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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 ottobre 2021

Cassazione n. 45800/2021

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eguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CB) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Salerno, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento della precedente pronuncia della Corte di appello di Campobasso disposto da questa Corte di cassazione con sentenza dell'8 giugno 2018, riformava - in accoglimento degli appelli a suo tempo presentati dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso e dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] - la pronuncia assolutoria di primo grado del Tribunale di Campobasso del 12 febbraio 2014 e condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni in favore della predetta parte civile, in relazione al reato allo stesso contestato di cui agli artt. 81 cpv. e 644, primo, terzo e quinto comma, n. 2 e 4, cod. pen.: per essersi fatto promettere e consegnare dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], titolari di un bar-pizzeria in condizioni di difficoltà economica e finanziaria, interessi e vantaggi usurari, comunque sproporzionati rispetto alla prestazione da lui eseguita consistente in prestiti di denaro erogati in una situazione apparentemente connotata da amicizia e solidarietà.

Rilevava, in particolare, la Corte di appello di Salerno - sulla base delle indicazioni contenute nella sopra menzionata decisione di annullamento del [OSCURATO:PERSONA] - come il reato addebitato al Pinna non si fosse ancora estinto per prescrizione, essendo non corrette le modalità di computo del relativo termine che aveva impiegato la Corte di appello di Campobasso (che era perciò giunta erroneamente a dichiarare il non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta estinzione del delitto); ma come la precedente sentenza di secondo grado contenesse un accertamento positivo della responsabilità penale e civile del prevenuto che, non essendo stato contestato dal Pinna con ricorso per cassazione, doveva ritenersi aver formato un giudicato oramai intangibile.

Da tanto la Corte salernitana desumeva la infondatezza delle questioni che erano state poste dalla difesa dell'imputato, anche con riferimento alla sollecitata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione delle prove dichiarative (peraltro, valutate in maniera sostanzialmente uniformi tanto dal giudice di primo grado quanto da quello di secondo grado) e la fondatezza degli appelli originariamente proposti dal Procuratore generale e dalla parte civile.

2. Avverso tale sentenza della Corte di appello di Salerno ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con otto distinti punti, ha dedotto i motivi come di seguito sintetizzati.

2.1. Con i primi tre punti dell'atto di impugnazione, sono state denunciate la violazione di legge, in relazione agli artt. 627 comma 3, e 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale riformato la pronuncia assolutoria di primo grado senza effettuare alcun nuovo accertamento in ordine alla responsabilità penale e civile del Pinna, così disattendendo le indicazioni che erano state impartite dalla Cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio ed erroneamente ritenendo che sull'accertamento, già effettuato nella sentenza annullata dalla Corte di appello di Campobasso, si fosse formato un giudicato: laddove la Corte molisana si era limitata a dichiarare l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione ed aveva omesso di compiere alcuna verifica sulla fondatezza della domanda avanzata dalla parte civile.

La Corte salernitana non aveva, dunque, rispettato il compito demandatogli di effettuare un nuovo giudizio sulla responsabilità dell'imputato, senza neppure provvedere alla riassunzione delle prove orali, attività che sarebbe stata doverosa in presenza di una decisione di riforma della sentenza assolutoria di primo grado sulla base di una differente valutazione di quelle prove.

2.2. Con il quarto e il quinto punto dell'atto di impugnazione, sono state dedotte la violazione di legge e il vizio di motivazione, per contraddittorietà, illogicità e travisamento dei fatti e delle prove, per avere la Corte territoriale condannato il Pinna sulla base di una errata lettura degli elementi di prova acquisiti, senza aver verificato l'usurarietà di tassi invero mai praticati e considerando dimostrata in maniera assertiva l'esistenza di una sproporzione tra le somme prestate ai coniugi Capozzi-Finelli e il valore del bene immobile che era stato acquisito dal Pinna.

2.3. Con il sesto, il settimo e l'ottavo motivo del ricorso, sono state dedotte la violazione di legge, in relazione agli artt. 62 -bis e 32 -quater cod. pen., e il vizio di motivazione, per mancanza, illogicità e contraddittorietà, per avere la Corte di merito ingiustificatamente negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche all'imputato, nonostante il suo stato di incensuratezza e il leale comportamento processuale; e per avere immotivatamente determinato in misura superiore al minimo la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

3. Con memoria del 25 ottobre 2021 il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla stessa parte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto, per le ragioni e con gli effetti di seguito precisati.2.

I primi tre motivi del ricorso, strettamente connessi tra loro e perciò esaminabili congiuntamente, sono fondati.

2.1. Per una esatta comprensione di quanto accaduto nella vicenda processuale de qua, va puntualizzato come a fronte della sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale di Campobasso aveva mandato assolto l'imputato dal reato di usura aggravata a lui ascritto, con la formula del 'perché il fatto non sussiste' (ritenendo non provata la contestata sproporzione tra l'entità delle prestazioni del Pinna e il valore delle prestazioni delle persone offese Capozzi e Finelli), la Corte di appello di Campobasso, accogliendo le impugnazioni del pubblico ministero e della parte civile, aveva riformato la pronuncia appellata dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.

Nella motivazione di tale sentenza di secondo grado, la Corte molisana aveva, in effetti, illustrato gli esiti di una valutazione degli elementi di prova acquisiti e si era spinta ad affermare che quella sproporzione tra le prestazioni era risultata dimostrata, sicché doveva reputarsi usurario il vantaggio conseguito dal Pinna.

Tuttavia, aveva del tutto omesso di decidere sulle impugnazioni ai soli effetti delle disposizioni della sentenza che riguardavano gli interessi civili, come sarebbe stato, invece, doveroso in applicazione dell'art. 576 cod. proc. pen.

Nell'annullare la sentenza della Corte di appello di Campobasso - in accoglimento dei ricorsi presentati dal Procuratore generale e dalla parte civile Capozzi - la Corte di cassazione, pur riconoscendo come "la Corte territoriale (avesse) ritenuta comprovata la sussistenza del rapporto usurario ipotizzato dall'accusa", aveva censurato la sentenza gravata nella parte in cui era stato erroneamente giudicato irrilevante l'intervento di [OSCURATO:PERSONA], cognato della Capozzi, che aveva stipulato con il Pinna un preliminare di compravendita dell'immobile già ceduto dalla persona offese all'imputato: intervento, quello del Bozza, proseguito fino a gennaio del 2006, che doveva essere collegato alle precedenti prestazioni delle persone offese, con la conseguenza che la retrodatazione del momento consumativo del reato all'ottobre del 2004 e la correlata modalità di calcolo del termine di prescrizione erano errate.

La Cassazione aveva, perciò, disposto l'annullamento della sentenza impugnata perché l'estinzione del reato non si era verificata ed aveva rinviato gli atti alla Corte di appello di Salerno per un nuovo giudizio.

Ciò premesso, non è condivisibile l'affermazione contenuta nella motivazione della sentenza emessa in sede di rinvio, oggetto del ricorso oggi in esame, secondo la quale ogni questione sulla responsabilità penale e civile dell'imputato doveva ritenersi definitivamente definita dalla decisione della Corte di appello di Campobasso che, sul punto, non era stata impugnata dall'imputato.Ciò non solo perché nella sentenza della Corte molisana difettava del tutto una pronuncia sull'azione civile promossa dalla parte civile, che pure sarebbe stata doverosa a mente del già richiamato art. 576 del codice di rito; ma anche perché il riconoscimento della responsabilità penale dell'imputato venne esplicitato, in via incidentale, esclusivamente nella parte motiva della sentenza, senza tradursi in alcuna statuizione di condanna rilevante agli effetti penali, essendosi il giudizio concluso con la mera declaratoria di estinzione del reato.

Ed è pacifico che gli effetti preclusivi del giudicato si determinino esclusivamente in relazione alle statuizioni contenute nel dispositivo della sentenza, in assenza delle quali risultano irrilevanti eventuali riferimenti argomentativi contenuti nella parte motiva: indicazioni sulla colpevolezza dell'imputato che, nella fattispecie, in presenza di una mera dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, potevano al più valere quali ragioni giustificative della inoperatività della disposizione dettata dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

Una indiretta conferma della correttezza di tale impostazione è desumibile dalla disciplina codicistica in materia di efficacia della sentenza penale irrevocabile nel giudizio civile: ragionare in maniera diversa finirebbe per attribuire una efficacia di giudicato ad una pronuncia emessa in dibattimento, contenente solo in motivazione una incidentale affermazione di responsabilità penale dell'imputato, ma che, non prevedendo in dispositivo una statuizione di condanna o di assoluzione, non produrrebbe gli effetti vincolanti indicati dagli artt. 651 e 652 cod. proc. pen. (ovvero dall'art. 651-bis del codice di rito per l'unica sentenza di proscioglimento cui il legislatore attribuisce in via eccezionale la medesima efficacia) (in questo senso Sez. 6, n. 6687 del 16/12/2014, dep. 2015, Matarazzo, Rv. 263655).

Va, pertanto, riaffermata la validità del principio di diritto secondo il quale il giudicato si forma sui capi e sui punti della decisione come espressa in dispositivo e non sugli elementi logico argomentativi riferiti a circostanze di fatto o a valutazioni di diritto: tali elementi possono essere utilizzati ai fini della motivazione della decisione in ciascun grado del giudizio, senza che l'opinamento di un giudice possa condizionare quello del successivo, funzionalmente preposto a rivedere e riconsiderare, nei limiti dei punti e dei capi attinti dalle deduzioni della parte, la decisione del giudice che lo ha preceduto (così Sez. 4, n. 8825 del 24/05/1993, Rech, Rv. 196427; Sez. 4, n. 1765 del 18/12/1992, dep. 1993, Cornici, Rv. 193066).

2.2. Anche la doglianza difensiva, concernente la violazione dell'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen., è fondata.L'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 58, della legge n. 103 del 2017 per codificare un principio di fonte giurisprudenziale, prevede che "nel caso di appello del pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale".

Questa Corte ha avuto modo di chiarire che la reformatio in appello della pronuncia assolutoria di prime cure non impone sempre, in automatico, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per il riascolto di tutti i soggetti esaminati nel corso del giudizio di primo grado, essendo necessaria tale rinnovata assunzione della prova dichiarativa solo se la stessa sia determinante ai fini della decisione di condanna; se sia riconoscibile una reale divergenza tra la sentenza del giudice di primo e quella del giudice di secondo grado in ordine alla valutazione della attendibilità del dichiarante ovvero del contenuto della relativa deposizione; e, comunque, se non vi sia una difformità tra il contenuto della deposizione valutato dal primo giudice e quello valorizzato dalla corte di appello.

Tanto è desumibile dagli orientamenti, oramai sufficientemente definiti, della giurisprudenza di legittimità, la quale ha sottolineato che il giudice d'appello che intenda procedere alla reformatío in peius di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all'esito di giudizio sia ordinario che abbreviato, deve procedere all'indispensabile rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel caso di valutazione "differente" della prova dichiarativa decisiva e non di mero "travisamento" di essa, caso quest'ultimo in cui si può pervenire al giudizio di colpevolezza senza necessità di rinnovazione delle prove dichiarative (v., da ultimo, Sez. 6, n. 35899 del 30/05/2017, Fori, Rv. 270546; conf. in seguito, con specifico riferimento alla riforma anche ai fini civili della sentenza assolutoria di primo grado, Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787).

Tuttavia, si è pure sottolineato che rappresenta prova dichiarativa da valutare ai fini dell'eventuale operatività della norma dettata dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., anche l'esame dell'imputato (Sez. 2, n. 51983 del 06/10/2016, Sall, Rv. 268524; conf.

Sez. 6, n. 21166 del 09/04/2019, Marino, non mass. sul punto); e che, in ogni caso, costituiscono prove decisive al fine della valutazione della necessità di procedere alla rinnovazione della istruzione dibattimentale delle prove dichiarative nel caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado fondata su una diversa concludenza delle dichiarazioni rese, quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio (in questo senso Sez.

U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267491). 6 (i Di tale disposizione normativa e dei relativi criteri esegetici formulati dalla giurisprudenza di legittimità la Corte di appello di Salerno non ha fatto buon governo, avendo giudicato in ogni caso non necessaria la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'ascolto delle persone offese, senza considerare che vi era stata, invece, una difformità valutativa delle dichiarazioni rese dall'imputato: omettendo così adeguatamente di spiegare perché non dovesse essere riascoltato il Pinna, le cui deposizioni erano state valorizzate dal giudice di primo grado per giungere alla adozione della pronuncia assolutoria, dunque potenzialmente idonee ad incidere sulle valutazioni che avevano portato il giudice di secondo grado, nel riformare la decisione appellata, ad emettere la sentenza di condanna dell'imputato.

Nel caso di specie non è applicabile il principio - cui ha fatto riferimento il Procuratore generale nel corso della discussione tenuta nell'odierna udienza - secondo il quale nel giudizio di rinvio, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, non ricorre alcun obbligo di rinnovazione d'ufficio della prova dichiarativa ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., atteso che il giudice del rinvio, nell'ambito del perimetro delibativo fissato dalla pronuncia rescindente, è libero di valutare autonomamente i dati probatori e la situazione di fatto concernente i punti oggetto di annullamento, mentre l'eventuale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ai sensi dell'art. 627, comma 2, cod. proc. pen., è subordinata allo scrutinio in ordine alla rilevanza per la decisione delle prove nuovamente richieste dalle parti con i motivi di appello (così Sez. 5, n. 5209 del 11/12/2020, dep. 2021, Ottino, Rv. 280408).

Ciò perché tale regula iuris è stata enunciata con riferimento ad un caso, diverso da quello esaminato nell'odierna udienza, in cui l'imputato era stato condannato con la sentenza di primo grado, poi riformata in melius dal giudice di secondo grado con pronuncia che era stata annullata con rinvio dalla Cassazione per vizi di motivazione: nel presente processo, infatti, non si è in presenza di una "sequenza processuale" quale quella considerata nella sentenza 'Ottino' del 2020, nella quale il giudice del rinvio aveva giudicato alla stregua dei motivi di appello proposti dagli imputati e non sulla scorta di un'impugnazione avanzata dal pubblico ministero.

3. Nella riconosciuta fondatezza dei primi tre motivi resta assorbito l'esame dei restanti motivi del ricorso.

4. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli che, nel nuovo giudizio, si atterrà ai principi di diritto innanzi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CB) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Salerno, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento della precedente pronuncia della Corte di appello di Campobasso disposto da questa Corte di cassazione con sentenza dell'8 giugno 2018, riformava - in accoglimento degli appelli a suo tempo presentati dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso e dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] - la pronuncia assolutoria di primo grado del Tribunale di Campobasso del 12 febbraio 2014 e condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni in favore della predetta parte civile, in relazione al reato allo stesso contestato di cui agli artt. 81 cpv. e 644, primo, terzo e quinto comma, n. 2 e 4, cod. pen.: per essersi fatto promettere e consegnare dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], titolari di un bar-pizzeria in condizioni di difficoltà economica e finanziaria, interessi e vantaggi usurari, comunque sproporzionati rispetto alla prestazione da lui eseguita consistente in prestiti di denaro erogati in una situazione apparentemente connotata da amicizia e solidarietà. Rilevava, in particolare, la Corte di appello di Salerno - sulla base delle indicazioni contenute nella sopra menzionata decisione di annullamento del [OSCURATO:PERSONA] - come il reato addebitato al Pinna non si fosse ancora estinto per prescrizione, essendo non corrette le modalità di computo del relativo termine che aveva impiegato la Corte di appello di Campobasso (che era perciò giunta erroneamente a dichiarare il non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta estinzione del delitto); ma come la precedente sentenza di secondo grado contenesse un accertamento positivo della responsabilità penale e civile del prevenuto che, non essendo stato contestato dal Pinna con ricorso per cassazione, doveva ritenersi aver formato un giudicato oramai intangibile. Da tanto la Corte salernitana desumeva la infondatezza delle questioni che erano state poste dalla difesa dell'imputato, anche con riferimento alla sollecitata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione delle prove dichiarative (peraltro, valutate in maniera sostanzialmente uniformi tanto dal giudice di primo grado quanto da quello di secondo grado) e la fondatezza degli appelli originariamente proposti dal Procuratore generale e dalla parte civile. 2. Avverso tale sentenza della Corte di appello di Salerno ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con otto distinti punti, ha dedotto i motivi come di seguito sintetizzati. 2.1. Con i primi tre punti dell'atto di impugnazione, sono state denunciate la violazione di legge, in relazione agli artt. 627 comma 3, e 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale riformato la pronuncia assolutoria di primo grado senza effettuare alcun nuovo accertamento in ordine alla responsabilità penale e civile del Pinna, così disattendendo le indicazioni che erano state impartite dalla Cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio ed erroneamente ritenendo che sull'accertamento, già effettuato nella sentenza annullata dalla Corte di appello di Campobasso, si fosse formato un giudicato: laddove la Corte molisana si era limitata a dichiarare l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione ed aveva omesso di compiere alcuna verifica sulla fondatezza della domanda avanzata dalla parte civile. La Corte salernitana non aveva, dunque, rispettato il compito demandatogli di effettuare un nuovo giudizio sulla responsabilità dell'imputato, senza neppure provvedere alla riassunzione delle prove orali, attività che sarebbe stata doverosa in presenza di una decisione di riforma della sentenza assolutoria di primo grado sulla base di una differente valutazione di quelle prove. 2.2. Con il quarto e il quinto punto dell'atto di impugnazione, sono state dedotte la violazione di legge e il vizio di motivazione, per contraddittorietà, illogicità e travisamento dei fatti e delle prove, per avere la Corte territoriale condannato il Pinna sulla base di una errata lettura degli elementi di prova acquisiti, senza aver verificato l'usurarietà di tassi invero mai praticati e considerando dimostrata in maniera assertiva l'esistenza di una sproporzione tra le somme prestate ai coniugi Capozzi-Finelli e il valore del bene immobile che era stato acquisito dal Pinna. 2.3. Con il sesto, il settimo e l'ottavo motivo del ricorso, sono state dedotte la violazione di legge, in relazione agli artt. 62 -bis e 32 -quater cod. pen., e il vizio di motivazione, per mancanza, illogicità e contraddittorietà, per avere la Corte di merito ingiustificatamente negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche all'imputato, nonostante il suo stato di incensuratezza e il leale comportamento processuale; e per avere immotivatamente determinato in misura superiore al minimo la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. 3. Con memoria del 25 ottobre 2021 il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla stessa parte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto, per le ragioni e con gli effetti di seguito precisati.2. I primi tre motivi del ricorso, strettamente connessi tra loro e perciò esaminabili congiuntamente, sono fondati. 2.1. Per una esatta comprensione di quanto accaduto nella vicenda processuale de qua, va puntualizzato come a fronte della sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale di Campobasso aveva mandato assolto l'imputato dal reato di usura aggravata a lui ascritto, con la formula del 'perché il fatto non sussiste' (ritenendo non provata la contestata sproporzione tra l'entità delle prestazioni del Pinna e il valore delle prestazioni delle persone offese Capozzi e Finelli), la Corte di appello di Campobasso, accogliendo le impugnazioni del pubblico ministero e della parte civile, aveva riformato la pronuncia appellata dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione. Nella motivazione di tale sentenza di secondo grado, la Corte molisana aveva, in effetti, illustrato gli esiti di una valutazione degli elementi di prova acquisiti e si era spinta ad affermare che quella sproporzione tra le prestazioni era risultata dimostrata, sicché doveva reputarsi usurario il vantaggio conseguito dal Pinna. Tuttavia, aveva del tutto omesso di decidere sulle impugnazioni ai soli effetti delle disposizioni della sentenza che riguardavano gli interessi civili, come sarebbe stato, invece, doveroso in applicazione dell'art. 576 cod. proc. pen. Nell'annullare la sentenza della Corte di appello di Campobasso - in accoglimento dei ricorsi presentati dal Procuratore generale e dalla parte civile Capozzi - la Corte di cassazione, pur riconoscendo come "la Corte territoriale (avesse) ritenuta comprovata la sussistenza del rapporto usurario ipotizzato dall'accusa", aveva censurato la sentenza gravata nella parte in cui era stato erroneamente giudicato irrilevante l'intervento di [OSCURATO:PERSONA], cognato della Capozzi, che aveva stipulato con il Pinna un preliminare di compravendita dell'immobile già ceduto dalla persona offese all'imputato: intervento, quello del Bozza, proseguito fino a gennaio del 2006, che doveva essere collegato alle precedenti prestazioni delle persone offese, con la conseguenza che la retrodatazione del momento consumativo del reato all'ottobre del 2004 e la correlata modalità di calcolo del termine di prescrizione erano errate. La Cassazione aveva, perciò, disposto l'annullamento della sentenza impugnata perché l'estinzione del reato non si era verificata ed aveva rinviato gli atti alla Corte di appello di Salerno per un nuovo giudizio. Ciò premesso, non è condivisibile l'affermazione contenuta nella motivazione della sentenza emessa in sede di rinvio, oggetto del ricorso oggi in esame, secondo la quale ogni questione sulla responsabilità penale e civile dell'imputato doveva ritenersi definitivamente definita dalla decisione della Corte di appello di Campobasso che, sul punto, non era stata impugnata dall'imputato.Ciò non solo perché nella sentenza della Corte molisana difettava del tutto una pronuncia sull'azione civile promossa dalla parte civile, che pure sarebbe stata doverosa a mente del già richiamato art. 576 del codice di rito; ma anche perché il riconoscimento della responsabilità penale dell'imputato venne esplicitato, in via incidentale, esclusivamente nella parte motiva della sentenza, senza tradursi in alcuna statuizione di condanna rilevante agli effetti penali, essendosi il giudizio concluso con la mera declaratoria di estinzione del reato. Ed è pacifico che gli effetti preclusivi del giudicato si determinino esclusivamente in relazione alle statuizioni contenute nel dispositivo della sentenza, in assenza delle quali risultano irrilevanti eventuali riferimenti argomentativi contenuti nella parte motiva: indicazioni sulla colpevolezza dell'imputato che, nella fattispecie, in presenza di una mera dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, potevano al più valere quali ragioni giustificative della inoperatività della disposizione dettata dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Una indiretta conferma della correttezza di tale impostazione è desumibile dalla disciplina codicistica in materia di efficacia della sentenza penale irrevocabile nel giudizio civile: ragionare in maniera diversa finirebbe per attribuire una efficacia di giudicato ad una pronuncia emessa in dibattimento, contenente solo in motivazione una incidentale affermazione di responsabilità penale dell'imputato, ma che, non prevedendo in dispositivo una statuizione di condanna o di assoluzione, non produrrebbe gli effetti vincolanti indicati dagli artt. 651 e 652 cod. proc. pen. (ovvero dall'art. 651-bis del codice di rito per l'unica sentenza di proscioglimento cui il legislatore attribuisce in via eccezionale la medesima efficacia) (in questo senso Sez. 6, n. 6687 del 16/12/2014, dep. 2015, Matarazzo, Rv. 263655). Va, pertanto, riaffermata la validità del principio di diritto secondo il quale il giudicato si forma sui capi e sui punti della decisione come espressa in dispositivo e non sugli elementi logico argomentativi riferiti a circostanze di fatto o a valutazioni di diritto: tali elementi possono essere utilizzati ai fini della motivazione della decisione in ciascun grado del giudizio, senza che l'opinamento di un giudice possa condizionare quello del successivo, funzionalmente preposto a rivedere e riconsiderare, nei limiti dei punti e dei capi attinti dalle deduzioni della parte, la decisione del giudice che lo ha preceduto (così Sez. 4, n. 8825 del 24/05/1993, Rech, Rv. 196427; Sez. 4, n. 1765 del 18/12/1992, dep. 1993, Cornici, Rv. 193066). 2.2. Anche la doglianza difensiva, concernente la violazione dell'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen., è fondata.L'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 58, della legge n. 103 del 2017 per codificare un principio di fonte giurisprudenziale, prevede che "nel caso di appello del pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale". Questa Corte ha avuto modo di chiarire che la reformatio in appello della pronuncia assolutoria di prime cure non impone sempre, in automatico, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per il riascolto di tutti i soggetti esaminati nel corso del giudizio di primo grado, essendo necessaria tale rinnovata assunzione della prova dichiarativa solo se la stessa sia determinante ai fini della decisione di condanna; se sia riconoscibile una reale divergenza tra la sentenza del giudice di primo e quella del giudice di secondo grado in ordine alla valutazione della attendibilità del dichiarante ovvero del contenuto della relativa deposizione; e, comunque, se non vi sia una difformità tra il contenuto della deposizione valutato dal primo giudice e quello valorizzato dalla corte di appello. Tanto è desumibile dagli orientamenti, oramai sufficientemente definiti, della giurisprudenza di legittimità, la quale ha sottolineato che il giudice d'appello che intenda procedere alla reformatío in peius di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all'esito di giudizio sia ordinario che abbreviato, deve procedere all'indispensabile rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel caso di valutazione "differente" della prova dichiarativa decisiva e non di mero "travisamento" di essa, caso quest'ultimo in cui si può pervenire al giudizio di colpevolezza senza necessità di rinnovazione delle prove dichiarative (v., da ultimo, Sez. 6, n. 35899 del 30/05/2017, Fori, Rv. 270546; conf. in seguito, con specifico riferimento alla riforma anche ai fini civili della sentenza assolutoria di primo grado, Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787). Tuttavia, si è pure sottolineato che rappresenta prova dichiarativa da valutare ai fini dell'eventuale operatività della norma dettata dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., anche l'esame dell'imputato (Sez. 2, n. 51983 del 06/10/2016, Sall, Rv. 268524; conf. Sez. 6, n. 21166 del 09/04/2019, Marino, non mass. sul punto); e che, in ogni caso, costituiscono prove decisive al fine della valutazione della necessità di procedere alla rinnovazione della istruzione dibattimentale delle prove dichiarative nel caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado fondata su una diversa concludenza delle dichiarazioni rese, quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio (in questo senso Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267491). 6 (i Di tale disposizione normativa e dei relativi criteri esegetici formulati dalla giurisprudenza di legittimità la Corte di appello di Salerno non ha fatto buon governo, avendo giudicato in ogni caso non necessaria la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'ascolto delle persone offese, senza considerare che vi era stata, invece, una difformità valutativa delle dichiarazioni rese dall'imputato: omettendo così adeguatamente di spiegare perché non dovesse essere riascoltato il Pinna, le cui deposizioni erano state valorizzate dal giudice di primo grado per giungere alla adozione della pronuncia assolutoria, dunque potenzialmente idonee ad incidere sulle valutazioni che avevano portato il giudice di secondo grado, nel riformare la decisione appellata, ad emettere la sentenza di condanna dell'imputato. Nel caso di specie non è applicabile il principio - cui ha fatto riferimento il Procuratore generale nel corso della discussione tenuta nell'odierna udienza - secondo il quale nel giudizio di rinvio, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, non ricorre alcun obbligo di rinnovazione d'ufficio della prova dichiarativa ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., atteso che il giudice del rinvio, nell'ambito del perimetro delibativo fissato dalla pronuncia rescindente, è libero di valutare autonomamente i dati probatori e la situazione di fatto concernente i punti oggetto di annullamento, mentre l'eventuale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ai sensi dell'art. 627, comma 2, cod. proc. pen., è subordinata allo scrutinio in ordine alla rilevanza per la decisione delle prove nuovamente richieste dalle parti con i motivi di appello (così Sez. 5, n. 5209 del 11/12/2020, dep. 2021, Ottino, Rv. 280408). Ciò perché tale regula iuris è stata enunciata con riferimento ad un caso, diverso da quello esaminato nell'odierna udienza, in cui l'imputato era stato condannato con la sentenza di primo grado, poi riformata in melius dal giudice di secondo grado con pronuncia che era stata annullata con rinvio dalla Cassazione per vizi di motivazione: nel presente processo, infatti, non si è in presenza di una "sequenza processuale" quale quella considerata nella sentenza 'Ottino' del 2020, nella quale il giudice del rinvio aveva giudicato alla stregua dei motivi di appello proposti dagli imputati e non sulla scorta di un'impugnazione avanzata dal pubblico ministero. 3. Nella riconosciuta fondatezza dei primi tre motivi resta assorbito l'esame dei restanti motivi del ricorso. 4. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli che, nel nuovo giudizio, si atterrà ai principi di diritto innanzi
Sentenza Cassazione n. 45800/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris