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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 settembre 2026

Cassazione n. 25066/2026

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to e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoMichela Poto-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1014/2025 depositata il02/05/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] conveniva [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. davanti alGiudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] chiedendone la condanna al pagamentoin proprio favore dell’importo di sorte capitale portato da due BuoniNumero registro generale 14757/2025Numero sezionale 3010/2026Numero di raccolta generale 25066/2026Data pubblicazione 06/09/2026nominale di euro 1000 cadauno e sottoscritti presso l’[OSCURATO:PERSONA] diMartina [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva negato il rimborso sulla scorta dellaprescrizione asseritamente maturata del relativo diritto.2.- [OSCURATO:PERSONA] di pace ha accolto la domanda osservando: che i buonipostali acquistati non recavano alcuna indicazione sulla scadenza, sultasso di interesse o altro, né risulta che [OSCURATO:PERSONA] avesse consegnatoil FIA all’attore all’atto della sottoscrizione dei titoli; che l’argomentazionedi [OSCURATO:PERSONA] per cui vi sarebbe una presunzione di conoscenza dellainformativa stante la pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] del D.M. cheindicherebbe tutto quanto necessario affinché l’utente fosse a conoscenzadei termini di scadenza e di prescrizione del buono nonché le forme dipubblicità che si svolgono all’interno di tutti gli uffici postali, non eraconfortata da adeguato supporto probatorio poiché: (i) non vi era la provache in effetti nell’ufficio postale in cui avvenne l’acquisto dei buoni postalidei quali si chiedeva il rimborso venne effettuata detta affissione; (ii) dallalettura del titolo prodotto non si evinceva la data di prescrizione né vi eraalcun richiamo al decreto di emissione della serie vigente alla data disottoscrizione.Perciò, posto il principio per cui la prescrizione inizia a decorrere daquando si è a conoscenza della possibilità di esercitare il proprio diritto(art.2935 c.c), nella fattispecie il titolare dei buoni al momentodell’acquisto non era stato posto in condizione di conoscere la scadenzadei titoli.3.- Il Tribunale di Taranto ha respinto l’appello dei Poste italiane controla sentenza di prime cure osservando che:a) con la sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali si pone in essere uncontratto ad oggetto pubblico mediante la c.d. procedura di evidenzapubblica semplificatala che ricorda lo schema del prestito obbligazionariodeliberato dalle società commerciali di diritto privato, e vede la P.A. inNumero registro generale 14757/2025Numero sezionale 3010/2026Numero di raccolta generale 25066/2026Data pubblicazione 06/09/2026posizione di supremazia esplicitata dallo ius variandi esercitabile inrelazione agli interessi corrispettivi maturati a favore del sottoscrittore cheresta in una posizione di soggezione; in caso di divergenza tra leindicazioni contenute sul documento e la regolamentazione dettata dagliquest’ultima prevale sulle prime, anche retroattivamente; perciò a caricodel sottoscrittore del buono milita un onere di diligenza nel comprendere ilsignificato ed il contenuto della regolamentazione del prestitoobbligazionario, assicurato dalla conoscibilità degli atti mediante laGazzetta Ufficiale;b) tuttavia, per i BFP in questione, essendo stati sottoscritti dal sig.[OSCURATO:PERSONA] il 26 novembre 2002, erano ancora integralmentesoggetti alle disposizioni normative dell’art. 1 comma 4 del [OSCURATO:PERSONA]. 2106/1924 e, di conseguenza, il termine di prescrizione applicabile erapari a trenta anni (scadenti il 26 novembre 2032) in difetto di disposizionidi Legge che sanciscano diversamente; onde la richiesta di rimborso erastata tempestiva.Secondo il Tribunale, in breve:- i [OSCURATO:PERSONA] emessi dopo l’entrata in vigore del D.Lvo284/1999 erano sottoposti, quanto al regime di prescrizione, agli effettiprodotti dall’abrogazione dell’art. 176 del dpr 156/1973 del codice postale(«I buoni postali fruttiferi possono essere riscossi entro la fine deltrentesimo anno solare successivo a quello di emissione»), abrogazioneche avrebbe sancito la «reviviscenza» dell’art. 4 del RD 2106/1924 («Ilcredito dell'intestatario sarà prescritto dopo 30 anni dalla data diemissione del buono, qualora nessun atto di richiesta o di diffida siaavvenuto entro il trentennio»), norma conforme alla regola generale di cuiall’art. 2135 c.c. del 1865 («Tutte le azioni tanto reali quanto personali siprescrivono col decorso di trenta anni senza che possa in contrario opporsiil difetto di titolo o di buona fede»), ribadita dall’art. 2147 c.c. («Per tutteNumero registro generale 14757/2025Numero sezionale 3010/2026Numero di raccolta generale 25066/2026Data pubblicazione 06/09/2026le prescrizioni minori dei trenta anni non menzionate in questa e nellaprecedente sezione, si osservano altresì le regole che particolarmente leriguardano»);- con l’entrata in vigore dell’art. 2946 del codice civile del 1942 («Salvi icasi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono perprescrizione con il decorso di dieci anni») non era mutato il regime dellaprescrizione vigente per i BPF per ex art. 1 co.44 R.D. n. 2106/1924 per lasalvezza espressa disposta dall’art. 248 del R.D. n. 318/1942(«Disposizioni per l’attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie»,il quale stabilisce che «1.- Rimangono immutate le disposizioni vigenticirca il termine della prescrizione nei riguardi dei buoni del tesoro ordinarie pluriennali, dei titoli del debito pubblico, delle cartelle della sezioneautonoma del credito comunale e provinciale, dei libretti postali delrisparmio, dei buoni postali fruttiferi e di quelli della cassa depositi eprestiti. 2.- Rimangono parimenti immutate le disposizioni delle leggispeciali che stabiliscono termini di prescrizione diversi da quelloordinario»;- perciò i BFP come quelli per cui è causa, emessi il 6 novembre 2002,sono soggetti alla prescrizione trentennale in forza dell’art. 248 del RegioDecreto n. 318 del 1942 poiché il R.D. n. 2106/1924, fonte di rangoprimario, sarebbe stato abrogato (dopo essere tornato in vigore perreviviscenza) dal Decreto Legge n. 200 del 22 dicembre 2008 con efficaciaex nunc; né alcuna forza abrogatrice o modificatrice possono avere avuto iDecreti Ministeriali emessi in questa materia.3.- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con tremotivi di cassazione. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo di ricorso si deduce in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 171 del D.P.R.n.156 del 29.03.1973 (Approvazione del testo unico delle disposizionilegislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni)Numero registro generale 14757/2025Numero sezionale 3010/2026Numero di raccolta generale 25066/2026Data pubblicazione 06/09/2026dell’art. 204 del D.P.R [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 256 (Approvazione del regolamentodi esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni(servizi di bancoposta), dell’art. 7 co.3 del D.lgs. n. 284 del 30.07.1999,degli artt.1 e 2 del D.M. 23.07.1987 nonché 8 e 10 D.M. 19.12.2000Poste Italiane deduce che i buoni di che trattasi, emessi in data 26novembre 2002, sono disciplinati dal D.M. del 12 settembre 2002 istitutivodella serie a termine contrassegnata dalla sigla «AA5» pubblicato inGazzetta Ufficiale n.221 del 20.90.2002; avendo la durata massima di 7anni, sono scaduti il 26.11.2009 e rimasti infruttiferi sino al 26.11.2019quando il relativo credito (montante ed interessi) si è prescritto adecorrere in favore dell’emittente (ovvero [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti ovveroil M.E.F.).[OSCURATO:PERSONA] dell’appello non avrebbe tenuto conto del fatto che l’art. 176non era norma inderogabile, in quanto lo stesso D.P.R.156/1973, all’art.171 e all’art. 204 del regolamento di esecuzione, aveva previsto lapossibilità che successivi decreti ministeriali stabilissero diverse condizionidi emissione e durata dei titoli (durata e termine di prescrizione del dirittoalla riscossione o rimborso sono due cose diverse) né della giurisprudenzadi legittimità sul punto.2.- Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 1372 e 1339 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1n. 3 c.p.c. poiché per i BFP, «esiste una normativa speciale che deroga allaprescrizione ordinaria trentennale, infatti, tutti i [OSCURATO:PERSONA] chehanno modificato i tassi e le condizioni dei titoli nel corso del tempo, e lanormativa che ne ha riconosciuto l'efficacia vincolante tempo per tempoper le serie di BFP emesse ivi inclusi i titoli per cui è causa, va da se che ipredetti decreti avevano la forza normativa per modificare la prescrizione,a prescindere dalla "gerarchia delle fonti" e differenza di come intesa dalTribunale.

Risultava, dunque, evidente la piena conoscibilità da parte delsottoscrittore in ordine all’acquisto di titoli avente durata diversa rispetto aNumero registro generale 14757/2025Numero sezionale 3010/2026Numero di raccolta generale 25066/2026Data pubblicazione 06/09/2026quella trentennale prevista per i buoni ordinari, posto che la fruttuositàscadeva al termine del settimo anno».Il Tribunale, perciò, avrebbe omesso di verificare quale fosse il realecontenuto dell’accordo contrattuale e ciò avrebbe impedito di valutarecorrettamente il termine finale del diritto al rimborso ed il dies a quo deltermine di prescrizione.3.- Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 2935 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3c.p.c., poiché il Tribunale ha fatto discendere il termine di iniziale didecorrenza della prescrizione, non dalla scadenza della fruttuosità deltitolo da individuarsi quale primo giorno utile dal quale richiedere ilrimborso delle somme investite, «ma bensì dal trentesimo annosuccessivo all’emissione, senza avvedersi che il titolo scadeva dopo setteanni dall’emissione».

Richiama la ricorrente il consolidato orientamento dilegittimità per cui solo gli impedimenti di natura giuridica precludano allaparte di esercitare il proprio diritto e nel caso di specie, non eraravvisabile alcuna causa giuridica che avesse impedito l’esercizio deldiritto, non rientrando in tale ipotesi l’(asserita) ignoranza del termine discadenza del buono e del successivo termine di prescrizione.4. - I motivi possono essere esaminati congiuntamente essendoconnessi riguardando tutti la normativa applicabile alla fattispecie in puntoprescrizione del diritto al rimborso.

Il primo è fondato e gli altri sonoassorbiti.4.1- Il Tribunale erroneamente invoca una norma che è stata abrogataper effetto dell’entrata in vigore della disciplina del previgente Codicepostale, disciplina, a sua volta, abrogata per effetto del riordino dellaCassa depositi e prestiti operato con il d.lgs. 30 giugno 1999, n. 284.Quest’ultimo, nel rimettere a decreti del Ministro del tesoro, del bilancioe della programmazione economica, adottati su proposta del direttoregenerale della Cassa depositi e prestiti, l’individuazione delleNumero registro generale 14757/2025Numero sezionale 3010/2026Numero di raccolta generale 25066/2026Data pubblicazione 06/09/2026caratteristiche di tali buoni e la definizione delle norme in materia dipubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori, haabrogato espressamente, dalla data di entrata in vigore dei decreti chestabiliscono le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, il capo VIdel d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (cd. codice postale), che disciplinava ibuoni postali fruttiferi sino ad allora emessi (art. 7 comma 3 d.lgs. cit.«sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti chestabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e deibuoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libroIII del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 erelative norme di esecuzione.

I rapporti già' in essere alla data di entratain vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle normeanteriori.

Detti decreti possono disciplinare le modalità di applicazionedelle nuove norme ai rapporti già' in essere, al fine di consentire unadisciplina dei rapporti più' favorevole ai risparmiatori».)Come da ultimo ribadito da Cass. n. 5384/2026 il previgente codicepostale disciplinava, tra gli altri profili, la durata del buono postale, diregola trentennale, e il termine di prescrizione, fissato in cinque anni, ericonosceva al governo il potere di variare il rendimento del buonopostale, mentre il d.lgs. n. 284 del 1999 non si occupa di nessuno diquesti aspetti, limitandosi a rinviare ai successivi decreti la definizionedelle condizioni generali ed economiche dei buoni fruttiferi postali oggettodelle serie in via di emissione, in attuazione del quale è stato emanato ild.m. 19 dicembre 2000, il quale, prevede, per quel che qui interessa,all’art. 8 che i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono afavore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titoloper quanto riguarda il capitale e gli interessi, salva la facoltà della Cassadepositi e prestiti di disporre, con apposita delibera del consiglio diamministrazione, il rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolari deibuoni fruttiferi postali che ne facciano richiesta.Numero registro generale 14757/2025Numero sezionale 3010/2026Numero di raccolta generale 25066/2026Data pubblicazione 06/09/20264.2- Il Tribunale erroneamente, dunque, invoca il principio direviviscenza, poiché – come pacificamente stabilito dalla giurisprudenzadella Corte Costituzionale (Corte cost. n. 7 del 2020 §

3.2.1. delConsiderato in diritto; Corte cost. 218 del 2015 §

3.1. del Considerato indiritto; Corte cost. n. 13 del 2012 §

5.1. del Considerato in diritto) ai finidella reviviscenza della norma abrogata, ciò che conta - a prescinderedalla fonte dell'abrogazione, ovvero che sia frutto di una normasuccessiva o della dichiarazione di illegittimità costituzionale - è la portatadella riforma: se di mera abrogazione (avendo come unico contenuto edeffetto di eliminare una disciplina precedente) o se di modifica dellaprecedente disciplina.

E nel caso di specie va considerato che il d.lgs. 30giugno 1999, n. 284 di riordino della Cassa depositi e prestiti ha avutoespressamente portata meramente abrogativa della normativa precedente(«sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti chestabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e deibuoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI titolo I, libroIII del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 erelative norme di esecuzione»).5. –In conclusione va accolto il primo motivo di ricorso assorbiti ilsecondo, terzo e il quarto.

Conseguentemente la sentenza va cassata conrinvio al Tribunale di Taranto, in persona di diverso magistrato cuidemanda anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso; cassa l’impugnata sentenzae rinvia al Tribunale di Taranto, in persona di diverso magistrato cuidemanda anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile, in data 3 luglio 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoMichela Poto-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1014/2025 depositata il02/05/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] conveniva [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. davanti alGiudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] chiedendone la condanna al pagamentoin proprio favore dell’importo di sorte capitale portato da due BuoniNumero registro generale 14757/2025Numero sezionale 3010/2026Numero di raccolta generale 25066/2026Data pubblicazione 06/09/2026nominale di euro 1000 cadauno e sottoscritti presso l’[OSCURATO:PERSONA] diMartina [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva negato il rimborso sulla scorta dellaprescrizione asseritamente maturata del relativo diritto.2.- [OSCURATO:PERSONA] di pace ha accolto la domanda osservando: che i buonipostali acquistati non recavano alcuna indicazione sulla scadenza, sultasso di interesse o altro, né risulta che [OSCURATO:PERSONA] avesse consegnatoil FIA all’attore all’atto della sottoscrizione dei titoli; che l’argomentazionedi [OSCURATO:PERSONA] per cui vi sarebbe una presunzione di conoscenza dellainformativa stante la pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] del D.M. cheindicherebbe tutto quanto necessario affinché l’utente fosse a conoscenzadei termini di scadenza e di prescrizione del buono nonché le forme dipubblicità che si svolgono all’interno di tutti gli uffici postali, non eraconfortata da adeguato supporto probatorio poiché: (i) non vi era la provache in effetti nell’ufficio postale in cui avvenne l’acquisto dei buoni postalidei quali si chiedeva il rimborso venne effettuata detta affissione; (ii) dallalettura del titolo prodotto non si evinceva la data di prescrizione né vi eraalcun richiamo al decreto di emissione della serie vigente alla data disottoscrizione.Perciò, posto il principio per cui la prescrizione inizia a decorrere daquando si è a conoscenza della possibilità di esercitare il proprio diritto(art.2935 c.c), nella fattispecie il titolare dei buoni al momentodell’acquisto non era stato posto in condizione di conoscere la scadenzadei titoli.3.- Il Tribunale di Taranto ha respinto l’appello dei Poste italiane controla sentenza di prime cure osservando che:a) con la sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali si pone in essere uncontratto ad oggetto pubblico mediante la c.d. procedura di evidenzapubblica semplificatala che ricorda lo schema del prestito obbligazionariodeliberato dalle società commerciali di diritto privato, e vede la P.A. inNumero registro generale 14757/2025Numero sezionale 3010/2026Numero di raccolta generale 25066/2026Data pubblicazione 06/09/2026posizione di supremazia esplicitata dallo ius variandi esercitabile inrelazione agli interessi corrispettivi maturati a favore del sottoscrittore cheresta in una posizione di soggezione; in caso di divergenza tra leindicazioni contenute sul documento e la regolamentazione dettata dagliquest’ultima prevale sulle prime, anche retroattivamente; perciò a caricodel sottoscrittore del buono milita un onere di diligenza nel comprendere ilsignificato ed il contenuto della regolamentazione del prestitoobbligazionario, assicurato dalla conoscibilità degli atti mediante laGazzetta Ufficiale;b) tuttavia, per i BFP in questione, essendo stati sottoscritti dal sig.[OSCURATO:PERSONA] il 26 novembre 2002, erano ancora integralmentesoggetti alle disposizioni normative dell’art. 1 comma 4 del [OSCURATO:PERSONA]. 2106/1924 e, di conseguenza, il termine di prescrizione applicabile erapari a trenta anni (scadenti il 26 novembre 2032) in difetto di disposizionidi Legge che sanciscano diversamente; onde la richiesta di rimborso erastata tempestiva.Secondo il Tribunale, in breve:- i [OSCURATO:PERSONA] emessi dopo l’entrata in vigore del D.Lvo284/1999 erano sottoposti, quanto al regime di prescrizione, agli effettiprodotti dall’abrogazione dell’art. 176 del dpr 156/1973 del codice postale(«I buoni postali fruttiferi possono essere riscossi entro la fine deltrentesimo anno solare successivo a quello di emissione»), abrogazioneche avrebbe sancito la «reviviscenza» dell’art. 4 del RD 2106/1924 («Ilcredito dell'intestatario sarà prescritto dopo 30 anni dalla data diemissione del buono, qualora nessun atto di richiesta o di diffida siaavvenuto entro il trentennio»), norma conforme alla regola generale di cuiall’art. 2135 c.c. del 1865 («Tutte le azioni tanto reali quanto personali siprescrivono col decorso di trenta anni senza che possa in contrario opporsiil difetto di titolo o di buona fede»), ribadita dall’art. 2147 c.c. («Per tutteNumero registro generale 14757/2025Numero sezionale 3010/2026Numero di raccolta generale 25066/2026Data pubblicazione 06/09/2026le prescrizioni minori dei trenta anni non menzionate in questa e nellaprecedente sezione, si osservano altresì le regole che particolarmente leriguardano»);- con l’entrata in vigore dell’art. 2946 del codice civile del 1942 («Salvi icasi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono perprescrizione con il decorso di dieci anni») non era mutato il regime dellaprescrizione vigente per i BPF per ex art. 1 co.44 R.D. n. 2106/1924 per lasalvezza espressa disposta dall’art. 248 del R.D. n. 318/1942(«Disposizioni per l’attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie»,il quale stabilisce che «1.- Rimangono immutate le disposizioni vigenticirca il termine della prescrizione nei riguardi dei buoni del tesoro ordinarie pluriennali, dei titoli del debito pubblico, delle cartelle della sezioneautonoma del credito comunale e provinciale, dei libretti postali delrisparmio, dei buoni postali fruttiferi e di quelli della cassa depositi eprestiti. 2.- Rimangono parimenti immutate le disposizioni delle leggispeciali che stabiliscono termini di prescrizione diversi da quelloordinario»;- perciò i BFP come quelli per cui è causa, emessi il 6 novembre 2002,sono soggetti alla prescrizione trentennale in forza dell’art. 248 del RegioDecreto n. 318 del 1942 poiché il R.D. n. 2106/1924, fonte di rangoprimario, sarebbe stato abrogato (dopo essere tornato in vigore perreviviscenza) dal Decreto Legge n. 200 del 22 dicembre 2008 con efficaciaex nunc; né alcuna forza abrogatrice o modificatrice possono avere avuto iDecreti Ministeriali emessi in questa materia.3.- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con tremotivi di cassazione. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo di ricorso si deduce in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 171 del D.P.R.n.156 del 29.03.1973 (Approvazione del testo unico delle disposizionilegislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni)Numero registro generale 14757/2025Numero sezionale 3010/2026Numero di raccolta generale 25066/2026Data pubblicazione 06/09/2026dell’art. 204 del D.P.R [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 256 (Approvazione del regolamentodi esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni(servizi di bancoposta), dell’art. 7 co.3 del D.lgs. n. 284 del 30.07.1999,degli artt.1 e 2 del D.M. 23.07.1987 nonché 8 e 10 D.M. 19.12.2000Poste Italiane deduce che i buoni di che trattasi, emessi in data 26novembre 2002, sono disciplinati dal D.M. del 12 settembre 2002 istitutivodella serie a termine contrassegnata dalla sigla «AA5» pubblicato inGazzetta Ufficiale n.221 del 20.90.2002; avendo la durata massima di 7anni, sono scaduti il 26.11.2009 e rimasti infruttiferi sino al 26.11.2019quando il relativo credito (montante ed interessi) si è prescritto adecorrere in favore dell’emittente (ovvero [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti ovveroil M.E.F.).[OSCURATO:PERSONA] dell’appello non avrebbe tenuto conto del fatto che l’art. 176non era norma inderogabile, in quanto lo stesso D.P.R.156/1973, all’art.171 e all’art. 204 del regolamento di esecuzione, aveva previsto lapossibilità che successivi decreti ministeriali stabilissero diverse condizionidi emissione e durata dei titoli (durata e termine di prescrizione del dirittoalla riscossione o rimborso sono due cose diverse) né della giurisprudenzadi legittimità sul punto.2.- Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 1372 e 1339 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1n. 3 c.p.c. poiché per i BFP, «esiste una normativa speciale che deroga allaprescrizione ordinaria trentennale, infatti, tutti i [OSCURATO:PERSONA] chehanno modificato i tassi e le condizioni dei titoli nel corso del tempo, e lanormativa che ne ha riconosciuto l'efficacia vincolante tempo per tempoper le serie di BFP emesse ivi inclusi i titoli per cui è causa, va da se che ipredetti decreti avevano la forza normativa per modificare la prescrizione,a prescindere dalla "gerarchia delle fonti" e differenza di come intesa dalTribunale. Risultava, dunque, evidente la piena conoscibilità da parte delsottoscrittore in ordine all’acquisto di titoli avente durata diversa rispetto aNumero registro generale 14757/2025Numero sezionale 3010/2026Numero di raccolta generale 25066/2026Data pubblicazione 06/09/2026quella trentennale prevista per i buoni ordinari, posto che la fruttuositàscadeva al termine del settimo anno».Il Tribunale, perciò, avrebbe omesso di verificare quale fosse il realecontenuto dell’accordo contrattuale e ciò avrebbe impedito di valutarecorrettamente il termine finale del diritto al rimborso ed il dies a quo deltermine di prescrizione.3.- Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 2935 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3c.p.c., poiché il Tribunale ha fatto discendere il termine di iniziale didecorrenza della prescrizione, non dalla scadenza della fruttuosità deltitolo da individuarsi quale primo giorno utile dal quale richiedere ilrimborso delle somme investite, «ma bensì dal trentesimo annosuccessivo all’emissione, senza avvedersi che il titolo scadeva dopo setteanni dall’emissione». Richiama la ricorrente il consolidato orientamento dilegittimità per cui solo gli impedimenti di natura giuridica precludano allaparte di esercitare il proprio diritto e nel caso di specie, non eraravvisabile alcuna causa giuridica che avesse impedito l’esercizio deldiritto, non rientrando in tale ipotesi l’(asserita) ignoranza del termine discadenza del buono e del successivo termine di prescrizione.4. - I motivi possono essere esaminati congiuntamente essendoconnessi riguardando tutti la normativa applicabile alla fattispecie in puntoprescrizione del diritto al rimborso. Il primo è fondato e gli altri sonoassorbiti.4.1- Il Tribunale erroneamente invoca una norma che è stata abrogataper effetto dell’entrata in vigore della disciplina del previgente Codicepostale, disciplina, a sua volta, abrogata per effetto del riordino dellaCassa depositi e prestiti operato con il d.lgs. 30 giugno 1999, n. 284.Quest’ultimo, nel rimettere a decreti del Ministro del tesoro, del bilancioe della programmazione economica, adottati su proposta del direttoregenerale della Cassa depositi e prestiti, l’individuazione delleNumero registro generale 14757/2025Numero sezionale 3010/2026Numero di raccolta generale 25066/2026Data pubblicazione 06/09/2026caratteristiche di tali buoni e la definizione delle norme in materia dipubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori, haabrogato espressamente, dalla data di entrata in vigore dei decreti chestabiliscono le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, il capo VIdel d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (cd. codice postale), che disciplinava ibuoni postali fruttiferi sino ad allora emessi (art. 7 comma 3 d.lgs. cit.«sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti chestabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e deibuoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libroIII del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 erelative norme di esecuzione. I rapporti già' in essere alla data di entratain vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle normeanteriori. Detti decreti possono disciplinare le modalità di applicazionedelle nuove norme ai rapporti già' in essere, al fine di consentire unadisciplina dei rapporti più' favorevole ai risparmiatori».)Come da ultimo ribadito da Cass. n. 5384/2026 il previgente codicepostale disciplinava, tra gli altri profili, la durata del buono postale, diregola trentennale, e il termine di prescrizione, fissato in cinque anni, ericonosceva al governo il potere di variare il rendimento del buonopostale, mentre il d.lgs. n. 284 del 1999 non si occupa di nessuno diquesti aspetti, limitandosi a rinviare ai successivi decreti la definizionedelle condizioni generali ed economiche dei buoni fruttiferi postali oggettodelle serie in via di emissione, in attuazione del quale è stato emanato ild.m. 19 dicembre 2000, il quale, prevede, per quel che qui interessa,all’art. 8 che i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono afavore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titoloper quanto riguarda il capitale e gli interessi, salva la facoltà della Cassadepositi e prestiti di disporre, con apposita delibera del consiglio diamministrazione, il rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolari deibuoni fruttiferi postali che ne facciano richiesta.Numero registro generale 14757/2025Numero sezionale 3010/2026Numero di raccolta generale 25066/2026Data pubblicazione 06/09/20264.2- Il Tribunale erroneamente, dunque, invoca il principio direviviscenza, poiché – come pacificamente stabilito dalla giurisprudenzadella Corte Costituzionale (Corte cost. n. 7 del 2020 § 3.2.1. delConsiderato in diritto; Corte cost. 218 del 2015 § 3.1. del Considerato indiritto; Corte cost. n. 13 del 2012 § 5.1. del Considerato in diritto) ai finidella reviviscenza della norma abrogata, ciò che conta - a prescinderedalla fonte dell'abrogazione, ovvero che sia frutto di una normasuccessiva o della dichiarazione di illegittimità costituzionale - è la portatadella riforma: se di mera abrogazione (avendo come unico contenuto edeffetto di eliminare una disciplina precedente) o se di modifica dellaprecedente disciplina. E nel caso di specie va considerato che il d.lgs. 30giugno 1999, n. 284 di riordino della Cassa depositi e prestiti ha avutoespressamente portata meramente abrogativa della normativa precedente(«sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti chestabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e deibuoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI titolo I, libroIII del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 erelative norme di esecuzione»).5. –In conclusione va accolto il primo motivo di ricorso assorbiti ilsecondo, terzo e il quarto. Conseguentemente la sentenza va cassata conrinvio al Tribunale di Taranto, in persona di diverso magistrato cuidemanda anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso; cassa l’impugnata sentenzae rinvia al Tribunale di Taranto, in persona di diverso magistrato cuidemanda anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile, in data 3 luglio 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25066/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris