CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 2024
Cassazione n. 31380/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 5219/2024 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce di condanna per il delitto di tentata truffa e per i delitti di cui agli artt. 495, 48, 479 cod. pen. ed ha rigettato l'istanza di sostituzione della pena con il LPU; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di applicazione della pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo - è manifestamente infondato perché la Corte di Appello ha adeguatamente motivato il diniego della richiesta di applicazione del beneficio ( cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) ed ha posto a base del rigetto argomentazioni logiche e ineccepibili, esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiteraziore futura di reati tale da escludere in radice, al di là del programma di trattamento che l'UEPE avrebbe potuto predisporre e nell'ambito dei poteri valutativi che gli sono conferiti dalla legge, la meritevolezza del beneficio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 aprile 2024.