CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19366/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
disgiuntamente dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giustaprocura speciale in atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale protempore, rappresentata e difesa ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA]- controricorrente –avverso la sentenza n. 470/11/2017 della Commissione tributariaregionale del Lazio, depositata in data 9.2.2017, notificata indata 1.3.2017;udita la relazione svolta alla pubblica udienza del giorno9.4.2026 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale MauroVitiello, il quale ha concluso per l’accoglimento dei motivisecondo e sesto;Numero registro generale 7083/2017Numero sezionale 215/2026Numero di raccolta generale 19366/2026Data pubblicazione 12/06/2026udito per la ricorrente l’avv. [OSCURATO:PERSONA];udita per l’Agenzia delle Entrate l’Avvocatura dello Stato, inpersona dell’avv. [OSCURATO:PERSONA];1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva notificato alla società [OSCURATO:SOCIETA]l'avviso di accertamento n. TJB030500328/2014, per il periodod'imposta 2007, con il quale l’Agenzia delle Entrate procedeva, aisensi degli articoli 39, comma 1, 40, comma 1 e 41 bis del D.P.R.29/9/1973 n. 600, dell'art. 25 del D.lgs n. 446/1997 e dell'art.54, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, all’accertamento dimaggiori imposte IRES per Euro 9.484.211,00, maggiori imposteIRAP per Euro 1.313.433,00 e di una maggiore IVA per Euro5.748.007,00, irrogando sanzioni per complessivi Euro14.226.316,50.2. In detto avviso di accertamento venivano formulati due rilievi esegnatamente: A) [OSCURATO:PERSONA], IRAP E lVA n. 1): costi nondeducibili, attraverso il quale l'Ufficio riprendeva a tassazione perl'anno 2007, quale costo non deducibile ai fini IRES ed IRAP, aisensi dell'art. 109 del decreto del presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, l'importo di Euro 7.530.033,00 e, qualeIVA relativa non detraibile, ai sensi dell’ art. 19 del decreto delPresidente 26 ottobre, n. 633, l'importo di Euro 1.506.006,57",in relazione al corrispettivo pagato dalla società per il riscattoanticipato di un immobile sito in Napoli, utilizzato dalla stessa inleasing; B) [OSCURATO:PERSONA], IRAP E IVA n. 2) (costi non deducibili),2007, quale costo non deducibile ai fini IRES ed lRAP, ai sensidell'art. 109 del decreto del presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, l'importo di Euro 21.210.000,00 e qualelVA relativa non detraibile, ai sensi dell'art. 19 del decreto delNumero registro generale 7083/2017Numero sezionale 215/2026Numero di raccolta generale 19366/2026Data pubblicazione 12/06/2026Presidente 26 ottobre, n. 633, l'importo di Euro 4.242.000,00",in relazione al corrispettivo pagato dalla società per il riscattoanticipato di un Immobile sito in Milano, utilizzato dalla stessa inleasing.3. La C.T.P. di Roma, adita dalla società, accoglieva integralmente ilricorso.4. La C.T.R. del Lazio accoglieva invece l’appello dell’Ufficio,ritenendo che la vistosa sproporzione tra il prezzo di acquistodegli immobili siti in Milano e Napoli e quello oggetto deisuccessivi contratti di sale and lease back stipulati dopo pocotempo avevano legittimamente indotto l’Agenzia delle Entrate adubitare della genuinità delle complesse operazioni intercorse trale varie società. L’Agenzia le aveva pertanto scomposte in dueoperazioni negoziali: contratti di leasing fino a concorrenza delreale prezzo di mercato e, per la restante parte del prezzo,contratti di mutuo, disconoscendo pertanto la deducibilità delprezzo pagato dalla Derilca per il riscatto anticipato dei dueimmobili e la detraibilità dell’Iva. Secondo la C.T.R. l'operatodell'Agenzia delle Entrate, con riferimento al rilievo n. 2 (con ilquale aveva ritenuto che parte del prezzo di riscatto anticipatofosse la restituzione di un finanziamento) risultava corretto, allaluce dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità nelcaso di comportamenti palesemente antieconomici delcontribuente, di cui questi non riesca ad offrire giustificazioniplausibili. L’Ufficio aveva assolto all’onere probatorio posto a suocarico, atteso che le presunzioni si fondavano, certo, sullaanomala sopravvalutazione dei beni oggetto dei contratti dileasing, ma anche sul comportamento poco coerente dellaappellata, che, con riferimento al rilievo n. 1, aveva, in un brevelasso di tempo, prima acquistato gli immobili, li aveva poiNumero registro generale 7083/2017Numero sezionale 215/2026Numero di raccolta generale 19366/2026Data pubblicazione 12/06/2026rivenduti e successivamente li aveva acquisiti in leasing edancora successivamente li aveva riacquistati, esercitandoanticipatamente l'opzione di riscatto. Affermava essereincomprensibile il dubbio espresso dalla CTP sulla possibilità diuna doppia imposizione e quindi un indebito arricchimentodell'Erario, dal momento che si era al cospetto di un’operazioneaffetta da simulazione relativa. Dichiarava inammissibili il sesto esettimo motivo di gravame, in quanto la sentenza di primo gradonon faceva cenno alle questioni dedotte, che non risultavanoriproposte dall’appellata.5. Avverso la precitata sentenza la società [OSCURATO:SOCIETA]. haproposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi. Ù6. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.7. E’ stata fissata la pubblica udienza del 9.4.2026, in prossimitàdella quale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.8. La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte, con lequali chiede l’accoglimento dei motivi secondo e sesto, assorbitigli altri.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, rubricato «nullità della sentenza - peromessa pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c. - in relazioneall'art. 360, comma l, n. 4), c.p.c.» la società ricorrente deduceche la C.T.R. ha omesso di statuire sul motivo n. 1 dellecontrodeduzioni all'appello dell'Ufficio, dove la societàriproponeva la contestazione della fondatezza dell'avviso diaccertamento sulla base dell’"univoco indirizzo del giudicetributario di Roma e Milano, pronunciatosi con plurime sentenzeconformi di doppio grado, annullando integralmente gli avvisi diaccertamento presupposti, nonché gli altri accertamentiNumero registro generale 7083/2017Numero sezionale 215/2026Numero di raccolta generale 19366/2026Data pubblicazione 12/06/2026riguardanti i medesimi rilievi, con condanna dell'ufficio alpagamento delle spese del giudizio".1.1. Il motivo è inammissibile, con esso lamentandosi l’omessaconsiderazione di una serie di sentenze di altri giudici di meritoche, non essendo divenute definitive, secondo la stessaprospettazione della ricorrente, non vincolano il giudice e quindilegittimamente possono essere da quest'ultimo ignorate, overitenute non dirimenti ai fini della soluzione della controversiaper cui è causa. L’indipendenza dei relativi processi rende infattinecessario che ciascun giudice approdi ad una propria decisione,sorretta da una motivazione che non sia etero dipendente, maautonoma ed autosufficiente (Cass. n. 107/2015, Sezioni Uniten. 14814/2008).2. Con il secondo motivo, rubricato «Violazione o falsaapplicazione degli artt. 1415, 2727 e 2729 c.c. nonché dell'art.39, comma l, d.p.r. n. 600/1973 - in relazione all'art. 360,comma 1, n. 3), del c.p.c.», lamenta che la CTR abbiaerroneamente ritenuto adempiuto da parte dell' Agenzia delleEntrate l'onere probatorio sulla stessa gravante circa ladimostrazione della pretesa fiscale. La contestata simulazionerelativa era un’affermazione apodittica, basata su una presuntama insussistente sproporzione del prezzo, come documentato3. Con il terzo motivo, rubricato «Nullità della sentenza - peromessa pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c. - in relazioneall'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.», lamenta che la CTR nonabbia statuito sull’ eccezione formulata nel motivo n. "4.1.1 Lacongruità del prezzo di vendita alla società di leasing dell'immobile sito in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] come attestato da perizie distima e dalla rispondenza ai valori OMI" delle controdeduzioniNumero registro generale 7083/2017Numero sezionale 215/2026Numero di raccolta generale 19366/2026Data pubblicazione 12/06/2026all'appello dell'Ufficio, basata sulla perizia dell’ Ing. CesareBertoli, i valori O.M.I. ed il prezzo di vendita pattuito con laSANPAOLO LEASINT in data 21.12.2007 ( dopo il riscattoanticipato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), che a sua volta loaveva ceduto in locazione finanziaria alla [OSCURATO:SOCIETA]. di Roma.4. Con il quarto motivo, rubricato «Violazione o falsa applicazionedegli artt. 1415, 2727 e 2729 c.c., nonche' dell'art. 39, comma l,d.p.r. n. 600/1973 - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3),c.p.c.», la ricorrente assume che la CTR aveva errato a ritenereassolto l'onere probatorio gravante sull’Agenzia delle Entratecirca la dimostrazione della pretesa fiscale, nonostante glielementi probatori offerti.5. Con il quinto mezzo di impugnazione, rubricato«Nullità della sentenza - per omessa pronuncia in violazionedell'art. 112 c.p.c. - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4),c.p.c.» per non aver la CTR di Roma statuito sulla eccezioneformulata nel motivo n. 3 delle controdeduzioni all’atto di appellodell’Ufficio (3. Infondatezza ed erroneità del motivo n. 2dell'appello dell'Ufficio: "illegittimità della sentenza impugnatanella parte in cui ha ritenuto che l'Ufficio non avesse dimostratola pretesa fiscale e soddisfatto il proprio onere della prova conriguardo al secondo rilievo").6. Con il sesto motivo lamenta la «Violazione o falsa applicazionedell'art. 1415 c.c. nonche' dell'art. 109 del DPR n. 917/1986- inrelazione all'art. 360, comma l, n. 3), del c.p.c.», osservando chela simulazione del negozio prescinde totalmente dal caratteredella presunta antieconomicità dell'operazione rilevato dalla CTR.Neanche l'art.109 del DPR n. 917/1986 richiede la dimostrazionedell'esistenza di valide ragioni economiche della operazione, masolo che il costo portato in deduzione sia, oltre che inerente,Numero registro generale 7083/2017Numero sezionale 215/2026Numero di raccolta generale 19366/2026Data pubblicazione 12/06/2026certo ed oggettivamente determinabile, elementi tutti presentinella deduzione operata.7. I motivi terzo e quinto, con i quali si denuncia il vizio diomessa pronuncia, sono infondati, dal momento la C.T.R.,pronunciandosi sui motivi di gravame proposti dall’Ufficio, hariesaminato le contestazioni formulate in primo grado avversol’atto impositivo da parte dell’appellata, integralmente vittoriosa,assumendo una decisione opposta da quella adottata dal giudicedi prime cure, per come consentito al giudice del gravame invirtù dell’effetto devolutivo dell’appello.8. I motivi secondo, quarto e sesto, da esaminarsicongiuntamente, sono invece inammissibili.8.1. Si legge nella sentenza impugnata: “Ed invero la vistosasproporzione tra il prezzo di acquisto versato dalla appellata peralcuni immobili in Milano e a Napoli e quello oggetto delsuccessivo contratto di "sell e lease back", stipulato peraltrodopo poco tempo, hanno indotto l'Agenzia a dubitare dellagenuinità delle complesse operazioni collegate ed a procederealla loro riqualificazione, nel senso cioè che in realtà siano statiposti in essere dei contratti di leasing, fino a concorrenzadell'ipotizzato valore di mercato ed un contratto di mutuo per laparte del prezzo di acquisto eccedente il presunto valore dimercato. In relazione all'avviso per cui è causa è stata quindidisconosciuta la deducibilità del prezzo pagato da Derilca per ilriscatto anticipato degli immobili condotti in leasing e la relativaIva è stata considerata indetraibile. L'Agenzia ha quindiipotizzato un caso di simulazione relativa. Il che viene ritenutoconsentito dalla giurisprudenza di legittimità, essendosiaffermato (tra le tante Cass. sentenza n. 11424 del 12/11/1998e Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11676 del 05/08/2002) che «InNumero registro generale 7083/2017Numero sezionale 215/2026Numero di raccolta generale 19366/2026Data pubblicazione 12/06/2026tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'ufficiofinanziario ha il potere di accertare la sussistenza della eventualesimulazione di un contratto in grado di pregiudicare il dirittodell'amministrazione alla percezione dell'esatto tributo, senza lanecessità di un preventivo giudizio di simulazione, spettando poial giudice tributario, in caso di contestazione, il potere dicontrollare "incidenter tantum", attraverso l'interpretazione delnegozio ritenuto simulato, l'esattezza di tale accertamento, alfine di verificare la legittimità della pretesa tributaria . 9. Ifatti che giustificano, secondo l'Ufficio, la ipotizzata simulazionerelativa sono i seguenti. In ordine al rilievo n. 1, si nota che il10.6.2003 la appellata acquistò un complesso immobiliare inMilano che pagò, per la parte che interessa, euro 5.318.048,00.Acquistò altresì nella stessa data un immobile in Napoli via Romache pagò 10.072.750,57 euro. In data 27.7.2004, e quindipraticamente dopo solo un anno, ii rivendette alla [OSCURATO:SOCIETA], al prezzo, per gli immobili di Milano di euro19.561.589,09 (quindi al triplo del prezzo di acquisto) e alprezzo, per l'immobile di Napoli, di 20.000.000 di euro (quindi aldoppio rispetto all'acquisto). Nella stessa data 27.4.2004l'appellata, che, come detto, aveva acquistato i due immobili alprezzo complessivo di 15.390.798,57 stipulò) con il medesimoacquirente i due immobili un contratto di sale and lease back alprezzo di 39.561.589,09 ( più del doppio), e questa operazione èindubbiamente poco comprensibile dal punto di vista economico,essendo evidente il danno che ne derivava alla appellata, e sipuò spiegare solo con l'intenzione comune alle parti di farottenere alla appellata disponibilità finanziare che prescindevanodal reale valore degli immobili. Quanto al valore sproporzionatodegli immobili, si consideri che l'ing. Bertoli una settimana primaNumero registro generale 7083/2017Numero sezionale 215/2026Numero di raccolta generale 19366/2026Data pubblicazione 12/06/2026della compravendita, aveva valutato l'immobile di Napoli per lacifra ben inferiore di 12 milioni di euro (come deduce l'Agenzia apag. 13 dell'appello). Con i due avvisi n TJB030700103/2011 perl'anno 2006 e n. TJB30700386/2012 per l'anno 2007, (per i qualila CTP ha già deciso) l'Ufficio ritenne non deducibile ai fini lrap eIres una quota dei costi. Ma la vicenda di cui al rilievo n. 1 nontermina qui, perché successivamente, il 19.7.2005 e il21.12.2007 la appellata ha acquistato, esercitandoanticipatamente il diritto di opzione di riscatto previsto dalcontratto di leasing, rispettivamente gli immobili di Milano alprezzo di 19.110.862,57 e l'immobile sito a Napoli al prezzo dieuro 17.003.364,75. In pari data 21.12.2007 ha poi rivendutol'immobile di Napoli ad altra società. Ed invero questo vorticosogiro di operazioni induce a dubitare del reale interessedell'appellata a disporre degli immobili di Milano e Napoli, chepure aveva acquistato, poi rivenduto e successivamente acquisitoin leasing ed ancora successivamente acquistato esercitandoanticipatamente l'opzione di riscatto. 10. Rilievo n. 2: Il31.5.2004 la [OSCURATO:SOCIETA], già controllata al 100% dalla Derilcaacquistò per 18 milioni di euro l'immobile in via Scarsellini aMilano. Il 5.11.2004 ne rivendette una parte alla societàRecupero [OSCURATO:SOCIETA] al prezzo di 10.700.000 euro. Nella stessadata del 5.11.2004, con atto stipulato presso lo stesso notaio, laRecupero [OSCURATO:SOCIETA] ha venduto l'immobile alla [OSCURATO:PERSONA] spaal prezzo di 32 milioni di euro, allo scopo di concederlo inlocazione finanziaria al suo cliente Derilca. Ne consegue che,nello stesso giorno il valore dell'immobile subì un incremento divalore di 21.210.000 euro. Se tali sono i fatti, e pur escludendoche l'immobile avesse dovuto avere il medesimo valore diacquisizione, non si giustifica però un aumento di tal fatta nellaNumero registro generale 7083/2017Numero sezionale 215/2026Numero di raccolta generale 19366/2026Data pubblicazione 12/06/2026stessa giornata. Indi in data 1.8.2006 la Derilca acquistò ilmedesimo immobile, ancora esercitando anticipatamente il dirittodi opzione previsto dal contratto di leasing stipulato con Italeaseal prezzo di 21.715.436,56. L'Agenzia ha quindi ritenuto cheparte del suddetto prezzo di euro 21.715.436,56 dovesse essereconsiderato quale restituzione di un finanziamento ottenuto daltalease. 11. L'operato dell'Agenzia risulta corretto alla luce deiprincipi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità nel caso dicomportamenti palesemente antieconomici del contribuente, dicui questi non riesca ad offrire giustificazioni plausibili”. Dopoaver richiamato alcuni arresti di legittimità in materia diantieconomicità, la C.T.R. ha infine affermato “12. Non è vero,dunque, che l'Ufficio non assolto al suo onere probatorio. Inverole presunzioni si fondano certo sulla anomala sopravvalutazionedei beni oggetto dei contratti di leasing, ma anche sulcomportamento poco coerente della appellata, per cui, conriferimento al rilievo n. 1, aveva prima acquistato gli immobili, liaveva poi rivenduti e successivamente li aveva acquisiti inleasing ed ancora successivamente li aveva riacquistatiesercitando anticipatamente l'opzione di riscatto”.8.2. Ciò posto, quanto alla dedotta violazione dell’art. 2729 c.c. edei principi che regolano il ragionamento presuntivo, lagiurisprudenza di legittimità ha tracciato il corretto procedimentologico del giudice di merito nella valutazione degli indizi,affermando che la gravità, precisione e concordanza richiestidalla legge vanno ricavati dal loro complessivo esame, in ungiudizio globale e non atomistico di essi (ciascuno dei quali puòessere insufficiente), ancorché preceduto dalla considerazione diognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria laloro collocazione in un contesto articolato, nel quale un indizioNumero registro generale 7083/2017Numero sezionale 215/2026Numero di raccolta generale 19366/2026Data pubblicazione 12/06/2026rafforza e ad un tempo trae vigore dall'altro in vicendevolecompletamento. Ciò che dunque rileva, in base a deduzionilogiche di ragionevole probabilità, non necessariamente certe, èche dalla valutazione complessiva emerga la sufficienza degliindizi, o anche di un solo significativo indizio, a supportare lapresunzione semplice di fondatezza della pretesa, salvo l'ampiodiritto del contribuente a fornire la prova contraria (ex multisCass. n. 12002/2017; Cass. n. 5374/2017; Cass. n.37404/2021. Si vedano, in particolare, Cass. n. 9166/2024, infattispecie relativa ad analoghe operazioni immobiliari del“gruppo Statuto” e, in senso conforme, Cass. n. 32320/2024,Cass. n. 2703/2026, Cass. n. 2704/2026).8.3. Vertendosi nell’ambito di prove presuntive (il valore delcomplesso immobiliare, infatti, è un elemento all’origine ignoto,alla cui determinazione più probabile l’Agenzia è pervenutaindiziari), questa Corte ha avuto occasione di affermare che conriferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di meritovalutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici,individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processologico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, conapprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato,sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare chela censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o menodel ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettarel'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dalgiudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità econtraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltroescluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziariopossa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo,Numero registro generale 7083/2017Numero sezionale 215/2026Numero di raccolta generale 19366/2026Data pubblicazione 12/06/2026e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista unlegame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendosufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto notocome conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio dinormalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, inquanto tale, deve essere probabilmente convincente, nonoggettivamente inconfutabile (Cass., sez. L., Ordinanza n. 22366del 05/08/2021).8.4. I giudici di appello, per come si ricava dalla motivazione,non hanno dato rilievo alla mera circostanza della stipula deicontratti di sale and lease back immobiliare, circostanza di per séneutra, avendo piuttosto posto tale elemento in relazione allaaccentuata contestualità delle operazioni, caratterizzate da unamacroscopica variazione del prezzo di vendita, di cui eracontestata la manifesta antieconomicità e l’estraneità rispetto aicriteri di mercato. Hanno pertanto analizzato gli elementi indiziariofferti dall’Agenzia delle Entrate ed anche quelli offerti dallesocietà e, con valutazione qui non censurabile, ritenuto assoltol’onere probatorio posto in capo all’A.F..8.5. Non sussistono pertanto i denunciati vizi di violazione dilegge, non avendo la C.T.R. violato le regole di riparto dell’oneredella prova, dovendosi piuttosto rilevare che le doglianze mirano,nella sostanza, ad ottenere una rivalutazione del materialeistruttorio e dei fatti storici posti a fondamento della decisione,precluso in sede di legittimità. (Cass. Sez. U. n. 34476/2019;Cass. n. 29404/2017; Cass. n. 19547/2017; Cass. n.8758/2017;Cass. n. 16056/2016; Cass. n. 5987/2021, Cass. n. 3403/2024).Va qui richiamato il principio per cui sono riservate al giudice delmerito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio,il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, laNumero registro generale 7083/2017Numero sezionale 215/2026Numero di raccolta generale 19366/2026Data pubblicazione 12/06/2026scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee adimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle proveritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, sicchérisulta insindacabile in sede di legittimità il “peso probatorio” dialcune prove rispetto ad altre, in base al quale il giudice suddettosia pervenuto a un giudizio logicamente motivato (v. trale molte, Cass., 08/08/2019, n. 21187, Cass., 23/04/2024, n.10956, a Cass. n. 17107/2025).9. Il settimo ed ultimo motivo, con il quale si lamenta la«Violazione o falsa applicazione dell'art. 53 cost - in relazioneall'art. 360, comma 1, n. 3), del c.p.c.» per non aver la CTRconsiderato sussistente l'arbitrio della pretesa fiscale, che siponeva in contrasto con lo stesso principio di capacitàcontributiva recato dall'art. 53 cost, determinando un indebitoarricchimento dell'Erario ai danni della contribuente, rimaneassorbito.10. In conclusione, il ricorso va rigettato.11. Spese secondo soccombenza.12. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), la Corte dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento daparte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, chesi liquidano in euro 40.000,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenzaNumero registro generale 7083/2017Numero sezionale 215/2026Numero di raccolta generale 19366/2026Data pubblicazione 12/06/2026dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo, se dovuto.Così deciso in Roma, il 9.4.2026.Il consigliere estensore Il Presidente([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA])