CassazionedecretoSezione LDecisione del 26 novembre 2024
Cassazione n. 35162/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12840-2021 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 476/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 03/03/2021 R.G.N. 19/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio Oggetto R.G.N.12840/2021 Cron. Rep. Ud.26/11/2024 CC del 26/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 3.3.20 la corte d’appello di Venezia ha confermato la sentenza del 2017 del tribunale di Vicenza, che aveva riconosciuto il diritto della lavoratrice in epigrafe a percepire la pensione di vecchiaia con decorrenza dal luglio 2015, ex articolo 22 decreto-legge n. 95 del 2012 convertito in legge n. 135 del 2012. In particolare, la corte ha ritenuto che la legge 135 si applica a prescindere dalla modulazione dei requisiti ex lege 214 del 2011. Avverso tale sentenza ricorre INPS per un motivo che deduce violazione dell’art. 22 citato, per avere la corte applicato la disciplina a coloro che durante il periodo di mobilità raggiungono i requisiti della pensione. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Il motivo è fondato, avendo questa Corte (Sez. L - , Sentenza n. 31334 del 24/10/2022, Rv. 665979 – 01; Sez. L - , Ordinanza n. 24627 del 14/08/2023, Rv. 668617 –01, nonché la più recente Sez. L–, n. 29268/24) ripetutamente affermato che ai lavoratori collocati in mobilità, in applicazione della c.d. "salvaguardia" di cui all'art. 1, comma 231, della l. n. 228 del 2012, spetta il beneficio della possibilità di accedere alla pensione secondo le più favorevoli regole vigenti prima del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011, a condizione che essi, nel corso del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, non abbiano maturato anche i più sfavorevoli requisiti pensionistici introdotti, a far data dal 31.12.2011, dall'art. 24 del citato d.l. n. 201. La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassata e la causa va rimessa alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione.