CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 39030/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha dichiarato l'inam- missibilità della richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629 bis cod. pen. propo- sta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza del Tribunale di Brescia del 19 marzo 2015 alla pena di mesi otto di reclusione ed euro ottocento di multa in relazione al reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002. Nell'istanza si deduceva che lo Zanini non aveva mai ricevuto nessuna notifica in relazione a tale procedimento e, in particolare, dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. e di udienza preliminare: il decreto che dispone il giudizio era stato notificato al difensore presso il quale aveva eletto domicilio in sede di richiesta di gratuito patro- cinio. Inoltre, l'imputato non era stato mai informato della rinuncia del difensore e, dunque, della nomina del difensore d'ufficio né aveva ricevuto nessuna comunica- zione dal legale degli atti del processo. Si chiedeva, pertanto, la dichiarazione di non esecutività della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 670, comma 3, cod. proc. pen., con conseguente nuova decorrenza del termine per impugnare e, in via subordinata, la restituzione nel termine per impugnare ex art. 175 cod. proc. pen.. La Corte di appello di Brescia ha rilevato che la difesa non aveva indicato il mo- mento in cui il condannato era venuto a conoscenza del provvedimento — procedi- mento di cui sopra né lo stesso era ricavabile dagli atti acquisiti, con ciò non consen- tendo di verificare la tempestività della domanda e di individuare il Giudice compe- tente a decidere. L'organo giudicante ha poi evidenziato che le nullità derivanti dall'omessa cita- zione dell'imputato e/o del suo difensore non erano deducibili mediante incidente di esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giu- dicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629 bis cod. proc. pen... Indi, ha ribadito che, in tema di rescissione del giudicato, ai fini dell'individuazione della norma appli- cabile, in assenza di disposizioni transitorie che regolino espressamente il passaggio tra le diverse discipline succedutesi nel tempo, si deve fare riferimento non al mo- mento della pronuncia della sentenza passata in giudicato, bensì a quello nel quale il condannato in assenza è venuto a conoscenza del provvedimento e può esercitare il diritto di impugnazione straordinaria. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 629 bis cod. proc. pen., 24, comma secondo, 111, 117 Cost. e 6 CEDU.Si deduce che la Corte territoriale, violando il disposto norrnativo, ha dichiarato la tardività dell'istanza in assenza di contraddittorio, che sarebbe stato indispensabile per accertare il momento di conoscenza del procedimento da parte del ricorrente. Peraltro, il riferimento alla mancata indicazione di tale elemento da parte del ricorrente era inconferente, in quanto l'istanza analizzata era stata presentata ai sensi dell'art. 670, comma 3, cod. proc. pen., cioè sulla base di diversi presupposti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che la Corte di appello ha correttamente riqualificato la richiesta indicata dallo Zanini come istanza di restituzione in termini e di dichiarazione di non esecutività della sentenza, ai sensi art. 670, comma 3, cod. proc. pen., in domanda di rescissione di giudicato ex art. 629 bis cod. proc. pen. sulla base dei seguenti principi: a) nei procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato, a norma dell'art. 420 bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, deve trovare applicazione l'istituto della rescissione del giudicato introdotto dall'art. 11 comma 5 della stessa legge e; b) la disciplina della restituzione nel ter- mine per proporre impugnazione, dettata dall'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., continua ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti contumaciali definiti se- condo la normativa antecedente alla entrata in vigore della indicata legge, che ha introdotto il processo in assenza (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259992; Sez. 5, n. 10433 del 31/01/2019, Donati, Rv. 277240); c) la "nuova" disci- plina sul procedimento in assenza, e in particolare il rimedio della rescissione del giudicato di cui all'art. 625 ter cod. proc. pen., poi sostituito dall'art. 629 bis cod. proc. pen., si rivolge espressamente a regolare gli effetti di atti processuali posteriori alla sua entrata in vigore, con la conseguenza che a regolare gli effetti degli atti processuali precedenti non possono che provvedere le disposizioni vigenti al mo- mento della loro verificazione. Orbene, nel caso di specie - secondo quanto si evince dal ricorso proposto - l'imputato era stato dichiarato assente ai sensi dell'art. 420 bis cod. proc. pen., per cui l'unico rimedio disponibile, al fine di far valere la mancata conoscenza del pro- cesso, era quello di rescissione del giudicato e non certo quello di cui all'art. 175 cod. proc. pen 2. Ciò posto, conformemente a quanto indicato dall'Avvocato Generale nella re- quisitoria scritta, ai sensi dell'art. 629 bis cod. proc. pen., il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia pro- ceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad un'incolpevole mancata co- noscenza della celebrazione del processo. Secondo quanto previsto da tale disposi- zione, il condannato in assenza può ottenere la rescissione del giudicato a condizione che presenti la relativa richiesta nel termine, posto a pena di inammissibilità, di trenta giorni che decorre dal momento in cui ha avuto conoscenza del procedimento. Il presupposto per azionare il rimedio di cui all'art. 629 bis c:od. proc. pen., dun- que, è legato al termine di decadenza contemplato in detta disposizione: per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, ai fini dell'individuazione della norma applica- bile, in assenza di disposizioni transitorie che regolino espressamente il passaggio tra le diverse discipline succedutesi nel tempo, si deve fare riferimento non al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato bensì a quello nel quale il con- dannato in "assenza" è venuto a conoscenza del provvedimento e può esercitare il diritto di impugnazione straordinaria. (Sez. 5, Ord. n. 380 del 15/11/2021, dep. 2022, Saban, Rv. 282528). Da ciò consegue che la mancata indicazione, anche generica, di tale momento, secondo la corretta lettura della Corte bresciana, diviene insuperabile causa di inam- missibilità della richiesta avanzata ex art. 629 bis cod. proc. pen.: né, in proposito, la generica contestazione in questa sede prospettata, rispetto a tale profilo decisorio, si traduce nella denuncia di un vizio del provvedimento reiettivo in qualche modo scrutinabile in questa sede. Al riguardo, deve altresì escludersi la necessità di attivare un contraddittorio col richiedente, per poter accertare il momento della conoscenza del procedimento. La tardiva conoscenza del procedimento integra un presupposto costitutivo della do- manda e, come tale, va allegato dal richiedente al momento della presentazione dell'istanza. Tale principio, d'altronde, è già stato affermato in relazione alla similare ipotesi di richiesta di restituzione in termini ex art. 175 cod. proc. pen. per proporre impu- gnazione: in tal caso, infatti, grava sul richiedente che adduce un'ipotesi di caso for- tuito o di forza maggiore l'onere di provare, con idonea allegazione, il verificarsi di un impedimento assoluto, tale da rendere vano ogni sforzo umano, che derivi da cause esterne a lui non imputabili (Sez. 6, n. 20949 del 20/04/2022, Grafian, non massimata; Sez. 1, n. 12712 del 28/02/2020, Giglio, Rv. 278706). 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo