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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 06559/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 20764-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata“ex lege” presso l ’ indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesadall’ [OSCURATO:PERSONA] BARBARO ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco “ pro tempore ” , domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensoricome in atti, rappresentat o e difes o d a gli A vvocat i Paola TOGNINI,Elena BARTALESI e Stefania LOGLI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 244 /20 2 3 , del Tribunale di Prato , depositata in data 11/04/2023; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Giudice di pace - Sentenza da rendersi a norma dell’art. 113, co. 2, c.p.c. -Appello - Inammissibilità - Rilievo in sede di legittimità R.G.N.20764/2023 Cron.

Rep.

Ud.08/10/2025 Adunanza camerale udita la relazione della causa, svolta nell ’ adunanza camerale celebrata in data 08/10/2025, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

S tefano GiaimeGUIZZI. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 244/23, del 7 aprile 2023 , del Tribunale di Prato, che - respingendone il gravame avverso la sentenza n. 202/20, del 6 maggio 2020, del Giudice di pace della stessa città - ha confermato l ’ accoglimento dell ’ opposizione proposta dal Comune di Prato avverso il precetto con cui ella gli intimava il pagamento dell’importo di € 356,11, in forza di titolo esecutivo giudiziale.

2. Riferisce, in punto di fatto, l ’ odiern a ricorrente di essere titolare di un credito, nascente dall’accoglimento di una opposizione a sanzione amministrativa in forza di sentenza emessa dal medesimo Giudice di pace pratese, e di avere, pertanto, richiesto il pagamento di € 356,11 risultante da detto titolo.

All’uopo, quindi, ella comunicava al competente funzionario del Comune di Prato - per il tramite del difensore che l ’ aveva assistita nel giudizio culminato nella pronuncia della suddetta sentenza - i propri dati bancari , invitando lo, con e - mail del 26 settembre 2018, a voler bonificare l ’ importo dovutole s u di un conto correnteintestatole presso la banca [OSCURATO:SOCIETA] .

Sennonché, il pagamento veniva effettuato su un vecchio conto corrente intestatole presso altro istituto di credito, ragion per cui [OSCURATO:PERSONA] notificava in data 1° marzo 2019 atto di precetto, avverso il quale il Comune proponeva opposizione assumendo di aver provveduto ad emettere mandato di pagamento n. 2018/18158 del 1° ottobre 2018 e pertanto di ‘‘aver già corrisposto il dovuto, accreditando sul conto corrente indicato dalla Sig.ra Qu ilghini ed alla medesima intestato le somme liquidate in sentenza”.

L’opposizione veniva accolta, con decisione poi confermata in appello, stante il rigetto del gravame esperito dall’odierna ricorrente.

3. Avverso la sentenza del Tribunale pratese ha proposto ricorso per cassazioneEnza Quilghini, sulla base - come detto - di tremotivi. 3.1.Il primo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 1188, 1189 e 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.

Si censura la sentenza impugnata perché avrebbe preteso “che fosse l’appellante, odierna ricorrente, a dare prova negativa di non aver ricevuto alcun bonifico in data 2 ottobre 2018 dal Comune di Prato o di non aver ratificato né approfittato del bonifico stesso stante l’errata individuazione, da parte del Comune di Prato, di chi fosse legittimato a ricevere il pagamento”.

Assume, per contro, l’odierna ricorrente che spettava all’opponente provareche tale asserito bonifico fosse giunto nella disponibilità di essa Quilghini, in quanto l a semplice dispos izione di bonifico impartita dal “solvens” e ri su ltante dall ’ annotazione dell’estratto conto di quest ’ ultimo prodotto in gi u di zi o, no n dimostra l’esecuzione e il buonfine del pagamento.

Inoltre, secondo l’art. 1188, comma 2, cod.civ. il pagamento fatto a chi non è legittimato a riceve rl o (circostanza che la ricorrente assume essere pacifica in a t ti, essendo ella , e non l’istituto di credito presso il cui conto corrente fu effettuato il versamento, la creditrice delle somme portate dal titolo esecutivo) libera il debitore se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato, ma tale circostanza liberatoria deve essere provata dal debitore, prova che, nel caso di specie, non sarebbe stata fornita, essendo mancata la dimostrazione che l’odierna ricorrente avesse indicato quale persona (giuridica) destinataria del pagamento del suo creditoil suddetto istituto. 3.2.Il secondo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione “sotto ulteriore profilo” de ll ’ art.1188 cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2729 cod. civ.

Si censura, in questo caso, la sentenza impugnata là dove afferma che “se il conto corrente presso [OSCURATO:PERSONA] è ancora intestato ad [OSCURATO:PERSONA] (circostanza che, si ribadisce, mai è stata smentita dall’appellante) significa che l ’ importo accreditato è comunque entrato nel suo patrimonio e quindi la destinataria ne ha acquisito la disponibilità giuridica”.

Tale affermazione risulterebbe erronea, innanzitutto, per l’assenza di qualsiasi supporto probatorio a sostegno della stessa, oltre che per essere esclusa dall ’ art. 1188 cod. c iv ., dato che [OSCURATO:PERSONA] “non è stata mai indicata dall’odierna ricorrente quale destinataria del pagamento”.

Ne consegue, quindi, che “il solo fatto, affermato ma non provato dal Comune di Prato, di aver effettuato un bonifico il 2 ottobre 2018 su di un conto corrente presso ChiantiBanca -[OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l. non costituisce fatto noto su cui fondare la presunzione che di detto importo abbia approfittato l’odierna ricorrente”, mancando indizi gravi, univoci e concordanti in tal senso. 3.3.Il terzo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione “sotto ulteriore profilo” degli artt.1188, 1189, 2697 e 2729 cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 1147 cod. civ.

Si censura la sentenza impugnata là dove afferma che “il Comune ha dimostrato la propria buona fede: il bonifico infatti è stato eseguito alle coordinate bancarie indicate nell’atto di liquidazione del 25settembre 2018, sulla base dei dati forniti dalla beneficiaria che, in quel momento, non erano stati ancora modificati”.

Si tratterebbe, però, secondo la ricorrente, di affermazione non vera.

Infatti, se il giudice d’appello “avesse letto bene gli atti ed i documenti di causa si sarebbe accorto che una cosa è l’atto di liquidazione della spesa da parte dell’ente che nella presente fattispecie è avvenuta in data 25 settembre 2018 (atto che non necessita certo di includere le coordinate bancarie del soggetto beneficiario perché tale liquidazione di spesa viene fatta internamente all’ente), mentre altra cosa è l’emissione del mandato di pagamento in cui vi sono tutti gli estremi compreso il cod.

IBAN dell’avente diritto che nella presente fattispecie è avvenuta il 1° ottobre 2018, vale a dire 6 (sei) giorni dopo l’invio della e-mail del 26 settembre 2018 contenente la « scheda beneficiario»con le coordinate bancarie” esatte, ovvero quello che indicavano in Unicredit l’istituto presso il quale operare il pagamento.

4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, il Comune di Prato, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata, nonché esperendo ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico motivo. 4.1.Esso denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione dell ’ art. 3 3 9, comma 3, cod. proc. civ., in relazione all’inammissibilità dell’appello.

Si assume, infatti, che il Tribunale di Prato avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello, anche in assenza di specifica eccezione di parte, ai sensi dell’art. 339, comma 3, cod. proc. civ., giacché il Giudice di pace, trattandosi di controversia di valore inferiore a € 1.100,00 , ha necessariamente deciso la stessa secondo equità, ancorché abbia affermato di averla decisa secondo diritto.

Al rilievo, dunque, della non appellabilità della sentenza - che può compiersi anche d ’ ufficio nella presente sede di legittimità, trattandosi di riscontrare un ’ inammissibilità attinente ai presupposti dell ’ impugnazione - deve conseguire , secondo il ricorrente incidentale, la constatazione del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

5. In relazione al ricorso principale veniva formulata proposta di definizione accelerata, ex art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ., così motivata: “i tre motivi del ricorso appaiono in parte manifestamente infondati ed in parte inammissibili: il tribunale ha accertato, in fatto (sulla base del principio di non contestazione e sulla base della prudente valutazione degli elementi istruttori acquisiti), che il bonifico per il pagamento del credito della ricorrente era stato regolarmente effettuato sul conto corrente bancario originariamente indicato dalla ricorrente stessa (con indicazione modificata solo successivamente all ’ esaurimento della procedura amministrativa di pagamento) ed a lei intestato, e che esso aveva avuto buon fine, onde la somma dovuta era certamente entrata nella sua disponibilità patrimoniale, semplicemente precisando che le allegazioni contrarie in ordine ad una pretesa «indisponibilità» del conto corrente in questione, non erano state suffragate da alcuna prova (e, comunque, ha correttamente ritenuto tali allegazioni irrilevanti, nella misura in cui la pretesa «indisponibilità» fosse dipesa da problematiche attinenti a rapporti interni tra bancae cliente o all’esistenza di uno scoperto o di un pignoramento, fatti che non escludevano l’efficacia dell’attribuzione patrimoniale in favore della beneficiaria dell’accredito); sulla base di tali accertamenti di fatto, risultano correttamente applicate le norme richiamate da parte ricorrente, sia sotto il profilo del carattere liberatorio del pagamento (quanto meno in quanto effettuato in buona fede con le modalità ed al soggetto indicato dalla creditrice stessa, essendo stata accertata in fatto la non tempestività della modificazione di dette indicazioni), sia sotto il profilo della corretta applicazione dei principi in tema di onere della prova; d’altra parte, le censure di violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., nonché 115 e 116 c.p.c., non risultano effettuate con la necessaria specificità, in conformità ai canoni a tal fine individuati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez.

U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 01; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640192 01, 640193 01 e 640194 01; Sez.

U, Sentenza n. 1785 del 24/01/2018, Rv. 647010 01, non massimata sul punto; più di recente: Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 02) e si risolvono, in sostanza, nella contestazione di accertamenti di fatto sostenuti da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità; è opportuno aggiungere che al medesimo esito processuale (cioè, alla conferma della decisione impugnata, che ha a sua volta confermato quella di primo grado di accoglimento dell’opposizione, sebbene con diversa motivazione) si può giungere anche in considerazione della manifesta fondatezza del ricorso incidentale (da intendersi condizionato, essendo risultato l’ente controricorrente integralmente vittorioso nel merito), relativo all ’ inammissibilità dell ’ appello proposto dall ’ attuale ricorrente, trattandosi di giudizio soggetto al regime della cd. equità necessaria (artt. 113, comma 2, e 339, comma 3, c.p.c.), applicabile anche alle opposizioni esecutive e, in particolare, all’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23623 del 24/09/2019, Rv. 655491-01; Sez. 3, Sentenza n. 9834 del 20/04/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3325 del 19/02/2004, Rv. 570303-01; Sez. 3, Sentenza n. 109 del 08/01/1999, Rv. 522086-01), quale va qualificato il presente giudizio, che non è, invece, qualificabile come giudizio in materia di opposizione a sanzioni amministrative, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente”.

Comunicata tale proposta, la ricorrente principale ha richiesto la decisione del collegio ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, sicché la trattazione dei ricors i è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ 6 La ricorrente principale e il ricorrente incidentale ha nno presentato memoria.

7. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]

8. Reputa questo collegio di dover esaminare con priorità il ricorso incidentale, ancorché proposto condizionatamente all’accoglimento di quello principale.

Deve, infatti, darsi ulteriore seguito all’affermazione secondo cui “il principio di salvaguardia dell’ordine logico nellatrattazione delle questioni, secondo il criterio di graduazione che impone prima lo scrutiniodi quelle introdotte con il ricorso principale e poi di quelle di cui al ricorso incidentale,può cedere al cospetto delle esigenze sottese al principio della ragionevole durata del processo, sicché le questioni pregiudiziali sollevate a mezzo del ricorso incidentale dalla parte totalmente vittoriosa ” - come, appunto, nel caso che occupa - “ possono formare oggetto di esame prioritario quando la loro definizione, rendendo ultroneo l’esame delle questioni sollevate con il ricorso principale,consenta una più sollecita definizione della vicenda in giudizio in base al principio dellaragione più liquida” (da ultimo, Cass. Sez. 1, o rd . 21 maggio 2021, n. 14039 , Rv. 661395 - 01 ; in senso conforme Cass. Sez. 6-5, ord. 31 gennaio2022, n. 2805, Rv. 663675-01).

8.1. Ciò detto, l’unico motivo del ricorso incidentale è fondato.

8.1.1. La sentenza resa dal Giudice di pace di Prato avrebbe dovuto essere pronunciata -ai sensi dell ’ art. 113, comma 2, cod. proc. civ. - nelle forme della “equità necessaria”, dal momento che il suo valore risultava pari all’importo della somma precettata, ovvero a € 356,11, importo, dunque , inferiore al limite di cui alla norma suddetta.

Di conseguenza, essa sarebbe stata appellabile -ex art. 339, comma 3, cod. proc. civ. - esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, nonché di norme costituzionali o comunitarie,ovvero dei principi regolatori della materia, e quindi nelle forme, nella specie invece non rispettate, di un’impugnazione “a critica vincolata”.

Tale peculiare regime impugnatorio si applica - come evidenziato, del resto, nella stessa proposta di definizione accelerata - pure al le sentenze rese all ’ esito di opposizione all’esecuzione ( cfr. Cass. Sez. 3, s ent . 24 settembre 2019, n. 23623, Rv. 655491-01), donde la necessità di ribadire che questa Corte è tenuta, anche d ’ ufficio , a rilevare la suddetta “ causa di inammissibilità dell’appello che il giudice di merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione” (da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 8 aprile 2025,n. 9212, Rv. 674505-01).

8.1.2. Il ricorso incidentale, pertanto, va accolto - con assorbimento di quello principale - e l ’ impugnata sentenza , per l’effetto,va cassata senza rinvio, a norma dell’art. 382, comma 3, ultima parte, cod. proc. civ.

9. La cassazione senza rinvio della sentenza d ’ appello comporta la necessità di liquidare le spese del giudizio di secondo grado, ponendole -secondo il criterio della soccombenza - a carico dell’allora appellante [OSCURATO:PERSONA] e liquidandole in favore del Comune di Prato nella misura di € 362,00 per onorari (alla quale si perviene, sulla base del valore della causa e assumendo a riferimento parametri prossimi ai minimi tabellari di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022, n.147, dato il limitato rilievo delle questioni trattate), oltre 15% per spese generali, più IVA e CPA come per legge.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono, parimenti,la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

10. Poiché il presente giudizio è stato definito in modo non totalmente conforme alla proposta ex art. 380-biscod. proc. civ., non trovano applicazione le previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 96 cod. proc. civ.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorsoincidentale, dichiarando assorbito il ricorso principale, cassandosenza rinvio la sentenza impugnata, in ragione dell’inammissibilità del proposto appello. [OSCURATO:PERSONA] a rifondere al Comune di Prato le spese del giudizio d’appello, che liquida in € 362,00 per onorari, oltre 15% per spese generali, più IVA e CPA come per legge.

