CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 febbraio 2025
Cassazione n. 04492/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32161/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -resistente- avverso la Sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n.1519/2018 depositata il 05/04/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2025dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: l’Agenzia delle Entrate ricorre, con unico motivo, avverso la sentenza in epigrafe, in controversia che, per quanto ancora qui rileva, ha ad oggetto la sanzione di cui all’art. 8,comma 3 bis, del D.Lgs . 471/97 , irrogata per la mancata indicazione separata, nella dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2007, del costo relativo all’acquisto di un natante da operatore [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]; la difesa della società contribuente , in data 11.12.2024 , ha depositato istanza con cui, dando atto di avere aderito alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 9 D.L.119/2018, ed allegando l’attestazione del pagamento dell’importo di € 200,00 per ciascun anno di imposta di interesse,dovuto in relazione agli atti impugnati, ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio e cessata la materia del contendere; ritenuto che: l’articolo 9del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, nel testo inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136, prevede la possibilità di definire «Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al24 ottobre 2018» con il pagamento di 200 euro per ciascun periodo d'imposta; il comma 7 dell’articolo 9 cit. stabilisce, inoltre, che: «Sono escluse dallaregolarizzazione le violazioni di cui al comma 1 già contestate in atti divenutidefinitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » e, p ertanto, con la disciplina in commento possono essere definite, non solo le violazioni già contestate in processi verbali di constatazione, ma anche quelle oggetto di atti di contestazione e di irrogazione sanzione già notificati e non diventati definitivi a lla data del 19 dicembre 2018, data di entrata in vigore dellalegge di conversione; la definizione agevolata è applicabile anche all’omessa o irregolare indicazione dei costi “black list”in dichiarazione di cui all’articolo 8, comma 3-bis, del d.lgs. n. 471 del 1997 (v. Circolare 11/AE del 15 maggio 2019); con riferimento alle controversie tributarie pendenti la predetta modalità di definizione agevolata straordinaria risulta alternativa rispetto alladisciplina dettata dall’articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018, in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie; la prova del versamento nei termini ed alle condizioni previste, in assenza di diniego o contestazioni da parte dell’Amministrazione ricorrente determina l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere; le spese di lite restano a carico di chi le ha anticipate; non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio