CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 gennaio 2023
Cassazione n. 24185/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette~le conclusioni del PG Att e,.(iLkCeCtS /DO( ; e .9e,;\y e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso l'ordinanza con cui, in data 04/10/2021, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione dallo stesso proposta. 1.2. L'istante veniva tratto in arresto il 27/02/2015, nella ritenuta flagranza dei reati asseritamente commessi in concorso con i figli Luciano e Gaetano (capo A: detenzione illegale di armi comuni da sparo; capo B: detenzione illegale di armi clandestine; capo C: ricettazione del fucile di cui ai capi precedenti; capo D: detenzione di banconote false). Il giudice della convalida disponeva la custodia cautelare in carcere. Il Tribunale del riesame di Catanzaro accoglieva parzialmente le doglianze dell'indagato - escludendo la gravità indiziaria in ordine ai reati di cui ai capi C) e D) - e gli concedeva gli arresti domiciliari in ordine alle residue imputazioni, misura che veniva, infine, revocata in data 11/07/2015. All'esito di giudizio abbreviato, l'imputato era assolto dai reati ascritti per non avere commesso il fatto, sentenza divenuta irrevocabile a far data dal 10/07/2018. 1.3. L'assoluzione trovava ragione nella ritenuta indimostrabilità di un apporto materiale dell'imputato all'attività delittuosa dei figli e nella esclusione della configurabilità di un concorso morale, non potendo la coabitazione, di per sé, essere intesa alla stregua di dato partecipativo, almeno morale, all'altrui delinquere. 2. Con un unico motivo, il ricorrente deduce carenza o illogicità della motivazione nonché violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. per non avere la Corte di appello di Catanzaro tenuto in considerazione la produzione documentale posta a corredo della domanda riparatoria, comprensiva anche del provvedimento di applicazione della misura cautelare, laddove si richiamavano le affermazioni del Santoro sul fatto di non essere a conoscenza dell'attività di trasformazione delle pistole a salve in vere e proprie armi da fuoco. La difesa aveva evidenziato che la gravità indiziaria derivava unicamente dall'appartenenza dell'indagato al medesimo nucleo familiare dei coindagati con cui condivideva l'appartamento ove le armi erano tutte occultate, ad eccezione di quella rinvenuta nello scantinato al momento dell'intervento della polizia giudiziaria. Una semplice condotta sospetta non può ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione. 3. In data 04/01/2023, è pervenuta memoria dell'Avvocatura dello Stato con cui si chiede il rigetto del ricorso. 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. 5. In data 18/01/23 è pervenuta memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall'interessato. È noto, infatti, che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, non quindi come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'Autorità giudiziaria. È sufficiente, pertanto, considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. Va, inoltre, considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, avendo egli, in relazione a tale aspetto della decisione, piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep.1996, Sarnataro ed altri).3. Venendo al caso in esame. Nel provvedimento impugnato è stato congruamente e correttamente posto in rilievo come vi siano stati comportamenti del ricorrente che hanno concorso a dar causa al provvedimento restrittivo adottato nei suoi confronti. Al riguardo, l'ordinanza impugnata ha richiamato quanto ha affermato lo stesso Giudice dell'assoluzione, secondo cui "non è dato revocare in dubbio [il fatto che il Santoro] sapesse in genere di quanto realizzassero [i figli] in cantina". [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare, pur pervenendo, per le ragioni più sopra indicate all'assoluzione dell'imputato, ha tuttavia affermato, come si legge nell'ordinanza impugnata, di non poter riconoscere le stimmate del soggetto assolutamente ignaro a favore del Santoro, atteso che questi era comunque a conoscenza delle attività dei figli, disponeva di un apparecchio per verificare la presenza di cimici, evincendosi, inoltre, dalle medesime intercettazioni, che nutriva sospetti in ordine a pedinamenti da parte degli inquirenti. In conclusione, pertanto, il Giudice della riparazione ha osservato, con motivazione immune dalle sollevate censure, che «tale piena e pacifica consapevolezza, l'ambiguità nel fornire una descrizione congrua dell'assegnazione degli spazi domestici ai singoli coabitanti... , e il possesso quantomeno sospetto di un rilevatore di cimici sono tutti elementi assai significativi che, sebbene ritenuti insufficienti a fondare un giudizio di penale colpevolezza, bastano, in questa sede, complessivamente considerati» a far reputare sussistente un profilo di colpa dell'istante ostativo alla invocata riparazione. In tal senso, il provvedimento impugnato si colloca nel solco della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui la connivenza può integrare la colpa grave che, ex art. 314, comma 1, cod. proc. pen., costituisce causa ostativa al sorgere del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione allorché, nella situazione in concreto accertata, può essere ritenuta indice del venir meno a elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose, ovvero si concreti - non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione di un reato - ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa (Sez. 4, n. 16369 del 18.3.2003, Cardillo, Rv. 224773- 01). Più recentemente, è stato precisato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente (Sez. 4, n. 15745 del 19/2/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139 - 01; Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280391 -01). Nell'anzidetta condotta si colloca, in particolare, la circostanza, evidenziata dal Giudice della riparazione, del possesso da parte dell'istante del rilevatore di cimici: elemento, questo, di sicura significatività quanto al diniego dell'invocato indennizzo. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente che vengono liquidate in euro mille. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente, che liq