CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 04823/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9108-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] spese R.G.N. 9108/2021 Cron. Rep. Ud. 25/10/2023 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 69/2020 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 06/10/2020 R.G.N. 140/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. l’odierno ricorrente adiva la Corte d'appello di Potenza per la riforma della pronuncia del Tribunale in punto di regolazione delle speseprocessuali, deducendo l’insussistenza di gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione, in quanto parte totalmente vittorios a , sia pure in base al principio di soccombenza virtuale; 2. la Corte di appello respingeva il gravame . A fondamento del decisum, da un lato, ha ribadi to le ragioni addotte dal Tribunale : la domanda giudiziale era stata soddisfatta dall’Istituto convenuto nelle more tra il deposito del ricorso e la sua notificazione; dall’altro, ha osserva to c ome l’azione giudiziaria non fosse preceduta dalla previa domanda amministrativa; 3. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, la parte indicata in epigrafe; 4. l’INPS ha deposita to procura speciale , rilasciata in calce alla copia notificata del ricorso; 5. il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in Camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: 6. con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ. – è dedotta la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 , co. 2, cod.proc. civ . per non ave re la Corte di appello invitato le parti a discutere s ull ’ improponibilità della domanda , rilevata d'ufficio, e per l’omessa lettura del dispositivo in udienza , ai sensi dell’art 437, co. 1, cod.proc . civ .; 7. con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.–è dedotta la falsa applicazione dell'art. 7 della legge nr.533 del 1973, per l’errata sussunzione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie concreta in quella astratta di cui alla norma indicata; 8. con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ.– è dedotta la nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, violazione degli artt. 111, co 6, Cost; 32, comma 2, nr. 4 cod.proc. civ. e 118 disp att cod. proc. civ.; 9. con il quarto motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art.92, comma 2, cod. proc. civ. con riferimento all'art. 39, comma 3, cod . proc . civ . e d è denunciata l'applicazione , alla fattispecie concreta, del precedente testo dell'art. 92 , comma 2, cod. proc. civ. Le censure afferiscono alla statuizione che valorizza, ai fini della disposta compensazione, il momento di notificazione del ricorso mentre, ai fini della pendenza della lite, rileva unicamente il deposito del ricorso; 10.hanno priorità logica il terzo ed il quarto motivo che sono infondati; 11.il giudizio ha ad oggetto una domanda di reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, a seguito di disconoscimento del rapporto di lavoro e conseguente cancellazione dai relativi elenchi; 12.nelle more del giudizio, tra il deposito del ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza, con relativa notifica unitamente all’atto introduttivo del giudizio, laparte istante ha ottenuto ragione della pretesaazionata: l’INPS ha provveduto alla reiscrizione negli elenchi e ha dato comunicazione all’interessato della determinazione favorevole . Il giudizio di primo grado si è , pertanto, concluso con la d eclaratoria di cessazione della materia del contendere; 13.il profilo controverso riguarda la statuizione sulle spese; il Tribunale ha disposto la compensazione e la Corte di appello, con le argomentazioni qui censurate, ha giudicato legittima la decisione; 14.le gravi ed eccezionali ragioni ravvisate dal Tribunale nella descritta sequenza degli eventi processuali sono state ulteriormenterafforzate dalla Corte di appello con il riferimento alla soccombenza virtuale in ragione del difetto della previa domanda amministrativa; 15.la sintetica ricostruzione dei fatti di causa e l’indicazione delle ragioni poste a fondamento della decisione di compensazione esclud ono , con ogni evidenza, il vizio motivazionale denunciato con il terzo motivo. E’orientamento consolidato quello secondo cui affinché sia integrato il vizio di mancanza o apparenza della motivazione, agli effetti di cui all'art. 132 nr. 4 cod.proc.civ., occorre che la motivazione della sentenza manchi del tutto, vuoi nel senso grafico vuoi nel senso logico ovvero allorché la motivazione, pur formalmente esistente, sia talmente contraddittoria da non permettere di riconoscerla come giustificazione del decisum . Evenienze queste che, per quanto innanzi, non sono riscontrabili nel caso di specie; 16. al contrario, può affermarsi che l e ragioni indicate dal Tribunale e richiamate dalla Corte di appello sono sufficienti, da sole, a giustificare la disposta compensazione; 17. la disciplina delle spese è regolata dalla norma vigente alla data di introduzione del giudizio di primo grado (Cass.nr. 10213 del 2017); 18.nella fattispecie, il procedimento è disciplinato ratione temporis dall'art. 92 cod. proc. civ. nel testo attualmente vigente, a tenore del quale le spese possono essere compensate, parzialmente o per intero, «se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti»; 19.alle ipotesi tipizzate va aggiunta - per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 19 aprile 2018 nr. 77, additiva di accoglimento- quella in cui «sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni»; 20.con specifico riferimento alla motivazione concretamente adottata, questa Corte (Cass. nr. 803 del 2021) ha già ritenuto che il riconoscimento della pretesa giudiziaria tra il deposito del ricorso e la notifica dello stesso può integrare le condizioni per disporre la compensazione, secondo il testo attualmente vigentedell’art. 92 cod.proc.civ.; 21.non vi è dubbio che, nel presente giudizio, come in quello già esaminato dalla Corte, l’INPSsia il responsabile della instaurazione della lite (che si ha con il deposito del ricorso); tuttavia, non è privo di rilievo, ai fini della statuizione sulle spese, il fatto che, al momento della notifica dell'atto introduttivo, la parte istante abbia ottenuto il pieno soddisfacimento della pretesa azionata; 22.per la Corte si tratta «di una situazione suscettibile di valutazione, in parte analoga a quella che il giudice di merito effettua in presenza di una soccombenza reciproca». [OSCURATO:PERSONA] di merito può apprezzare, infatti, alla stregua del principio di causalità, la circostanza che il giudizio, divenuto in gran parte superfluo al momento dell’instaurazione del contraddittorio (per avere la parte oramaiottenuto, al momento della notifica dell’atto introduttivo, il risultato cui il giudizio medesimo tendeva) sia, invece, coltivato al solo fine del recupero delle spese legali. [OSCURATO:PERSONA] valuta l'utilità, in concreto, della prosecuzione della lite e, valorizza ndo la «sproporzione consapevole dell'impegno processuale richiesto alla (altra) parte» (Cass. nr.19598 del 2023) , legittimamente può regolare le spese di lite tanto in base al principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., quanto, a norma dell'art. 92, comma 2, cod.proc.civ., esercitando il potere di compensazione totale (con le spese di ciascuna parte che restano a carico di ognuna) o parziale (con la quota non compensata posta a carico della parte convenuta); 23.segue l’assorbimento dei restanti motivi, dovendosi però evidenziare la genericità delle censure del primo motivo che riguardano l’omessa lettura del dispositivo in udienza; 24.in conclusione, il ricorso va rigettato . Nulla deve provvedersi in ordine alle spese, in difetto di sostanziale attività difensiva da parte dell’INPS; 25.sussistono, invece, i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre