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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 11 gennaio 2024

Cassazione n. 16224/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 28 settembre 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto ministeriale di applicazione del regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen. .

In motivazione, il Tribunale osserva che il decreto risulta legittimamente emanato in ragione della posizione di sicuro rilievo rivestita dal LAROSA nel contesto associativo di stampo mafioso e della perdurante operatività della associazione di riferimento.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - LAROSA Vincenzo deducendo assenza di motivazione e violazione di legge.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti e, in parte, manifestamente infondati, avendo il Tribunale esposto ed argomentato in maniera congrua gli indicatori di pericolosità soggettiva tali da giustificare la sottoposizione al regime differenziato, non trascurando le allegazioni difensive.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 28 settembre 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto ministeriale di applicazione del regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen. . In motivazione, il Tribunale osserva che il decreto risulta legittimamente emanato in ragione della posizione di sicuro rilievo rivestita dal LAROSA nel contesto associativo di stampo mafioso e della perdurante operatività della associazione di riferimento. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - LAROSA Vincenzo deducendo assenza di motivazione e violazione di legge. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti e, in parte, manifestamente infondati, avendo il Tribunale esposto ed argomentato in maniera congrua gli indicatori di pericolosità soggettiva tali da giustificare la sottoposizione al regime differenziato, non trascurando le allegazioni difensive. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Decreto Cassazione n. 16224/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris