CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13405/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] per motivi di fatto riproduttivi di censure già sollevate in sede di merito ed oggetto di puntuali confutazioni ad opera della corte di appello, che non solo ha mostrato di condividere la prima sentenza, nel quadro di una cd. "doppia conforme", ma ha anche ribadito le ragioni sottese alla prima sentenza, valorizzando i dati dimostrativi del ruolo di dominus da parte del ricorrente così come la significatività e univocità delle dichiarazioni della Alamo, descrittive di una completa subalternità della stessa in favore del reale ruolo gestionale dell'imputato, confortata anche dal richiamo da dati significativi in termini di riscontri, cui si contrappone solo, lo si ribadisce, una diversa considerazione di dati, lontana da censure puntuali rispetto alle argomentazioni di cui in sentenza e dall'individuazione, invece necessaria per la tipologia dell'impugnazione proposta, di vizi manifesti e decisivi. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 0