CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03588/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 04HT71D nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ( avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRIESTEjAn ,,,,,,,// ), „il( e k udita la relazione svolta dal onsigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trieste ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis, comma 3, cod. proc. pen., presentata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza del Tribunale di Pordenone del 24/11/2021, che lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione e mesi sei di arresto, avendolo ritenuto responsabile dei reati di cui agli art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e 707 cod. pen., commessi in Pordenone il 02/10/2019. Il provvedimento reiettivo si fonda sulla valorizzazione del contenuto di diversi atti processuali (verbale di identificazione, verbale di esecuzione della pena, verbale di notifica dell'ordine di carcerazione), che sono stati ritenuti dimostrativi della conoscenza - da parte del ric:orrente - della lingua italiana. 2. Ricorre per cassazione il condannato, per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 420-ter, 420-quater e 629-bis cod. proc. pen., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., nonché violazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per motivazione mancante, contraddittoria e/o manifestamente illogica. Non è stata garantita al ricorrente la possibilità di prendere parte all'udienza a suo carico e non si è considerata la sussistenza di un legittimo impedimento a comparire; il Giudice, inoltre, ha ignorato l'obbligo di valutare, anche in chiave probabilistica, la eventuale sussistenza di un impedimento alla partecipazione all'udienza. Viene dedotta, infine, inosservanza e/o erronea applicazione degli artt.169 cod. proc. pen. e 17 d.lgs. n. 286 del 1998, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. 3. Le censure difensive sono manifestamente infondate, oltre che meramente riproduttive di critiche già adeguatamente analizzati e disattesi - secondo un ineccepibile argomentare giuridico - nel provvedimento impugnato. L'impugnazione, in realtà, omette il confronto con il contenuto stesso dell'ordinanza avversata, laddove sono invece affrontati tutti i punti salienti della edotta questione. La Corte di appello di Trieste, infatti, ha ampiamente chiarito le ragioni della ritenuta conoscenza della lingua italiana, da parte del ricorrente, enumerando gli atti posti a sostegno di tale convincimento; ha poi dato atto dell'avvenuta notifica a mani proprie della citazione a giudizio, elemento certamente idoneo a cristallizzare la piena conoscenza del processo da parte del ricorrente. La Corte territoriale, inoltre, ha correttamente considerato non costituente legittimo impedimento a comparire, l'avvenuta espulsione del soggetto dal territorio nazionale (Sez. 6, n. 15739 del 28/02/2018, Daja, Rv. 272774). Correttamente enunciata dalla Corte territoriale, infine, è la non impugnabilità attraverso rimedio rescissorio della notifica dell'ordine di esecuzione. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom