CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 novembre 2023
Cassazione n. 35412/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 32309/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in per- sonadel legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti AN- TONIOBRIGUGLIO e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata edifesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - avversola sentenza n. 1053/2020 della CORTE D’APPELLO di TO- RINO,depositata il 23/10/2020; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel22 novembre 2023 - R.G. n. 32309/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ritenutoche, consentenza resa in data 23/10/2020, la Corte d’appello di Torino, inaccoglimento, per quanto di ragione, dell’appello incidentale propo- stodalla [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito [OSCURATO:SOCIETA]) e disatteso l’appello prin- cipaleproposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]), in parziale riforma della decisione di primo grado, ha con- dannato [OSCURATO:PERSONA], al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA], degli importi a quest’ultimadovuti in forza dei titoli indicati in motivazione, contestual- menterigettando la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna di [OSCURATO:PERSONA] risarcimento dei danni relativi ai pregiudizi arrecati all’im- mobiledi proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evi- denziatocome [OSCURATO:PERSONA] avesse acquisito la disponibilità materiale di un immobilea vocazione alberghiera di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA] sulla base di un contratto di affitto d’azienda alberghiera (della durata fissata al 31/5/2015)concluso con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (successivamente in- corporatadalla [OSCURATO:SOCIETA]., fallita nel 2015), a sua volta entrata nella disponibilitàdel medesimo immobile a seguito alla stipulazione di un contrattodi leasing tra [OSCURATO:SOCIETA] e Cicerone s.a.r.l. e di un contratto di locazionetra Cicerone s.a.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; contratti, di lea- singe di locazione, che erano venuti meno sin dal 31/12/2014, a se- guito della consensuale risoluzione dell’originario contratto di leasing traRelease e Cicerone s.a.r.l.; inforza di tali premesse, il giudice d’appello ha rilevato come – pur dovendo escludersi (diversamente da quanto ritenuto dal primo giu- dice) qualsivoglia profilo di illiceità nella perdurante detenzione, da partedi [OSCURATO:PERSONA], dell’immobile di [OSCURATO:SOCIETA] dal 31/12/2014 al 31/5/2015 –[OSCURATO:PERSONA] fosse comunque tenuta a corrispondere a [OSCURATO:SOCIETA] i canoni diaffitto d’azienda dalla stessa dovuti ad [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal gen- naiodel 2015 al maggio del 2015, avendo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ceduto Adunanzadel22 novembre 2023 - R.G. n. 32309/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri aRelease i propri crediti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai canoni diaffitto a garanzia dei crediti a sua volta vantati da [OSCURATO:SOCIETA] nei con- frontidi Cicerone s.a.r.l. con riguardo all’originario contratto di leasing ; con la stessa decisione, la corte territoriale ha rilevato l’insussi- stenzadi alcun credito risarcitorio di [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], inrelazione al danneggiamento dell’immobile dedotto in giudizio, avuto riguardo all’ontologica autonomia del rapporto di affitto concluso da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rispetto ai precedenti rapporti di lo- cazioneche avrebbero in ipotesi legittimato [OSCURATO:SOCIETA] ad agire per il ri- sarcimentodei danni ai sensi dell’art. 1595 c.c.; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) propone ricorso per cassazione sulla base di quattromotivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA].p.a. resiste con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorsoincidentale sulla base di un unico motivo di impugnazione; Voihotelss.p.a. ha depositato controricorso al fine di resistere al ricorsoincidentale; entrambele parti hanno depositato memoria; considerato,preliminarmente, che le questioni di diritto sollevate con il ricorso incidentale - con particolare riguardo al tema relativo all’applicabilità analogica dell’art. 1575 c.c. al tipo contrattuale dell’af- fitto di azienda i n relazione all’inadempimento , da parte del subaffit- tuario,dell’obbligazione di mantenere in buono stato il bene concesso in godimento - appaiono dotate di particolare rilevanza, ai sensi dell’art. 375c.p.c., anche con rifermento ai profili nomofilattici pro- spettabili con riguardo allarelativa decisione; che, pertanto, visto l’art. 375c.p.c., appare opportuno disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, affinché ne sia fissata la discussione in pubblica udienza;Adunanzadel22 novembre 2023 - R.G. n. 32309/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri P.Q.M. Rinviala causa a nuovo ruolo per la fissazione della relativa discus- sione in