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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 41414/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da [OSCURATO:PERSONA] n na nton i.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 420 ter cod. proc. pen. e illogicità della motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Il legittimo impedimento dell'imputato non poteva essere riconosciuto per più ragioni: alla data dell'udienza il ricorrente non risultava ricoverato; la prognosi di 5 giorni lavorativi non dimostrava, di per sé, l'assoluto impedimento a comparire davanti al Tribunale di Sorveglianza; infine, mancava una preventiva richiesta dell'interessato di essere sentito personalmente (Sez. 1, n. 1913 del 23/10/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280299).

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle im Atiim spese processuali e~tct=est della somma di euro 3.000 la Cassa delle Ammende.

Così deciso il 22 settembre 2022 ).‘fy f Il Consigliere estens e Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da [OSCURATO:PERSONA] n na nton i. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 420 ter cod. proc. pen. e illogicità della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Il legittimo impedimento dell'imputato non poteva essere riconosciuto per più ragioni: alla data dell'udienza il ricorrente non risultava ricoverato; la prognosi di 5 giorni lavorativi non dimostrava, di per sé, l'assoluto impedimento a comparire davanti al Tribunale di Sorveglianza; infine, mancava una preventiva richiesta dell'interessato di essere sentito personalmente (Sez. 1, n. 1913 del 23/10/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280299). 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle im Atiim spese processuali e~tct=est della somma di euro 3.000 la Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 ).‘fy f Il Consigliere estens e Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 41414/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris