CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 10553/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia ; avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Bergamo in data 28/1/2022 emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BG) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto annullamento della sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio e rideterminazione della pena in anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 500,00 di multa. Ritenuto in fatto e considerato in diritto Il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Brescia ricorre avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo in data c't 28/1/2022, per violazione di legge ( art. 606 lett. b) c.p.p.) in relazione all'art.442 c.p.p. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente determinato la pena finale per il delitto di ricettazione, in anni 1 di reclusione ed euro 500,00 procedendo alla riduzione per il rito abbreviato in misura eccedente a quella di un terzo, predeterminata per legge. Il ricorso è fondato. Emerge chiaramente dall'iter logico seguito dal giudice di merito, l'errore materiale commesso nella determinazione della pena, posto che la riduzione di un terzo secco cui l'imputato ha diritto in caso di rito abbreviato, doveva portare, da una pena da anni 1, mesi 8 di reclusione, ad una pena di anni 1, mesi 1 e gg. 10 di reclusione (oltre alla multa) e non ad anni 1 di reclusione. Ai sensi dell'art. 620 lett. I) c.p.p. deve quindi procedersi alla rideterminazione della pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alla pena detentiva che ridetermina in anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione . Roma, 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pellegrino [OSCURATO:PERSONA]-' SECO