CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 08184/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Pagamento sul ricorso (iscritto al N.R.G. 12863/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (P.I.: 02091300844), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato "ex lege" presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore generale pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 22; - controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 760/2016 (pubblicata in data 27 aprile 2016); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dalla difesa della ricorrente ai sensi dell'art. 380- bis.l. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 56 del 2010 il Tribunale di Agrigento confermava il decreto n. 732/2008 con cui lo stesso Tribunale aveva ingiunto all'[OSCURATO:PERSONA] locale n. 1 di Agrigento il pagamento, in favore del Laboratorio di analisi cliniche "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." (d'ora in poi solo "Laboratorio"), della somma di euro 8.797,40 in relazione a prestazioni specialistiche eseguite in regime di convenzionamento nel dicembre 2007. Il citato Tribunale, respinta l'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, riteneva come fossero rimasti incontestati i fatti dedotti a fondamento della pretesa creditoria del Laboratorio, rilevando che la somma oggetto di ingiunzione non superava il tetto di spesa previsto per la struttura come determinato dall'art. 2 del decreto assessoriale n. 2594/2004 e stabilendo il suo art. 5 che le strutture avevano titolo alla liquidazione delle prestazioni espletate nel 2007 fino alla data di pubblicazione dello stesso decreto. 2. Decidendo sull'appello avanzato dall'opponente soccombente in primo grado e nella costituzione della parte appellata, la Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 760/2016 (pubblicata il 27 aprile 2016), accoglieva il gravame e, per l'effetto, riformando l'impugnata decisione, revocava il decreto ingiuntivo opposto, rigettando le domande proposte dal suddetto Laboratorio, condannando quest'ultimo anche alla restituzione della somma pagata all'ASP di Agrigento in dipendenza dell'esecuzione della sentenza di primo grado, con compensazione anche delle spese del grado di appello, ma disponendo che le spese del procedimento monitorio rimanessero a carico del Laboratorio. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte palermitana rilevava che, sulla scorta delle acquisite prove documentali, era emerso che il Laboratorio appellato aveva superato, con il fatturato relativo all'intero anno 2007, il tetto del budget fissato per tale anno, non potendo - come invece aveva ritenuto il Tribunale - disapplicarsi i provvedimenti vincolanti di assegnazione della spesa sanitaria adottati dall'AUSL, che, peraltro, il Laboratorio non aveva impugnato dinanzi al giudice amministrativo. Il giudice di appello riteneva, altresì, infondata la tesi della società appellata, secondo la quale, sulla base della normativa vigente al momento dell'entrata in vigore del predetto decreto assessoriale, essa aveva comunque diritto al compenso dell'extra- budget con l'abbattimento del 20%, con relativo riconoscimento del dovuto compenso ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto assessoriale. Al riguardo, la Corte territoriale evidenziava che, al momento della pubblicazione del medesimo decreto (avvenuta il 14 dicembre 2007), il mese di dicembre non era ancora trascorso, ragion per cui il Laboratorio non aveva ancora maturato il diritto di richiedere quanto dovuto per le relative prestazioni. Oltretutto, la Corte aggiungeva che, ove anche si fossero considerate rimborsabili (con lo specificato abbattimento) le prestazioni rese fino al 14 dicembre 2007, non erano emersi elementi istruttori tali da consentire di distinguere l'importo di tali prestazioni da quelle successive alla menzionata data.Per effetto di tale pronuncia la Corte di appello disponeva anche la restituzione della somma pagata in dipendenza dell'esecuzione effettuata dalla parte appellata in virtù della sentenza di primo grado. 3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, riferito a sei motivi, il citato Laboratorio, resistito con controricorso dall'A.S.P. di Agrigento. La difesa della ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato la violazione degli artt.112, 342 e 348 e segg. c.p.c., sul presupposto che la Corte palermitana non si era pronunciata sulla formulata eccezione di inammissibilità dell'atto di appello (per non essere stati specificati i capi dell'impugnata sentenza ed i motivi di appello). 2. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto - ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. - la violazione del decreto assessoriale della Regione Sicilia n. 2587/2007, della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, degli artt. 4 e 5 del contratto stipulato tra le parti il 12 luglio 2006, degli artt. 1226 e 2697 c.c., degli artt. 115, 116, 191 e 265 c.p.c., oltre all'omesso esame di un fatto decisivo del giudizio in ordine alla mancata considerazione che esso ricorrente non aveva eseguito alcuna prestazione sanitaria dopo il 14 dicembre 2007 ponendola a carico del Servizio sanitario. 3. Con la terza doglianza il ricorrente ha lamentato - con riferimento all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. - la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 del decreto assessoriale regionale n. 2594/2007, degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché dell'art.2697 c.c., oltre all'illegittimità costituzionale e alla violazione del principi fondamentali per violazione del decreto assessoriale Sanità 21 aprile 2008, n. 912 e all'omesso esame di un fatto decisivo. 4. Con il quarto motivo il ricorrente ha prospettato - in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. - la violazione degli artt. 2 e 3 del decreto assessoriale regionale n. 2594 del 22 novembre 2007, l'omesso esame del decreto assessoriale regionale del 21 aprile 2008, unitamente alla violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. 