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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33466/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo, con il quale si deducono la violazione di legge, nonché il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen. è manifestamente infondato; che la Corte di appello ha indicato univoche circostanze fattuali dalle quali ha dedotto, senza incorrere in alcuna illogicità, la piena consapevolezza dell'imputato circa la provenienza delittuosa dei beni ricevuti con conseguente integrazione del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. (le modalità di pubblicazione dell'annuncio per la vendita dei pezzi, mediante impiego di un'identità fittizia, il luogo di scambio con l'acquirente, precario ed estraneo a quelli comunemente deputati alla commercializzazione di componenti di motocicli, la condotta di fuga del concorrente, nonché le caratteristiche delle strutture adibite al ricovero del materiale, oltre alla assenza di allegazioni documentate in ordine al lecito acquisto la provenienza: cfr pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); che trattasi di assunto del tutto in linea con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui il criterio distintivo tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza prevista dall'art. 712 cod. pen. consiste proprio nell'elemento psicologico nel senso che nel primo caso l'agente, come nel caso di specie, ha la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta (o comunque si rappresenta la concreta possibilità in tal senso, con relativa accettazione del rischio), mentre nel secondo caso in capo all'agente si configura una condotta colposa e cioè una mera mancanza di diligenza nel verificare l'origine del bene (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515; Sez.

U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324; Sez. 2, n. 41002 del 20/09/2013, Moscato, Rv. 257237; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. n. 270179); che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge, nonché la mancanza e illogicità della motivazione in punto di dosimetria della pena, è manifestamente infondato; che la Corte di appello ha motivato la congruità della sanzione inflitta dal giudice di primo grado (poco distante dal minimo edittale) con riferimento alla gravità dei fatti in rapporto al numero dei beni ricettati e alle concrete modalità operative, così correttamente applicando uno degli indici di commisurazione previsti dall'art. 133 cod. pen.; tale giudizio, propriamente discrezionale, non è frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e, come tale, non può essere censurato in sede di legittimità (Sez. 2, n. 39716 2del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M2 4 , 14 SFIT 2026 .

L'ASSISTENTI_ TUR7IARIO .A. a t I 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo, con il quale si deducono la violazione di legge, nonché il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen. è manifestamente infondato; che la Corte di appello ha indicato univoche circostanze fattuali dalle quali ha dedotto, senza incorrere in alcuna illogicità, la piena consapevolezza dell'imputato circa la provenienza delittuosa dei beni ricevuti con conseguente integrazione del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. (le modalità di pubblicazione dell'annuncio per la vendita dei pezzi, mediante impiego di un'identità fittizia, il luogo di scambio con l'acquirente, precario ed estraneo a quelli comunemente deputati alla commercializzazione di componenti di motocicli, la condotta di fuga del concorrente, nonché le caratteristiche delle strutture adibite al ricovero del materiale, oltre alla assenza di allegazioni documentate in ordine al lecito acquisto la provenienza: cfr pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); che trattasi di assunto del tutto in linea con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui il criterio distintivo tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza prevista dall'art. 712 cod. pen. consiste proprio nell'elemento psicologico nel senso che nel primo caso l'agente, come nel caso di specie, ha la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta (o comunque si rappresenta la concreta possibilità in tal senso, con relativa accettazione del rischio), mentre nel secondo caso in capo all'agente si configura una condotta colposa e cioè una mera mancanza di diligenza nel verificare l'origine del bene (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515; Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324; Sez. 2, n. 41002 del 20/09/2013, Moscato, Rv. 257237; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. n. 270179); che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge, nonché la mancanza e illogicità della motivazione in punto di dosimetria della pena, è manifestamente infondato; che la Corte di appello ha motivato la congruità della sanzione inflitta dal giudice di primo grado (poco distante dal minimo edittale) con riferimento alla gravità dei fatti in rapporto al numero dei beni ricettati e alle concrete modalità operative, così correttamente applicando uno degli indici di commisurazione previsti dall'art. 133 cod. pen.; tale giudizio, propriamente discrezionale, non è frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e, come tale, non può essere censurato in sede di legittimità (Sez. 2, n. 39716 2del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M2 4 , 14 SFIT 2026 . L'ASSISTENTI_ TUR7IARIO .A. a t I 3
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