CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2024
Cassazione n. 05404/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 024TGFB) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 116 cod. strada e condannato alla pena di mesi tre di arresto. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, da ritenersi eccessiva in relazione al fatto ascritto all'imputato. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto il profilo dedotto dalla difesa, avendo la Corte di merito• evidenziato la congruità della pena irrogata in ragione della negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penale, non meritevole, pertanto, della concessione delle attenuanti generiche. Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] si