CassazionedecretoSezione 7Decisione del 30 maggio 2025
Cassazione n. 35714/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal primo giudice ha dichiarato di non doversi procedere per il reato di cui all'art 10 quater decreto legislativo 74 del 2000 con riferimento alle annualità 2014, 2015 e 2016 perché estinti per intervenuta prescrizione e per l'effetto ha rideterminato la pena con riferimento alla residua annualità del 2017 in anni 1 e mesi 6 di reclusione. Il ricorrente deduce con il primo motivo violazione di legge vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità affermando l'inesistenza dell'intera operazione di compensazione e ritenendo di non aver alcun debito tributario ammontante a oltre euro 200.000 per il 2017. Con il secondo motivo lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e l'eccessività del trattamento sanzionatorio. Si osserva che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato la responsabilità con riferimento all'annualità del 2017, in quanto il ricorrente nella dichiarazione presentata in data 29/12/2017 utilizzava in compensazione crediti d'imposta inesistenti, in tal modo evadendo l'erario. Né il ricorrente, nel contestare genericamente l'affermazione della responsabilità, ha uht dedotto in modo specifico il travisamento della prova dalifltjA desumere che i crediti compensati non sono relativi ad IVA ma altri debiti erariali e contributivi e dai quali trarre che l'imputato non aveva prodotto un debito da portare in compensazione dell'ammontare di oltre seicentomila euro. In ordine alla seconda doglianza, il giudice a quo, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio e concedere le circostanze attenuanti generiche, ha ritenuto congrua la pena di anni uno e mesi sei di reclusione con riferimento alla sola annualità residua del 2017, essendo le restanti prescritte, pari alla misura della pena base irrogata dal primo giudice per l'annualità del 2016, in ragione dell'ingente ammontare dell'imposta evasa e del comportamento del ricorrente che non ha attivato alcuna procedura di ravvedimento operoso. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30/05/2025 Il consigliere