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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09325/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Caltanissetta - per quanto ancora qui di interesse - aveva confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 610 cod. pen.

Il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza, sostenendo, con un primo motivo, che sussisterebbe il vizio di motivazione, e, con un secondo motivo, che il reato si sarebbe estinto per prescrizione, prima della pronuncia di secondo grado.

2. Il primo motivo è inammissibile.

Con esso, invero, il ricorrente ha articolato censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano).

Egli, in realtà, non deduce alcun travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma pone generici dubbi sull'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa.

Al riguardo, va ribadito che, «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento>> (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).

3. Il secondo motivo è fondato, atteso che il termine massimo di prescrizione (iniziato a decorrere con la consumazione del reato il 25 settembre 2013), pari a sette anni e sei mesi e sospeso per complessivi 218 giorni, risulta decorso il 29 ottobre 2021 e, dunque, prima del 25 gennaio 2022, data in cui è stata pronunciata la sentenza di appello.

2. In difetto dell'evidenza di cause di non punibilità riconducibili all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve essere rilevata la prescrizione del reato, maturata il 29 ottobre 2021, essendo decorso il tempo massino previsto dagli artt. 157 e 161 cod. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Caltanissetta - per quanto ancora qui di interesse - aveva confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 610 cod. pen. Il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza, sostenendo, con un primo motivo, che sussisterebbe il vizio di motivazione, e, con un secondo motivo, che il reato si sarebbe estinto per prescrizione, prima della pronuncia di secondo grado. 2. Il primo motivo è inammissibile. Con esso, invero, il ricorrente ha articolato censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Egli, in realtà, non deduce alcun travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma pone generici dubbi sull'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa. Al riguardo, va ribadito che, «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento>> (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). 3. Il secondo motivo è fondato, atteso che il termine massimo di prescrizione (iniziato a decorrere con la consumazione del reato il 25 settembre 2013), pari a sette anni e sei mesi e sospeso per complessivi 218 giorni, risulta decorso il 29 ottobre 2021 e, dunque, prima del 25 gennaio 2022, data in cui è stata pronunciata la sentenza di appello. 2. In difetto dell'evidenza di cause di non punibilità riconducibili all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve essere rilevata la prescrizione del reato, maturata il 29 ottobre 2021, essendo decorso il tempo massino previsto dagli artt. 157 e 161 cod. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deci
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