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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 40050/2022

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 15 febbraio 2022 il Tribunale di Ravenna ha applicato agli imputati indicati in epigrafe la pena di mesi sei di reclusione ciascuno per il reato di cui agli artt. 110 e 337 cod. pen., ritenute equivalenti le attenuanti generiche alla contestata recidiva.

2. Il difensore degli imputati ha presentato ricorso avverso detta sentenza lamentando il difetto di correlazione fra la pena concordata fra le parti -mesi 4 di reclusione- e quella applicata dal giudice -mesi 6 di reclusione- a causa della omessa diminuzione per il rito. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Il giudice di merito, nel fissare la pena per il reato contestato in mesi sei di reclusione, previo giudizio di equivalenza fra le attenuanti generiche e la recidiva, ha disatteso l'accordo delle parti come trascritto nell'epigrafe della sentenza (mesi quattro di reclusione), omettendo di applicare la ulteriore diminuzione di pena per il rito.

Si tratta, all'evidenza, di difetto di correlazione fra la base negoziale sulla quale è maturata la richiesta di pena concordata e la difforme deliberazione del giudice, che invalida la sentenza.

3. Ne deriva che, non potendosi fare luogo alla procedura di rettificazione di cui all'art. 619, comma 2, cod. proc. pen., tale pronuncia deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice a quo per l'ulteriore corso, potendo le parti eventualmente proporre una nuova richiesta di applicazione della pena (Sez. 6, n. 44948 del 16/10/2019, Perdicaro, Rv. 277382).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna per l'ulteriore corso.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 febbraio 2022 il Tribunale di Ravenna ha applicato agli imputati indicati in epigrafe la pena di mesi sei di reclusione ciascuno per il reato di cui agli artt. 110 e 337 cod. pen., ritenute equivalenti le attenuanti generiche alla contestata recidiva. 2. Il difensore degli imputati ha presentato ricorso avverso detta sentenza lamentando il difetto di correlazione fra la pena concordata fra le parti -mesi 4 di reclusione- e quella applicata dal giudice -mesi 6 di reclusione- a causa della omessa diminuzione per il rito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il giudice di merito, nel fissare la pena per il reato contestato in mesi sei di reclusione, previo giudizio di equivalenza fra le attenuanti generiche e la recidiva, ha disatteso l'accordo delle parti come trascritto nell'epigrafe della sentenza (mesi quattro di reclusione), omettendo di applicare la ulteriore diminuzione di pena per il rito. Si tratta, all'evidenza, di difetto di correlazione fra la base negoziale sulla quale è maturata la richiesta di pena concordata e la difforme deliberazione del giudice, che invalida la sentenza. 3. Ne deriva che, non potendosi fare luogo alla procedura di rettificazione di cui all'art. 619, comma 2, cod. proc. pen., tale pronuncia deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice a quo per l'ulteriore corso, potendo le parti eventualmente proporre una nuova richiesta di applicazione della pena (Sez. 6, n. 44948 del 16/10/2019, Perdicaro, Rv. 277382). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna per l'ulteriore corso. Co
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