5. Con la quinta censura il ricorrente ha dedotto - ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del decreto assessoriale regionale n. 2594/2007, congiuntamente a quella degli artt. 115 e 116 c.p.c. 6. Con il sesto motivo ed ultimo motivo la ricorrente ha denunciato - con riguardo all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 3 116 c.p.c., oltre che dell'art. 2697 c.c., per aver la Corte di appello disposto la restituzione della somma di euro 9.654,16, malgrado non fosse probatoriamente emerso che l'ASP aveva provveduto al pagamento di detto importo. 7. Rileva il collegio che il primo motivo è inammissibile non avendo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] riportato specificamente in ricorso quali fossero i motivi dell'avverso atto di appello dai quali si sarebbe dovuta evincerne l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. (a pag. 7 del ricorso, infatti, si attesta solo che l'ASP di Agrigento aveva proposto appello adducendo il superamento del budget già nel corso del 2007, in tal modo rappresentando del tutto genericamente il contenuto del suddetto gravame). In ogni caso, avendo la Corte di appello statuito distintamente sulle censure mosse alla sentenza di primo grado, è da ritenersi che la stessa ha implicitamente ravvisato che esse fossero sufficientemente specifiche. 8. Il secondo motivo è infondato dal momento che la Corte di appello, sulla base delle prove documentali acquisite (e delle stesse distinte riepilogative cui pone riferimento il ricorrente), ha preso in considerazione tutte le risultanze del rapporto intercorso tra le parti in causa, accertando che già con il fatturato prodotto fino al mese di novembre 2007 era stato superato il tetto di spesa consentito e che, quindi, quello successivamente prodotto nel periodo dei primi 14 giorni di dicembre 2007 relativo all'importo - oggetto del decreto monitorio - di euro 8.797,40 doveva ritenersi extra- budget e, perciò, non liquidabile. 9. Il terzo e quarto motivo sono esaminabili congiuntamente siccome tra loro connessi. Anch'essi sono destituiti di fondamento e vanno respinti. Infatti, la Corte di appello - sulla base delle specifiche previsioni regolamentari richiamate, la cui applicazione viene invocata anche dallo stesso ricorrente - ha ritenuto legittimo (senza che esso fosse stato oggetto di ricorso dinanzi al giudice amministrativo) il provvedimento con il quale era stato fissato il tetto massimo di spesa per le prestazioni erogate da strutture private convenzionate anche nel corso dell'anno di riferimento (ovvero entro la fine di detto anno), essendo stata prevista, all'art. 3 del decreto assessoriale n. 2594 del 22 novembre 2007, una disposizione suppletiva al riguardo, nel senso che, in ogni caso, fino a quando non fosse stato emanato il provvedimento di fissazione del tetto di spesa, per non correre il rischio di superarlo, sarebbe stato possibile far riferimento ai limiti di spesa fissati dall'ASP nell'anno precedente.Al riguardo, osserva il collegio, anche la giurisprudenza amministrativa in materia ha stabilito la legittimità della fissazione dei tetti di spesa da parte di ciascuna AUSL in relazione al volume dell'anno precedente, in attesa dell'approvazione, da parte della Regione, dell'atto programmatorio per la fissazione dei tetti di spesa sanitaria attualizzati. In tal senso si è, infatti, espressa l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 3 del 2012, mediante la quale si è ravvisata la legittimità delle determinazioni regionali che, in materia di sanità pubblica, fissano in corso d'anno, con effetto retroattivo dall'inizio dell'anno, tetti massimi di spesa con riguardo alle prestazioni sanitarie già rese dalle strutture private accreditate. E, sulla base di tale impostazione, la Corte di appello ha legittimamente interpretato il disposto del citato art. 3 del D.A., il quale prevedeva che la procedura di rideterminazione del budget per il 2007 fosse comunque definita dalle ASL con la relativa negoziazione, e che l'Assessorato - ove l'aggregato di spesa destinato alle strutture preaccreditate di specialistica convenzionata esterna per il triennio 2007- 2009 non fosse riuscito a contenere l'importo dei nuovi budget - avrebbe ridotto la somma eccedente proporzionalmente tra gli aggregati provinciali, prevedendosi che sarebbero state impartire disposizioni alle aziende di operare le relative decurtazioni prioritariamente in diminuzione sulle percentuali di riconoscibilità delle prestazioni eccessivamente superiori ai budget assegnati nel 2005. 10. Pure il quinto motivo non coglie nel segno e deve essere disatteso. Invero, la Corte di appello ha correttamente ritenuto che le somme pretese dal ricorrente non erano dovute ai sensi del decreto assessoriale n. 2594/2007, contemplante il divieto alle ASL di procedere alla liquidazione del fatturato per prestazioni extra-budget (non potendo le somme da erogare eccedere i limiti fissati dalla L.R. n. 20 del 2003), e ciò sull'accertato presupposto fattuale che al momento della pubblicazione del citato decreto (14 dicembre 2007) il mese di dicembre non era ancora terminato e che, pertanto, il Laboratorio non aveva ancora maturato il diritto di richiedere quanto dovuto per le relative prestazioni (essendo liquidabili quelle per l'intero mese di dicembre nel successivo mese di gennaio). 11. Anche il sesto ed ultimo motivo non merita accoglimento poiché la Corte di appello ha basato la condanna del Laboratorio alla restituzione della somma erogata a seguito dell'emissione della sentenza di primo grado in favore dell'ASP - come dalla stessa richiesta - sulla mancata contestazione della controparte ("ratio decidendi" che non viene specificamente attinta con la censura in esame), che aveva, così, implicitamente riconosciuto di aver incassato la somma per effetto della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, somma, peraltro, liquidata, in conseguenza di detta sentenza, con apposito provvedimento di pagamento, non avendo lo stesso Laboratorio offerto una prova contraria del mancato adempimento della citata ASP. 12. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis