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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15447/2024

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 ottobre 2004 avverso l'ordinanza resa il 15 novembre 2023 dal Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:NO; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la pronunzia impugnata il Tribunale di Venezia sezione per il riesame, ha respinto l'appello proposto dall'odierno ricorrente avverso l'ordinanza del 25 settembre 2023 con cui il Giudice per le indagini preliminari di Verona aveva rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere,già applicata al predetto con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in quanto indiziato in ordine al concorso nei reati di sequestro di persona, lesioni e rapina contestati ai capi 1 2 e 3 dell'incolpazione provvisoria. 2.Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso l'indagato, deducendo: 2.1 Vizio di motivazione in ordine al giudizio di gravità indiziaria poiché la motivazione è illogica nella parte in cui attribuisce all'odierno ricorrente intenti, volontà ed azioni a lui estranei, ritenendo che questi fosse consapevole di condurre la persona offesa nelle mani del gruppo di coimputati che aveva organizzato ai suoi danni una vera e propria spedizione punitiva.

Sostiene di contro il ricorrente che non emergono elementi per escludere che Sakaama fosse estraneo al gruppo e non può pertanto rispondere dell'operato dei coindagati.

A sostegno di tale prospettazione il ricorrente evidenzia l'assenza di contatti telefonici tra i membri del gruppo e l'odierno ricorrente e il carattere del tutto casuale dell'incontro tra l'odierno ricorrente e la persona offesa, che è stato condotto in un luogo e qui lasciato, senza alcuna intenzione o volontà di cooperare e agevolare i reati che sarebbero stati poi commessi dagli altri correi.

Osserva inoltre il ricorrente che è necessario provare la sussistenza del dolo di partecipazione all'azione comune delittuosa da parte dell'odierno indagato e cioè la volontà consapevole di fornire un contributo alla spedizione punitiva, mentre dagli atti emerge che Sakaama è rimasto estraneo al gruppo e non ha preso parte all'aggressione. 2.2 Violazione dell'articolo 274 cod.proc.pen. e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e sulla scelta della misura, poiché il collegio ha ritenuto sussistente il pericolo di recidiva richiamando le modalità esecutive delle condotte poste in essere dagli altri indagati, valorizzando fatti ai quali certamente l'odierno ricorrente è estraneo.

Il ricorrente rileva che il giudice deve motivare sulla pericolosità del soggetto e sulla concretezza e attualità del pericolo di recidiva, non potendosi limitare ad indicare la sussistenza di precedenti penali.

Nel contempo lamenta che il tribunale ha omesso di considerare altre circostanze prodotte e dimostrate dalla difesa„ tra cui il fatto che l'imputato ha ricercato attivamente un lavoro ed è stato assunto con un contratto a termine.

3. Con memoria la difesa ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e generico.

Va ribadito che in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, Sentenza n. 9212 del 02/02/2017 Cc. (dep. 24/02/2017 ) Rv. 269438 ) 1.1 Con le censure difensive~, vengono reiterate le doglianze formulate in sede di istanza di revoca della misura cautelare personale, che sono state respinte con motivazione immune dai vizi dedotti.

Il Tribunale ha diffusamente esposto il compendio gravemente indiziario a carico dell'indagato, costituito non soltanto dalle dichiarazioni della vittima, integrate da successive s.i.t. e ritenute motivatamente attendibili, ma anche dai plurimi e specifici elementi di riscontro acquisiti, rappresentati dall'acquisizione del messaggio audio inviato dalla p.o. a tale Sabri nell'immediatezza; dalle s.i.t. di [OSCURATO:PERSONA]; dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], autrice dell'adescamento; dag'i accertamenti sulla localizzazione dell'utenza e delle targhe; dagli esiti della perquisizione sulla Mercedes e persino dalle ammissioni degli altri coindagati.

Le censure in ordine all'attendibilità della persona offesa non sono fondate, poiché la deposizione è ragionevolmente apparsa ai giudici della cautela dettagliata e coerente nel nucleo essenziale e, come si è detto, riscontrata in più parti, senza trascurare l'esistenza di apprezzabili ragioni di risentimento da parte dell'indagato verso la vittima, a causa della pregressa denuncia sporta da quest'ultima nei suoi confronti. 1.2 Anche la censura in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari è generica e manifestamente infondata in quanto a pagina 13 del provvedimento il tribunale ha esposto ampia e articolata motivazione in merito alle stesse, evidenziando la personalità estremamente pericolosa e allarmante dell'odierno indagato, sia in ragione dei precedenti penali, sia soprattutto perché la pregressa esperienza giudiziaria non ha sortito alcun efficacia deterrente nei suoi confronti.

Ha pertanto confermato la sussistenza di un rischio attuale e concreto di recidiva considerato che i fatti trovano origine nell'intento ritorsivo e vendicativo anche del Sakaama. 2.Alla stregua di tali considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc. pen.

Roma 5 marzo 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].n1ela Borsellino \elaug, tlEPOSITATO IN

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 ottobre 2004 avverso l'ordinanza resa il 15 novembre 2023 dal Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:NO; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la pronunzia impugnata il Tribunale di Venezia sezione per il riesame, ha respinto l'appello proposto dall'odierno ricorrente avverso l'ordinanza del 25 settembre 2023 con cui il Giudice per le indagini preliminari di Verona aveva rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere,già applicata al predetto con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in quanto indiziato in ordine al concorso nei reati di sequestro di persona, lesioni e rapina contestati ai capi 1 2 e 3 dell'incolpazione provvisoria. 2.Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso l'indagato, deducendo: 2.1 Vizio di motivazione in ordine al giudizio di gravità indiziaria poiché la motivazione è illogica nella parte in cui attribuisce all'odierno ricorrente intenti, volontà ed azioni a lui estranei, ritenendo che questi fosse consapevole di condurre la persona offesa nelle mani del gruppo di coimputati che aveva organizzato ai suoi danni una vera e propria spedizione punitiva. Sostiene di contro il ricorrente che non emergono elementi per escludere che Sakaama fosse estraneo al gruppo e non può pertanto rispondere dell'operato dei coindagati. A sostegno di tale prospettazione il ricorrente evidenzia l'assenza di contatti telefonici tra i membri del gruppo e l'odierno ricorrente e il carattere del tutto casuale dell'incontro tra l'odierno ricorrente e la persona offesa, che è stato condotto in un luogo e qui lasciato, senza alcuna intenzione o volontà di cooperare e agevolare i reati che sarebbero stati poi commessi dagli altri correi. Osserva inoltre il ricorrente che è necessario provare la sussistenza del dolo di partecipazione all'azione comune delittuosa da parte dell'odierno indagato e cioè la volontà consapevole di fornire un contributo alla spedizione punitiva, mentre dagli atti emerge che Sakaama è rimasto estraneo al gruppo e non ha preso parte all'aggressione. 2.2 Violazione dell'articolo 274 cod.proc.pen. e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e sulla scelta della misura, poiché il collegio ha ritenuto sussistente il pericolo di recidiva richiamando le modalità esecutive delle condotte poste in essere dagli altri indagati, valorizzando fatti ai quali certamente l'odierno ricorrente è estraneo. Il ricorrente rileva che il giudice deve motivare sulla pericolosità del soggetto e sulla concretezza e attualità del pericolo di recidiva, non potendosi limitare ad indicare la sussistenza di precedenti penali. Nel contempo lamenta che il tribunale ha omesso di considerare altre circostanze prodotte e dimostrate dalla difesa„ tra cui il fatto che l'imputato ha ricercato attivamente un lavoro ed è stato assunto con un contratto a termine. 3. Con memoria la difesa ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Va ribadito che in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, Sentenza n. 9212 del 02/02/2017 Cc. (dep. 24/02/2017 ) Rv. 269438 ) 1.1 Con le censure difensive~, vengono reiterate le doglianze formulate in sede di istanza di revoca della misura cautelare personale, che sono state respinte con motivazione immune dai vizi dedotti. Il Tribunale ha diffusamente esposto il compendio gravemente indiziario a carico dell'indagato, costituito non soltanto dalle dichiarazioni della vittima, integrate da successive s.i.t. e ritenute motivatamente attendibili, ma anche dai plurimi e specifici elementi di riscontro acquisiti, rappresentati dall'acquisizione del messaggio audio inviato dalla p.o. a tale Sabri nell'immediatezza; dalle s.i.t. di [OSCURATO:PERSONA]; dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], autrice dell'adescamento; dag'i accertamenti sulla localizzazione dell'utenza e delle targhe; dagli esiti della perquisizione sulla Mercedes e persino dalle ammissioni degli altri coindagati. Le censure in ordine all'attendibilità della persona offesa non sono fondate, poiché la deposizione è ragionevolmente apparsa ai giudici della cautela dettagliata e coerente nel nucleo essenziale e, come si è detto, riscontrata in più parti, senza trascurare l'esistenza di apprezzabili ragioni di risentimento da parte dell'indagato verso la vittima, a causa della pregressa denuncia sporta da quest'ultima nei suoi confronti. 1.2 Anche la censura in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari è generica e manifestamente infondata in quanto a pagina 13 del provvedimento il tribunale ha esposto ampia e articolata motivazione in merito alle stesse, evidenziando la personalità estremamente pericolosa e allarmante dell'odierno indagato, sia in ragione dei precedenti penali, sia soprattutto perché la pregressa esperienza giudiziaria non ha sortito alcun efficacia deterrente nei suoi confronti. Ha pertanto confermato la sussistenza di un rischio attuale e concreto di recidiva considerato che i fatti trovano origine nell'intento ritorsivo e vendicativo anche del Sakaama. 2.Alla stregua di tali considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc. pen. Roma 5 marzo 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].n1ela Borsellino \elaug, tlEPOSITATO IN
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