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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 luglio 2021

Cassazione n. 37426/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia ha impugnato la sentenza emessa dalla stessa Corte territoriale in data 19 gennaio 2016, con la quale, in riforma della pronunzia di primo grado, è stata dichiarata l'estinzione per prescrizione dei reati di furto ascritti a [OSCURATO:PERSONA].

2. Con unico motivo, il ricorrente si duole della decisione adottata dalla Corte territoriale in ordine alla richiesta di revoca di due precedenti sospensioni condizionali avanzata in udienza dallo stesso Procuratore Generale.La Corte di Appello ha "ritenuto opportuno demandare ogni decisione alla fase esecutiva, nella quale potranno acquisirsi le relative sentenze con valutazione della situazione di fatto esistente al momento della concessione di detti benefici".

Il ricorrente sostiene che la revoca richiesta era obbligatoria (revoca di una terza concessione della sospensione condizionale della pena; revoca della concessione di una seconda sospensione relativa a pena che, sommata a quella per la quale era stata concessa la prima sospensione, supera i limiti stabiliti dall'art. 163 cod.pen.) e che risultava ciò già documentalmente alla Corte territoriale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

In sostanza, il Procuratore Generale ricorrente contesta la valutazione fatta dalla Corte territoriale sulla necessità di acquisire le sentenze con le quali erano stati concessi i benefici delle sospensioni condizionali della pena, per analizzare la "situazione di fatto" esistente al momento della concessione di detti benefici.

Si tratta di valutazione congruamente e logicamente motivata, non censurabile quindi con il ricorso in Cassazione.

2. Né appaiono fondate le doglianze del ricorrente in ordine all'impossibilità di ricorrere al giudice dell'esecuzione.

Invero, nei casi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, previsti dall'art. 168, comma primo, cod. pen., il giudice dell'esecuzione deve provvedervi, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca (Sez. 1, sentenza n. 14853 del 12/02/2020, Rv. 279053; Sez. 1, n. 34237 del 29/05/2015, Rv. 264156).

Risulta quindi inconferente il richiamo fatto sul punto alla sentenza delle Sezioni Unite n.37345/15 (Rv. 264381), secondo la quale il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale.

Così d9elso i' Roma, il 7 luglio 2021 Il co igliere :s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia ha impugnato la sentenza emessa dalla stessa Corte territoriale in data 19 gennaio 2016, con la quale, in riforma della pronunzia di primo grado, è stata dichiarata l'estinzione per prescrizione dei reati di furto ascritti a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con unico motivo, il ricorrente si duole della decisione adottata dalla Corte territoriale in ordine alla richiesta di revoca di due precedenti sospensioni condizionali avanzata in udienza dallo stesso Procuratore Generale.La Corte di Appello ha "ritenuto opportuno demandare ogni decisione alla fase esecutiva, nella quale potranno acquisirsi le relative sentenze con valutazione della situazione di fatto esistente al momento della concessione di detti benefici". Il ricorrente sostiene che la revoca richiesta era obbligatoria (revoca di una terza concessione della sospensione condizionale della pena; revoca della concessione di una seconda sospensione relativa a pena che, sommata a quella per la quale era stata concessa la prima sospensione, supera i limiti stabiliti dall'art. 163 cod.pen.) e che risultava ciò già documentalmente alla Corte territoriale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. In sostanza, il Procuratore Generale ricorrente contesta la valutazione fatta dalla Corte territoriale sulla necessità di acquisire le sentenze con le quali erano stati concessi i benefici delle sospensioni condizionali della pena, per analizzare la "situazione di fatto" esistente al momento della concessione di detti benefici. Si tratta di valutazione congruamente e logicamente motivata, non censurabile quindi con il ricorso in Cassazione. 2. Né appaiono fondate le doglianze del ricorrente in ordine all'impossibilità di ricorrere al giudice dell'esecuzione. Invero, nei casi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, previsti dall'art. 168, comma primo, cod. pen., il giudice dell'esecuzione deve provvedervi, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca (Sez. 1, sentenza n. 14853 del 12/02/2020, Rv. 279053; Sez. 1, n. 34237 del 29/05/2015, Rv. 264156). Risulta quindi inconferente il richiamo fatto sul punto alla sentenza delle Sezioni Unite n.37345/15 (Rv. 264381), secondo la quale il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. PQM Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Così d9elso i' Roma, il 7 luglio 2021 Il co igliere :s
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