CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 ottobre 2026
Cassazione n. 26114/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A TAMAJO;- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];3423 - intimati -avverso la sentenza n. 196/2025 della CORTE D'APPELLO diSALERNO, depositata il 26/05/2025 R.G.N. 265/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 10/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Num ero registro generale 25009/2025 Numero di raccolta generale 26114/2026Numero sezionale 3423/2026 RILEVATO che: Data pubblicazione 02/10/20261. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appellodi Salerno respingeva l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza n. 547/2023 del Tribunaledella medesima sede che aveva annullato le sanzionidisciplinari irrogate a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rispettivamente, della sospensione, per 1 giorno e 3 giorni,dal lavoro e dalla retribuzione.2. Per quanto qui interessa, al Corte territoriale riferivain sintesi: a) quello che aveva osservato il primo giudice; b)le doglianze proposte dall’appellante società; c) le deduzionisvolte dai due lavoratori appellati nel costituirsi in secondogrado.3. Tanto premesso, la Corte, nel giudicare infondato ilprimo motivo d’appello della società, conveniva conl’appellante circa la diversa collocazione, nell’ambito dell’all.A) al r.d. n. 148/1931, della norma in materia di sospensione(art. 52) rispetto alla procedura prevista dall’art. 53, ma ciònon autorizzava a escludere l’inapplicabilità (n.d.r., rectius,l’applicabilità) di quest’ultima. Secondo la Corte, sul punto,soccorreva, non solo l’opposto argomento letterale, secondocui nessuna norma limitava la portata dell’art. 53, ma anche– e soprattutto – la necessità di un’interpretazionecostituzionalmente orientata della procedura sanzionatoria inesame. E non c’era dubbio che l’unica interpretazione in talsenso possibile fosse quella di estendere la procedura di cuial più volte citato art. 53 a tutte le sanzioni previste dal r.d.148/31. Opinando diversamente, si sarebbe determinato unNumero registro generale 25009/2025 Numero di raccolta generale 26114/2026Num ero sezionale 3423/2026 Data pubblicazione 02/10/2026trattamento deteriore rispetto alla generalità dei dipendenti,per i quali operano le garanzie di cui all’art. 7 L. 300/70.4. Restava per la Corte assorbita ogni questione di merito(oggetto del secondo motivo di appello).5. Avverso tale decisione, [OSCURATO:SOCIETA]. haproposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.6. I lavoratori intimati non hanno svolto difese in questasede (nonostante la regolare notificazione del ricorso percassazione).7. La Consigliera delegata ex art. 380 bis c.p.c. novellato,con atto depositato il 21.2.2026, ha proposto la definizionedel ricorso per cassazione nel senso della sua manifestainfondatezza.8. Con atto depositato telematicamente il 20.3.2026, ildifensore della ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso.CONSIDERATO che:1. Con unico motivo la ricorrente denuncia “violazione efalsa applicazione degli artt. 51, 52 e 53 R.D. 148/1931;violazione dell’art. 7 L. 300/1970; violazione dei criteri legalidi interpretazione ex art. 12 disp. prel. c.c.; in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”. In sintesi, secondo laricorrente, erroneamente la sentenza impugnata avevaaffermato l’applicabilità della complessa proceduradisciplinare delineata dall’art. 53 R.D. 148/1931 anche allesanzioni conservative della sospensione. Tale conclusione, perla ricorrente, non solo contraddiceva il dato normativo, mafiniva col sovvertire l’impianto normativo del Titolo VIII delNumero registro generale 25009/2025 Numero di raccolta generale 26114/2026Num ero sezionale 3423/2026 Data pubblicazione 02/10/2026Regio Decreto, ridisegnando in modo creativo – e quindi nonconsentito – l’intera architettura del procedimento disciplinaredel personale autoferrotranviario.2. Ritiene il Collegio che la precipua questione posta conil su riassunto motivo, non riconducibile ad alcuna di quellegià scrutinate da questa Corte con riferimento al temasanzioni disciplinari e del relativo procedimento diapplicazione ai sensi del r.d. n. 148/1931, rivesta rilievonomofilattico, tale da rendere opportuna la trattazione dellacausa in pubblica udienza. P.Q.MLa Corte rimette la causa sul ruolo per la fissazione dipubblica udienza.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteAntonella Pagetta