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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 24847/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relative alla violazione dell'art. 47

I. n. 354 del 1975 e al vizio di motivazione da parte dell'ordinanza impugnata - che non avrebbe valutato le risultanze dell'osservazione penitenziaria relativa al suddetto dal 5.10.17 ma solo dal 26.1.20, dal suo ingresso nell'ultimo istituto di restrizione, quindi la sua partecipazione attiva al percorso di rieducazione già da tale data tanto da essergli riconosciuta la liberazione anticipata per tutto il periodo, e non avrebbe considerato che la presenza nel luogo, ove il condannato avrebbe dovuto svolgere attività lavorativa, di altri detenuti sia indicativa dell'idoneità di quell'ambiente al recupero sociale - non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Firenze.

Nel provvedimento impugnato, invero, si evidenzia come: - il titolare del [OSCURATO:PERSONA] disponibile all'assunzione del condannato, [OSCURATO:PERSONA], risulti segnalato per numerosi reati; - sussista inidoneità ambientale del posto di lavoro indicato per la presenza di soggetti gravati da precedenti di polizia e sottoposti a misure cautelari; - Shabani abbia riportato plu -ime condanne per importazione e detenzione illecita di consistenti quantitativi di sostanze stupefacenti; - data l'epoca non remota dell'ultima condotta, debbano ritenersi sussistenti un livello elevato di pericolosità sociale e un rischio di ripresa di collegamenti col narcotraffico tali da non poter essere scongiurato dalla misura alternativa richiesta di massima estensione dell'affidamento n prova al servizio sociale; - sussista la necessità di dare avvio ad un percorsc trattamentale che consenta una più compiuta osservazione del detenuto con proiezioni graduali verso l'esterno, secondo i principi di gradualità e progressione dei benefici penitenziari.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2022„ Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relative alla violazione dell'art. 47 I. n. 354 del 1975 e al vizio di motivazione da parte dell'ordinanza impugnata - che non avrebbe valutato le risultanze dell'osservazione penitenziaria relativa al suddetto dal 5.10.17 ma solo dal 26.1.20, dal suo ingresso nell'ultimo istituto di restrizione, quindi la sua partecipazione attiva al percorso di rieducazione già da tale data tanto da essergli riconosciuta la liberazione anticipata per tutto il periodo, e non avrebbe considerato che la presenza nel luogo, ove il condannato avrebbe dovuto svolgere attività lavorativa, di altri detenuti sia indicativa dell'idoneità di quell'ambiente al recupero sociale - non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Firenze. Nel provvedimento impugnato, invero, si evidenzia come: - il titolare del [OSCURATO:PERSONA] disponibile all'assunzione del condannato, [OSCURATO:PERSONA], risulti segnalato per numerosi reati; - sussista inidoneità ambientale del posto di lavoro indicato per la presenza di soggetti gravati da precedenti di polizia e sottoposti a misure cautelari; - Shabani abbia riportato plu -ime condanne per importazione e detenzione illecita di consistenti quantitativi di sostanze stupefacenti; - data l'epoca non remota dell'ultima condotta, debbano ritenersi sussistenti un livello elevato di pericolosità sociale e un rischio di ripresa di collegamenti col narcotraffico tali da non poter essere scongiurato dalla misura alternativa richiesta di massima estensione dell'affidamento n prova al servizio sociale; - sussista la necessità di dare avvio ad un percorsc trattamentale che consenta una più compiuta osservazione del detenuto con proiezioni graduali verso l'esterno, secondo i principi di gradualità e progressione dei benefici penitenziari. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 maggio 2022„ Il Consigliere estensore
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