Condanna, infine,[OSCURATO:PERSONA] a rifondere al Comune di Prato pure le spese del presente giudi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20764-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata“ex lege” presso l ’ indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesadall’ [OSCURATO:PERSONA] BARBARO ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco “ pro tempore ” , domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensoricome in atti, rappresentat o e difes o d a gli A vvocat i Paola TOGNINI,Elena BARTALESI e Stefania LOGLI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 244 /20 2 3 , del Tribunale di Prato , depositata in data 11/04/2023; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Giudice di pace - Sentenza da rendersi a norma dell’art. 113, co. 2, c.p.c. -Appello - Inammissibilità - Rilievo in sede di legittimità R.G.N.20764/2023 Cron. Rep. Ud.08/10/2025 Adunanza camerale udita la relazione della causa, svolta nell ’ adunanza camerale celebrata in data 08/10/2025, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S tefano GiaimeGUIZZI. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 244/23, del 7 aprile 2023 , del Tribunale di Prato, che - respingendone il gravame avverso la sentenza n. 202/20, del 6 maggio 2020, del Giudice di pace della stessa città - ha confermato l ’ accoglimento dell ’ opposizione proposta dal Comune di Prato avverso il precetto con cui ella gli intimava il pagamento dell’importo di € 356,11, in forza di titolo esecutivo giudiziale. 2. Riferisce, in punto di fatto, l ’ odiern a ricorrente di essere titolare di un credito, nascente dall’accoglimento di una opposizione a sanzione amministrativa in forza di sentenza emessa dal medesimo Giudice di pace pratese, e di avere, pertanto, richiesto il pagamento di € 356,11 risultante da detto titolo. All’uopo, quindi, ella comunicava al competente funzionario del Comune di Prato - per il tramite del difensore che l ’ aveva assistita nel giudizio culminato nella pronuncia della suddetta sentenza - i propri dati bancari , invitando lo, con e - mail del 26 settembre 2018, a voler bonificare l ’ importo dovutole s u di un conto correnteintestatole presso la banca [OSCURATO:SOCIETA] . Sennonché, il pagamento veniva effettuato su un vecchio conto corrente intestatole presso altro istituto di credito, ragion per cui [OSCURATO:PERSONA] notificava in data 1° marzo 2019 atto di precetto, avverso il quale il Comune proponeva opposizione assumendo di aver provveduto ad emettere mandato di pagamento n. 2018/18158 del 1° ottobre 2018 e pertanto di ‘‘aver già corrisposto il dovuto, accreditando sul conto corrente indicato dalla Sig.ra Qu ilghini ed alla medesima intestato le somme liquidate in sentenza”. L’opposizione veniva accolta, con decisione poi confermata in appello, stante il rigetto del gravame esperito dall’odierna ricorrente. 3. Avverso la sentenza del Tribunale pratese ha proposto ricorso per cassazioneEnza Quilghini, sulla base - come detto - di tremotivi. 3.1.Il primo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 1188, 1189 e 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Si censura la sentenza impugnata perché avrebbe preteso “che fosse l’appellante, odierna ricorrente, a dare prova negativa di non aver ricevuto alcun bonifico in data 2 ottobre 2018 dal Comune di Prato o di non aver ratificato né approfittato del bonifico stesso stante l’errata individuazione, da parte del Comune di Prato, di chi fosse legittimato a ricevere il pagamento”. Assume, per contro, l’odierna ricorrente che spettava all’opponente provareche tale asserito bonifico fosse giunto nella disponibilità di essa Quilghini, in quanto l a semplice dispos izione di bonifico impartita dal “solvens” e ri su ltante dall ’ annotazione dell’estratto conto di quest ’ ultimo prodotto in gi u di zi o, no n dimostra l’esecuzione e il buonfine del pagamento. Inoltre, secondo l’art. 1188, comma 2, cod.civ. il pagamento fatto a chi non è legittimato a riceve rl o (circostanza che la ricorrente assume essere pacifica in a t ti, essendo ella , e non l’istituto di credito presso il cui conto corrente fu effettuato il versamento, la creditrice delle somme portate dal titolo esecutivo) libera il debitore se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato, ma tale circostanza liberatoria deve essere provata dal debitore, prova che, nel caso di specie, non sarebbe stata fornita, essendo mancata la dimostrazione che l’odierna ricorrente avesse indicato quale persona (giuridica) destinataria del pagamento del suo creditoil suddetto istituto. 3.2.Il secondo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione “sotto ulteriore profilo” de ll ’ art.1188 cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2729 cod. civ. Si censura, in questo caso, la sentenza impugnata là dove afferma che “se il conto corrente presso [OSCURATO:PERSONA] è ancora intestato ad [OSCURATO:PERSONA] (circostanza che, si ribadisce, mai è stata smentita dall’appellante) significa che l ’ importo accreditato è comunque entrato nel suo patrimonio e quindi la destinataria ne ha acquisito la disponibilità giuridica”. Tale affermazione risulterebbe erronea, innanzitutto, per l’assenza di qualsiasi supporto probatorio a sostegno della stessa, oltre che per essere esclusa dall ’ art. 1188 cod. c iv ., dato che [OSCURATO:PERSONA] “non è stata mai indicata dall’odierna ricorrente quale destinataria del pagamento”. Ne consegue, quindi, che “il solo fatto, affermato ma non provato dal Comune di Prato, di aver effettuato un bonifico il 2 ottobre 2018 su di un conto corrente presso ChiantiBanca -[OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l. non costituisce fatto noto su cui fondare la presunzione che di detto importo abbia approfittato l’odierna ricorrente”, mancando indizi gravi, univoci e concordanti in tal senso. 3.3.Il terzo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione “sotto ulteriore profilo” degli artt.1188, 1189, 2697 e 2729 cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 1147 cod. civ. Si censura la sentenza impugnata là dove afferma che “il Comune ha dimostrato la propria buona fede: il bonifico infatti è stato eseguito alle coordinate bancarie indicate nell’atto di liquidazione del 25settembre 2018, sulla base dei dati forniti dalla beneficiaria che, in quel momento, non erano stati ancora modificati”. Si tratterebbe, però, secondo la ricorrente, di affermazione non vera. Infatti, se il giudice d’appello “avesse letto bene gli atti ed i documenti di causa si sarebbe accorto che una cosa è l’atto di liquidazione della spesa da parte dell’ente che nella presente fattispecie è avvenuta in data 25 settembre 2018 (atto che non necessita certo di includere le coordinate bancarie del soggetto beneficiario perché tale liquidazione di spesa viene fatta internamente all’ente), mentre altra cosa è l’emissione del mandato di pagamento in cui vi sono tutti gli estremi compreso il cod. IBAN dell’avente diritto che nella presente fattispecie è avvenuta il 1° ottobre 2018, vale a dire 6 (sei) giorni dopo l’invio della e-mail del 26 settembre 2018 contenente la « scheda beneficiario»con le coordinate bancarie” esatte, ovvero quello che indicavano in Unicredit l’istituto presso il quale operare il pagamento. 4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, il Comune di Prato, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata, nonché esperendo ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico motivo. 4.1.Esso denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione dell ’ art. 3 3 9, comma 3, cod. proc. civ., in relazione all’inammissibilità dell’appello. Si assume, infatti, che il Tribunale di Prato avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello, anche in assenza di specifica eccezione di parte, ai sensi dell’art. 339, comma 3, cod. proc. civ., giacché il Giudice di pace, trattandosi di controversia di valore inferiore a € 1.100,00 , ha necessariamente deciso la stessa secondo equità, ancorché abbia affermato di averla decisa secondo diritto. Al rilievo, dunque, della non appellabilità della sentenza - che può compiersi anche d ’ ufficio nella presente sede di legittimità, trattandosi di riscontrare un ’ inammissibilità attinente ai presupposti dell ’ impugnazione - deve conseguire , secondo il ricorrente incidentale, la constatazione del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. 5. In relazione al ricorso principale veniva formulata proposta di definizione accelerata, ex art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ., così motivata: “i tre motivi del ricorso appaiono in parte manifestamente infondati ed in parte inammissibili: il tribunale ha accertato, in fatto (sulla base del principio di non contestazione e sulla base della prudente valutazione degli elementi istruttori acquisiti), che il bonifico per il pagamento del credito della ricorrente era stato regolarmente effettuato sul conto corrente bancario originariamente indicato dalla ricorrente stessa (con indicazione modificata solo successivamente all ’ esaurimento della procedura amministrativa di pagamento) ed a lei intestato, e che esso aveva avuto buon fine, onde la somma dovuta era certamente entrata nella sua disponibilità patrimoniale, semplicemente precisando che le allegazioni contrarie in ordine ad una pretesa «indisponibilità» del conto corrente in questione, non erano state suffragate da alcuna prova (e, comunque, ha correttamente ritenuto tali allegazioni irrilevanti, nella misura in cui la pretesa «indisponibilità» fosse dipesa da problematiche attinenti a rapporti interni tra bancae cliente o all’esistenza di uno scoperto o di un pignoramento, fatti che non escludevano l’efficacia dell’attribuzione patrimoniale in favore della beneficiaria dell’accredito); sulla base di tali accertamenti di fatto, risultano correttamente applicate le norme richiamate da parte ricorrente, sia sotto il profilo del carattere liberatorio del pagamento (quanto meno in quanto effettuato in buona fede con le modalità ed al soggetto indicato dalla creditrice stessa, essendo stata accertata in fatto la non tempestività della modificazione di dette indicazioni), sia sotto il profilo della corretta applicazione dei principi in tema di onere della prova; d’altra parte, le censure di violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., nonché 115 e 116 c.p.c., non risultano effettuate con la necessaria specificità, in conformità ai canoni a tal fine individuati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 01; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640192 01, 640193 01 e 640194 01; Sez. U, Sentenza n. 1785 del 24/01/2018, Rv. 647010 01, non massimata sul punto; più di recente: Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 02) e si risolvono, in sostanza, nella contestazione di accertamenti di fatto sostenuti da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità; è opportuno aggiungere che al medesimo esito processuale (cioè, alla conferma della decisione impugnata, che ha a sua volta confermato quella di primo grado di accoglimento dell’opposizione, sebbene con diversa motivazione) si può giungere anche in considerazione della manifesta fondatezza del ricorso incidentale (da intendersi condizionato, essendo risultato l’ente controricorrente integralmente vittorioso nel merito), relativo all ’ inammissibilità dell ’ appello proposto dall ’ attuale ricorrente, trattandosi di giudizio soggetto al regime della cd. equità necessaria (artt. 113, comma 2, e 339, comma 3, c.p.c.), applicabile anche alle opposizioni esecutive e, in particolare, all’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23623 del 24/09/2019, Rv. 655491-01; Sez. 3, Sentenza n. 9834 del 20/04/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3325 del 19/02/2004, Rv. 570303-01; Sez. 3, Sentenza n. 109 del 08/01/1999, Rv. 522086-01), quale va qualificato il presente giudizio, che non è, invece, qualificabile come giudizio in materia di opposizione a sanzioni amministrative, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente”. Comunicata tale proposta, la ricorrente principale ha richiesto la decisione del collegio ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, sicché la trattazione dei ricors i è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ 6 La ricorrente principale e il ricorrente incidentale ha nno presentato memoria. 7. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 8. Reputa questo collegio di dover esaminare con priorità il ricorso incidentale, ancorché proposto condizionatamente all’accoglimento di quello principale. Deve, infatti, darsi ulteriore seguito all’affermazione secondo cui “il principio di salvaguardia dell’ordine logico nellatrattazione delle questioni, secondo il criterio di graduazione che impone prima lo scrutiniodi quelle introdotte con il ricorso principale e poi di quelle di cui al ricorso incidentale,può cedere al cospetto delle esigenze sottese al principio della ragionevole durata del processo, sicché le questioni pregiudiziali sollevate a mezzo del ricorso incidentale dalla parte totalmente vittoriosa ” - come, appunto, nel caso che occupa - “ possono formare oggetto di esame prioritario quando la loro definizione, rendendo ultroneo l’esame delle questioni sollevate con il ricorso principale,consenta una più sollecita definizione della vicenda in giudizio in base al principio dellaragione più liquida” (da ultimo, Cass. Sez. 1, o rd . 21 maggio 2021, n. 14039 , Rv. 661395 - 01 ; in senso conforme Cass. Sez. 6-5, ord. 31 gennaio2022, n. 2805, Rv. 663675-01). 8.1. Ciò detto, l’unico motivo del ricorso incidentale è fondato. 8.1.1. La sentenza resa dal Giudice di pace di Prato avrebbe dovuto essere pronunciata -ai sensi dell ’ art. 113, comma 2, cod. proc. civ. - nelle forme della “equità necessaria”, dal momento che il suo valore risultava pari all’importo della somma precettata, ovvero a € 356,11, importo, dunque , inferiore al limite di cui alla norma suddetta. Di conseguenza, essa sarebbe stata appellabile -ex art. 339, comma 3, cod. proc. civ. - esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, nonché di norme costituzionali o comunitarie,ovvero dei principi regolatori della materia, e quindi nelle forme, nella specie invece non rispettate, di un’impugnazione “a critica vincolata”. Tale peculiare regime impugnatorio si applica - come evidenziato, del resto, nella stessa proposta di definizione accelerata - pure al le sentenze rese all ’ esito di opposizione all’esecuzione ( cfr. Cass. Sez. 3, s ent . 24 settembre 2019, n. 23623, Rv. 655491-01), donde la necessità di ribadire che questa Corte è tenuta, anche d ’ ufficio , a rilevare la suddetta “ causa di inammissibilità dell’appello che il giudice di merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione” (da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 8 aprile 2025,n. 9212, Rv. 674505-01). 8.1.2. Il ricorso incidentale, pertanto, va accolto - con assorbimento di quello principale - e l ’ impugnata sentenza , per l’effetto,va cassata senza rinvio, a norma dell’art. 382, comma 3, ultima parte, cod. proc. civ. 9. La cassazione senza rinvio della sentenza d ’ appello comporta la necessità di liquidare le spese del giudizio di secondo grado, ponendole -secondo il criterio della soccombenza - a carico dell’allora appellante [OSCURATO:PERSONA] e liquidandole in favore del Comune di Prato nella misura di € 362,00 per onorari (alla quale si perviene, sulla base del valore della causa e assumendo a riferimento parametri prossimi ai minimi tabellari di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022, n.147, dato il limitato rilievo delle questioni trattate), oltre 15% per spese generali, più IVA e CPA come per legge. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono, parimenti,la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 10. Poiché il presente giudizio è stato definito in modo non totalmente conforme alla proposta ex art. 380-biscod. proc. civ., non trovano applicazione le previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 96 cod. proc. civ. P.Q.M La Corte accoglie il ricorsoincidentale, dichiarando assorbito il ricorso principale, cassandosenza rinvio la sentenza impugnata, in ragione dell’inammissibilità del proposto appello. [OSCURATO:PERSONA] a rifondere al Comune di Prato le spese del giudizio d’appello, che liquida in € 362,00 per onorari, oltre 15% per spese generali, più IVA e CPA come per legge. Condanna, infine,[OSCURATO:PERSONA] a rifondere al Comune di Prato pure le spese del presente giudi
Sentenza Cassazione n. 06559/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris