevato,  pertanto, che il ricorso debba essere  dichiarato  inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.   P.Q.MP.Q.M
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