CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07980/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato e dichiarato inammissibile la "richiesta ai sensi dell'art. 671 c.p.p. e richiesta di restituzione in termini (articolo 175 c.p.p.)" proposta da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla sentenza di applicazione di pena, n. 2019/540 del 23 maggio 2019 e del conseguente ordine di carcerazione n. 857/2019 Siep, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale in sede. 2. Ritenuto che i motivi dedotti (inosservanza ed erronea applicazione di legge penale quanto alla declaratoria di inammissibilità dell'incidente di esecuzione per mancata traduzione degli atti in Braille dell'art. 47 Ord. pen.e vizio di motivazione) devolvono censure precluse in questa sede, in quanto inerenti alla sentenza di applicazione di pena, emessa ex art. 444 cod. proc. pen., tempestivamente impugnata con ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile con ordinanza di questa Corte, sezione Settima penale, del 23 ottobre 2019 n. 16342 - 20, in quanto proposto personalmente dall'imputato, dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017. 2.1. Considerato inoltre, che quanto alla richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., questa è soltanto indicata nell'intestazione dell'istanza depositata al Giudice dell'esecuzione, ma l'esame del testo dell'atto del 20 novembre 2021, esclude che siano state illustrate le ragioni in fatto e in diritto di detta richiesta. 2.2. Rilevato, in ogni caso, che la motivazione del provvedimento censurato che si contesta (cfr. ultima pagina del ricorso) per quanto concerne la ritenuta ritualità delle notifiche degli atti processuali precedenti all'udienza del 23 maggio 2019, in cui è stata emessa la sentenza di applicazione di pena concordata citata, rende conto dell'avvenuto conferimento da parte dell'imputato, in sede di merito, non soltanto di nomina fiduciaria ma anche di procura speciale, in favore del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha formulato la richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., come sottolineato nel provvedimento impugnato. 2.3. Considerato che il Giudice dell'esecuzione evidenzia, altresì, la mancata prospettazione, in sede di merito, di questioni che attenessero all'impossibilità, da parte del Gennari, indicato come non vedente e presente all'udienza preliminare per mezzo del procuratore speciale, di comprendere il tenore delle accuse a suo carico e di avere completa conoscenza degli atti processuali che hanno condotto all'emissione della sentenza ex 444 cod. proc.pen. poi impugnata, personalmente, dallo stesso imputato con ricorso per cassazione. 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del