Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 06240/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 10575-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'ITALIA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 4108/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/10/2021 R.G.N. 2251/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sociale R.G.N.10575/2022 Cron.

Rep.

Ud.04/12/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Misericordie d’Italia contro la sentenza del Tribunale di Benevento n. 839/2019, che aveva accolto integralmente le domande proposte dai sei lavoratori sopra indicati.

2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferiva: a) che, con distinti ricorsi, gli attori avevano esposto: - di essere impiegati nell’ambito del servizio trasporto infermi 118 appaltato dall’ASL BN1 a ditte private a mezzo gara ad evidenza pubblica, con le decorrenze indicate nei rispettivi ricorsi, con mansioni di autista i sig.ri Fragnito, Fusco, Truglio, Pepe e Petrella e di infermiere professionale la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]; - che a decorrere dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] l’ASL aveva aggiudicato il servizio alla [OSCURATO:PERSONA] delle Misericordie d’Italia, che era pertanto subentrata al precedente appaltatore (RTI [OSCURATO:PERSONA] coop. soc. – [OSCURATO:SOCIETA].); - che erano stati conseguentemente assunti alle dipendenze della Confederazione, con applicazione del CCNL Misericordie; -che, a causa dell’applicazione di quest’ultimo CCNL la loro retribuzione tabellare aveva subito una illegittima decurtazione rispetto a quella riconosciuta loro dal precedente gestore [OSCURATO:PERSONA] coop. soc./[OSCURATO:SOCIETA]. in base alle tabelle retributive del [OSCURATO:PERSONA] sanità privata, nonché del gestore precedente [OSCURATO:SOCIETA].; - che il capitolato speciale d’appalto all’art. 7.2. prevedeva che la ditta aggiudicataria dovesse impiegare prioritariamente i dipendenti della precedente affidataria, garantendo loro inquadramento giuridico e trattamento economico non inferiori a quelli goduti presso l’impresa di provenienza; - che inoltre la riduzione del trattamento retributivo era illegittima in quanto l’art. 118 d.lgs. 163/2006 imponeva agli affidatari di appalti di servizi pubblici di osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nei quali si eseguivano le prestazioni, mentre il CCNL Misericordie era, di fatto, un contratto aziendale e non nazionale; - che il diritto al mantenimento del trattamento retributivo derivava anche dall’art. 2112 c.c., applicabile al caso di specie essendosi verificato nel passaggio dal precedente gestore alla resistente un trasferimento d’azienda; b) che, tanto premesso, i lavoratori istanti avevano chiesto di: - accertare e dichiarare il loro diritto al trattamento retributivo già in godimento prima del passaggio all’attuale resistente, ovvero prima del 20.1.2014; - accertare e dichiarare che essi avevano maturato, per i periodi man mano specificati, le somme per ognuno di loro indicate, al cui pagamento chiedevano di condannare la Confederazione convenuta; c) in base a quali ragioni il primo giudice aveva integralmente accolto le domande dei lavoratori; d) i motivi d’appello formulati dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Misericordie d’Italia rispetto alla decisione di primo grado.

3. Tutto ciò premesso, la Corte giudicava infondato l’appello della soccombente in primo grado.

4. Avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] delle Misericordie d’Italia ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

5. Resistono i sei lavoratori indicati in epigrafe con unico controricorso.

6. Entrambe le parti contrapposte hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la “Violazione art. 360, comma 1, n. 3; violazione art. 2099 c.c.; violazione art. 61 c.p.c.; violazione art. 191 ss. c.p.c.; violazione e/o falsa applicazione art. 2697 c.c.”.

Deducono che: “La sentenza impugnata ha apoditticamente respinto le domande spiegate dalla Confederazione … , senza operare alcun raffronto fra il trattamento retributivo riconosciuto ai lavoratori prima del 2014, allorquando il servizio risultava affidato in via diretta ad altro operatore economico, e successivamente all’assegnazione dello stesso alla Confederazione odierna ricorrente.

Il giudice d’appello ha ritenuto la sufficienza delle argomentazioni dei lavoratori, i quali si erano limitati ad allegare che “la paga oraria riconosciutadal [OSCURATO:PERSONA] sanità privata, a parità di orario di lavoro (36 ore su 6 giorni) e di numero di mensilità (13), era superiore alla paga oraria prevista dal CCNL Misericordie”.

Inoltre, la Corte d’appello ha ritenuto che l’onere della prova circa il fatto che il trattamento economico complessivo erogato dalla Confederazione ex art. 2099 c.c., fosse pari o superiore rispetto a quello riconosciuto dal precedente affidatario del servizio, gravasse su quest’ultima, e che tale onere non fosse stato assolto”.

1.1. Lamenta, ancora, che a riguardo: “tanto il Tribunale di primo grado quanto la Corte d’appello avrebbero dovuto, quanto meno, ammettere una CTU contabile, peraltro ampiamente richiesta da entrambe le parti”.

2. Con il secondo motivo denuncia: “Violazione art. 360, comma 1, n. 3; violazione art. 41 Cost.; violazione e/o falsa applicazione art. 1362 c.c.; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7.2. del Capitolato speciale d’appalto; violazione e/o falsa applicazione art. 118 D.Lgs. 163/2006; contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza della motivazione.”.

Deduce che: In via del tutto illogica e contraddittoria, il Giudice di appello ha ritenuto che “il richiamo al CCNL ‘applicabile’ contenuto nella clausola sociale non possa essere riferito al CCNL del settore inerente al servizio appaltato.

Milita in tal senso in primis il richiamo al Contratto collettivo ‘applicabile’ e non anche a quello applicato (dall’azienda), che non può che intendersi in termini generali –inerenti alla natura dell’attività oggetto dell’appalto – e non anche ‘soggettivi’.

Inoltre la soluzione che precede è corroborata dal dato normativo, tale l’art. 118 Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE a norma del quale l’affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni(…)” .

3. Con il terzo motivo denuncia “Violazione art. 360, comma 1, n. 3; violazione e/o falsa applicazione art. 2070 c.c.; carenza della motivazione con riferimento alla natura di “CCNL nazionale di lavoro” del CCNL Misericordie; Violazione e/o falsa applicazione art. 118 d.lgs. 163/2006; falsa applicazione dei canoni di correttezza interpretativa e contrattuale”.

Deduce che: “La Corte d’appello, nel disporre l’applicazione (per altro verso illegittima, per le ragioni di cui sopra) del [OSCURATO:PERSONA], ha omesso di esaminare la questione relativa alla natura di “CCNL nazionale di lavoro” del CCNL Misericordie, espressamente dedotta ed eccepita dalla Confederazione nel giudizio di appello e, ancora prima, davanti al Tribunale di Benevento”.

4. Con il quarto motivo denuncia: “Art. 360, comma 1, n. 3: Carenza di motivazione in ordine all’inapplicabilità dell’art.2112 c.c. all’appalto tra [OSCURATO:PERSONA] delle Misericordie d’Italia e ASL1 Benevento; art. 360, comma 1, n. 5: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione dalle parti.

In particolare, omesso esame in relazione alle circostanze di fatto che escludono l’applicazione dell’art. 2112 c.c.”.

5. I sopra riassunti motivi sono da esaminare congiuntamente per la loro evidente connessione.

5.1. I primi due motivi sono infondati con taluni profili d’inammissibilità che saranno appresso segnalati, mentre il terzo ed il quarto sono interamente inammissibili.

6. Giova evidenziare che la Corte distrettuale ha reputato incontroverse le seguenti circostanze: a) il subentro della [OSCURATO:PERSONA] delle Misericordie d’Italia alla [OSCURATO:PERSONA] coop. sociale a r.l. nell’appalto per il servizio trasporto infermi concesso dalla ASL Benevento 1; b) l’assunzione dei ricorrenti, già impiegati dall’impresa uscente; c) l’applicazione, da parte della Confederazione, del CCNL Misericordie.

La Corte, inoltre, ha considerato pacifico che l’art. 7.2 del [OSCURATO:PERSONA] d’Appalto di cui è causa prevede espressamente che “in applicazione ed entro i limiti di cui alla vigente normativa (in particolare art. 69 comma 2 d.lgs. 163/2006), ferma restando la copertura del monte ore complessivo stabilito dall’art. 7, e nel rispetto del CCNL applicabile, viene fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di utilizzare prioritariamente il personale dipendente della precedente ditta affidataria (…) garantendo l’inquadramento giuridico e un trattamento economico non inferiori a quelli goduti presso l’impreso di provenienza”

6.1. Queste prime considerazioni della Corte d’appello non formano oggetto di nessuno dei motivi di ricorso.

7. Rispetto ad esse, come al seguito della motivazione dell’impugnata sentenza, si appalesa inammissibile il quarto motivo.

In tale censura, la ricorrente addebita alla Corte territoriale di aver “omesso di esaminare la questione relativa all’inapplicabilità ai dedotti rapporti di lavoro delle garanzie previste dall’art. 2112 c.c.”.

7.1. Invero, la Corte territoriale, come già il primo giudice, non ha ritenuto che il fondamento accertato delle domande dei lavoratori risiedesse nelle previsioni di cui all’art. 2112 c.c. in base ad un trasferimento d’azienda (o di ramo di essa).

7.2. E’ pur vero che, come riferito in narrativa, gli attori avevano dedotto in primo grado che il loro “diritto al mantenimento del trattamento retributivo derivava anche dall’art. 2112 c.c. applicabile al caso di specie essendosi verificato nel passaggio dal precedente gestore alla resistente un trasferimento d’azienda”, e che la Confederazione quale appellante aveva, tra l’altro, sostenuto che il primo giudice non aveva motivato circa la sua eccezione di “inapplicabilità dell’art.2112 c.c. al caso di specie” (cfr. facciata 4 dell’impugnata sentenza).

Tuttavia, anzitutto il dato che la Corte territoriale non si fosse espressa su tale punto di censura dell’attuale ricorrente, in ipotesi, doveva essere fatto valere, deducendo il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. a riguardo e la nullità della sentenza per tale ragione, quindi con il mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., e non certo in base alle ipotesi di cui ai n. 3) e 5) dell’art. 360, comma primo, cit., che per giunta la ricorrente richiama promiscuamente.

7.3. Ma, soprattutto, appare dirimente il rilievo sopra anticipato che la Corte di merito, al pari del Tribunale, ha ritenuto che i lavoratori istanti fossero stati anzitutto assunti dalla Confederazione attuale ricorrente, in virtù della c.d. clausola sociale contenuta nell’art. 7.2. del [OSCURATO:PERSONA] d’appalto intervenuto tra la ASL Benevento 1 e la stessa Confederazione (e non che fossero “transitati” in quest’ultima per effetto di un trasferimento d’azienda fra il gestore del medesimo servizio appaltato, già datore di lavoro dei suddetti, e la Confederazione, ex art. 2112 c.c.).

Inoltre, i giudici del doppio grado nel merito hanno ritenuto che sempre e soltanto in base alla medesima clausola sociale (e non già ai sensi dell’art. 2112 cit.) fossero fondate le domande dei lavoratori circa il trattamento retributivo, secondo la loro principale prospettazione.

E con ciò si spiega che la Corte di merito non abbia esaminato invece una questione, quale quella dell’applicabilità o meno al caso della disciplina di cui all’art. 2112 c.c., che atteneva ad una prospettazione subordinata o alternativa dei lavoratori.

In definitiva, il quarto motivo di ricorso non risulta pertinente rispetto alla ratio decidendiin fatto e in diritto della Corte d’appello.

8. Passando a scrutinare gli ulteriori motivi di ricorso, si deve considerare che la Corte d’appello ha ritenuto che la clausola sociale, che ha visto contenuta nell’art. 7.2. del [OSCURATO:PERSONA] d’appalto sopra trascritto, avesse “natura di pattuizione in favore di terzi ex art. 1411 c.c. (cfr. Cass. civ.18860/2014)”.

E anche questa considerazione della Corte non è censurata dalla ricorrente; e del resto tale inquadramento di clausole del genere corrisponde ad un risalente indirizzo di legittimità, anche di recente confermato, secondo il quale, la clausola di un capitolato d’appalto, “in base alla quale l’appaltatore assuma l’obbligo di applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi vigenti, si configura come un contratto a favore del terzo, che fa sorgere in capo ai lavoratori impiegati nella esecuzione delle opere appaltate un diritto soggettivo, nei confronti del datore di lavoro all’osservanza della contrattazione collettiva e nel quale l’interesse dello stipulante, richiesto dall’art. 1411, primo comma, c.c., è quello della pubblica amministrazione alla regolare esecuzione dei lavori, che sarebbe compromessa dalla litigiosità dei lavoratori, motivata da un loro trattamento meno favorevole di quello stabilito dalla contrattazione collettiva (Cass. n. 18686 del 2020 che richiama Cass. 5 giugno 1981, n. 3640; Cass. 21 dicembre 1991, n. 13834)” (così, da ultimo, nel §

43. di Cass., sez. lav., sent. 9.5.2025, n. 12276).

9. La Corte di merito ha ulteriormente considerato che la stessa clausola era “dal giudice di prime cure interpretata sulla base del suo tenore letterale, nella parte in cui garantisce ai lavoratori un trattamento economico non inferiore a quello di precedente godimento.

L’odierna appellante contesta la motivazione del giudice di prime cure ritenendo che il richiamo contenuto nella clausola sociale al CCNL applicabile legittimi l’adozione del CCNL Misericordie recepito dalla stessa”, ed ha poi ritenuto non condivisibile tale assunto, nei termini censurati dalla ricorrente anzitutto nel secondo motivo.

9.1. In particolare, la ricorrente, dopo aver riportato il passaggio motivazionale contestato (v. facciate 18 e 19 del ricorso, che consta di fogli non numerati) ed il testo del già cit. art. 7.2. del [OSCURATO:PERSONA] di appalto (v. facciate 19-20 del ricorso), assume che: “Contrariamente a quanto assunto dalla sentenza impugnata, la disposizione individua testualmente ed espressamente quale limite al mantenimento del trattamento economico l’esigenza di rispettare il CCNL applicabile e, cioè, nella fattispecie, il CCNL Misericordie”.

10. Osserva, allora, il Collegio che la ricorrente nel secondo motivo, formulato con esclusivo riferimento al mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c. denuncia, peraltro, genericamente, anche un’anomalia motivazionale, in rubrica indicata come “contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza della motivazione” (il che doveva essere fatto valere in base alla differente ipotesi di cui all’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c.).

11. Sul terreno squisitamente interpretativo, poi, la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione di uno solo dei canoni ermeneutici legali, ossia, quello di cui all’art. 1362 c.c.

11.1. Ebbene, su questo piano, è agevole anzitutto rilevare che l’intero art. 7.2. del cit.

Capitolato non fa alcun cenno, men che meno testuale ed espresso, al CCNL Misericordie.

12. Nel terzo motivo di ricorso, a proposito di quest’ultimo CCNL, la ricorrente imputa alla Corte d’appello che, “nel disporre l’applicazione del [OSCURATO:PERSONA] (per altro verso illegittima, per le ragioni di cui sopra), ha omesso di esaminare la questione relativa alla natura di “CCNL nazionale di lavoro” del CCNL Misericordie, espressamente dedotta ed eccepita dalla Confederazione nel giudizio di appello e, ancor prima, davanti al Tribunale di Benevento”. 12.1 Orbene, anche questo motivo, al pari del quarto, è inammissibile per non essere pertinente al ragionamento decisorio della Corte di merito.

Com’è agevole riscontrare, infatti, l’intera motivazione della stessa (cfr. in particolare facciate dalla 6 alla 8) prescinde del tutto dalla natura del CCNL Misericordie: in altre parole, la ratio decidendi non si fonda sull’assunto, pur sostenuto dai lavoratori come si è visto, che tale fonte collettiva non avesse portata di CCNL, ma “di fatto, di contratto aziendale”.

Invero, la Corte d’appello ha snodato il suo ragionamento su tutt’altro genere di considerazioni.

13. In particolare, proseguendo appunto nell’esame di tale itermotivazionale, la Corte ha ritenuto che il richiamo al CCNL “applicabile” contenuto nella clausola non possa che essere riferito al CCNL del settore inerente al servizio appaltato.

Milita in tal senso in primis il richiamo al Contratto collettivo “applicabile” e non a quello applicato (dall’azienda), che non può che intendersi in termini generali – inerenti alla natura dell’attività oggetto dell’appalto –e non anche “soggettivi” .

13.1. E questi ulteriori rilievi sono senz’altro aderenti al tenore letterale dell’art. 7.2. del Capitolato laddove si riferisce al “rispetto del CCNL applicabile”, e non anche al CCNL “applicato”, senza peraltro riferire l’aggettivo “applicabile” ad alcun soggetto determinato (impresa o gruppo di imprese, in ipotesi); il che è senz’altro conforme al principale criterio esegetico legale di cui all’art. 1362, comma primo, c.c.

14. Parimenti condivisibile, allora, è l’opzione interpretativa della Corte di merito nella direzione di dare più preciso significato alla locuzione contrattuale “CCNL applicabile”, facendo ricorso al dato normativo di cui all’art. 118 d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

Innanzitutto, all’epoca della stipula di detto Capitolato (nell’anno 2014) era appunto vigente ancora il cit. d.lgs. n. 163/2006 e del resto proprio l’art. 7.2. del Capitolato faceva espresso riferimento a detto d.lgs., sia pure ai fini di quanto previsto dall’art. 69, comma 2, del decreto stesso.

14.1. E questa Corte più volte si è espressa sull’art. 118, comma 6, d.lgs. n. 163 del 2006, richiamato dalla Corte territoriale (che recita(va): “L’affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni”), per rilevare che, “in coerenza con detta previsione, l’obbligo specificato nel bando altro non costituisce se non mera esplicazione di quello legale concernente l’applicazione, da parte dell’affidataria, della disciplina economico-normativa stabilita nel contratto collettivo nazionale in vigore per il “settore” cui sia riferibile la prestazione del servizio oggetto del contratto medesimo (Cass. n. 6143 del 2019)” (così, più di recente, nel §

8.1. dellamotivazione di Cass. n. 22641/2024).

15. La Corte di merito ha, altresì, evidenziato che la disposizione di cui all’art. 118, comma 6, d.lgs. cit. era stata poi riproposta nel D.lgs. 50/2016 “codice dei contratti pubblici” (abrogativo della disciplina del 2006) , facendo riferimento in particolare a quanto previsto dall’art. 30, comma 4, del nuovo codice citato.

Ed anche questa Corte di legittimità, da ultimo, ha considerato che l’art. 30, comma 4, d.lgs. n. 50/2016, fosse “disposizione di analogo tenore” a quello del previgente art. 118, comma 6, d.lgs. n. 163/2006 (cfr. §

7. e

8. della già cit. sent. n. 12276/2025 di questa Corte), vigente ratione temporis quando fu stipulato il capitolato recante la clausola sociale che rileva in causa.

15.1. [OSCURATO:PERSONA]. n. 12276/2025 aveva posto in luce che le cit. previsioni (quella del 2006 e quella del 2016), che impongono l’applicazione, ai lavoratori addetti ad un servizio oggetto di appalto o di subappalto, del trattamento economico e normativo non inferiore a quello dettato dal contratto collettivo “in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni” o il cui “ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto”, rispondono alla duplice esigenza: di evitare fenomeni di concorrenza sleale con sperequazioni al ribasso nelle operazioni di gara e di garantire ai lavoratori occupati nelle medesime attività, con le stesse mansioni e nella stessa zona, un trattamento paritario.

Tale previsione mira ad evitare comportamenti delle imprese idonei ad alterare le regole concorrenziali e, allo stesso tempo, a salvaguardare la parità di trattamento tra lavoratori, garantendo a coloro che sono occupati nell’esecuzione di appalti e subappalti specifici standard di tutela reddituale e occupazionale appositamente individuati (così nel §

26. della motivazione).

15.2. Alla luce anche di questi ultimi principi di diritto, allora, risultano assolutamente condivisibili le osservazioni dei giudici di secondo grado per le quali: “Del resto l’obbligo di applicazione, da parte delle imprese partecipanti alle gare di appalti pubblici, dello stesso [OSCURATO:PERSONA] trova la sua ragion d’essere nell’esigenza di assicurare ai lavoratori impiegati nel servizio lo stesso trattamento retributivo a prescindere dalle modifiche, a latere datoriale, del rapporto di lavoro, e di garantire che la concorrenza tra le imprese non vada a discapito delle tutele dei lavoratori”.

16. E, in base a tali osservazioni, la Corte ha ritenuto “la evidente illegittimità della condotta dell’appellante di parametrare la retribuzione dei lavoratori impiegati nell’appalto ad un [OSCURATO:PERSONA] del tutto avulso dal settore di impiego dei dipendenti, dovendo, viceversa, ritenersi applicabile – in considerazione dell’oggetto dell’appalto (trasporto infermi per conto dell’[OSCURATO:PERSONA]) – il [OSCURATO:PERSONA] per il personale dipendente delle strutture sanitarie”.

16.1. Pure tali conclusioni tratte dalla Corte distrettuale circa il “CCNL applicabile” in relazione al precipuo “settore” che veniva nella specie in considerazione sono da condividere.

Invero, nell’ambito del terzo motivo di ricorso (del quale s’è già chiarita l’inammissibilità ex se nei termini proposti), la Confederazione ricorrente si limita sostenere che il CCNL Misericordie risulta applicabile, per sua espressa previsione (art. 1, comma 1) non solo al personale della Confederazione e delle associazioni ad essa collegate, ma anche –più in generale – a tutte le “Associazioni di volontariato che ne sottoscrivano l’adesione” e ciò anche in assenza di un qualsiasi vincolo di affiliazione e/o appartenenza alla [OSCURATO:PERSONA] delle Misericordie d’Italia (così alla facciata 30 del ricorso).

Neppure deduce, quindi, la ricorrente che detto CCNL Misericordie fosse riferibile al “settore” in cui rientrava l’esecuzione delle “prestazioni” oggetto di appalto, e tanto vale per tutti i motivi di ricorso.

Non sostiene, in altre parole, che il CCNL Misericordie fosse una fonte collettiva “rivale” o “concorrente” con il [OSCURATO:PERSONA] nel suddetto settore.

17. Piuttosto, nell’ambito del secondo motivo, assume la ricorrente che l’applicazione del cit.

CCNL Misericordie era stata dichiarata pienamente legittima dai Giudici amministrativi (TAR Campania e Consiglio di Stato) che si erano occupati di tale aspettonell’ambito della loro giurisdizione.

17.1. Osserva il Collegio che la ricorrente non considera che la Corte d’appello aveva tenuto conto delle relative argomentazioni dell’allora appellante, osservando, da un lato, che la sentenza della giustizia amministrativa cui si faceva riferimento non pareva opponibile ai dipendenti, che non erano parti del relativo giudizio, e, dall’altro, che “lo scrutinio del giudice amministrativo non è evidentemente esteso al trattamento stipendiale di fatto applicato ai dipendenti”.

18. Tornando, allora, al terreno dell’interpretazione della clausola sociale in questione, rileva il Collegio che essa, non si limita ad esigere il “rispetto del CCNL applicabile”, ma specifica che al personale dipendente ivi specificato, una volta utilizzato dalla ditta aggiudicataria, deve garantirsi “un inquadramento giuridico e un trattamento economico non inferiori rispetto a quelli goduti presso l’impresa di provenienza”.

Pertanto, risultano incensurabili le ulteriori argomentazioni dei giudici d’appello in cui hanno rilevato che l’appellante non aveva dedotto “la conformità del trattamento stipendiale riconosciuto” ai lavoratori “con quello previsto dalla [OSCURATO:PERSONA] di settore” come in precedenza individuata dagli stessi giudici.

19. Così chiarita la correttezza della linea interpretativa seguita dalla Corte territoriale, può essere esaminato il primo motivo di ricorso, il cui scrutinio è sul piano logico-giuridico subordinato alla soluzione delle questioni in precedenza trattate.

20. Ebbene, tale prima censura è infondata.

21. In particolare, alcuna illegittima inversione dell’onere della prova è riscontrabile nell’impugnata sentenza, in violazione dell’art. 2697 c.c.

21.1. Difatti, la Corte ha considerato che l’allora appellante aveva sostenuto che l’onere della prova, circa il mantenimento dei livelli retributivi (in relazione alla retribuzione globale), “era a carico del lavoratore, che avrebbe dovuto dimostrare di percepire, presso il nuovo appaltatore, una retribuzione complessiva inferiore a quella erogata precedentemente”.

Ma ha disatteso tale eccezione, osservando “che i lavoratori hanno allegato e provato che la paga oraria riconosciuta dal [OSCURATO:PERSONA] sanità privata, a parità di orario (36 ore su 6 giorni) e di numero di mensilità (13), era superiore alla paga oraria prevista dal CCNL Misericordie.

L’onere di provare che, contrariamente a quanto dimostrato dagli appellati, con l’applicazione del CCNL Misericordie era stato mantenuto lo stesso livello retributivo e che a tal fine occorreva considerare tutte le somme a carattere retributivo percepite dagli appellati all’atto del cambio di appalto, ricade sulla parte che ha sollevato l’eccezione, quindi sulla Confederazione, che invece si è limitata a formulare un’eccezione generica, senza dimostrare quali somme avrebbero ricevuto i lavoratori in seguito al passaggio con il nuovo appaltatore che, nonostante la paga oraria inferiore, portava il livello retributivo complessivamente ricevuto a quello percepito sotto il precedente appaltatore.

Pertanto anche tale eccezione va rigettata”.

21.2. Osserva allora il Collegio che tali passaggi motivazionali non sono, in realtà, considerati dalla ricorrente.

In ogni caso, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, per la Corte di merito i lavoratori avevano assolto ai loro oneri, prima, di allegazione e, poi, di prova, nei termini su riferiti, sicché incombeva sulla datrice di lavoro convenuta l’onere di dimostrare il contrario di tanto, giudicando generica l’eccezione della stessa, anzitutto in termini di allegazione.

22. Infondatamente, perciò, la ricorrente nello stesso motivo assume che il ricorso ad una C.T.U. contabile fosse nella specie praticamente imposto ai giudici del doppio grado nel merito, laddove la decisione di ricorrere a tale mezzo istruttorio officioso è notoriamente affidata alla valutazione discrezionale del giudice di merito.

23. Inammissibilmente, infine, nello stesso primo motivo la ricorrente sollecita un diverso apprezzamento in ordine a ciò che avrebbe allegato e provato in precedenza (cfr. facciate 17 e 18 del ricorso).

24. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta, inoltre, al c.d. raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese processuali, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 6.000,00 p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10575-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'ITALIA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 4108/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/10/2021 R.G.N. 2251/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sociale R.G.N.10575/2022 Cron. Rep. Ud.04/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Misericordie d’Italia contro la sentenza del Tribunale di Benevento n. 839/2019, che aveva accolto integralmente le domande proposte dai sei lavoratori sopra indicati. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferiva: a) che, con distinti ricorsi, gli attori avevano esposto: - di essere impiegati nell’ambito del servizio trasporto infermi 118 appaltato dall’ASL BN1 a ditte private a mezzo gara ad evidenza pubblica, con le decorrenze indicate nei rispettivi ricorsi, con mansioni di autista i sig.ri Fragnito, Fusco, Truglio, Pepe e Petrella e di infermiere professionale la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]; - che a decorrere dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] l’ASL aveva aggiudicato il servizio alla [OSCURATO:PERSONA] delle Misericordie d’Italia, che era pertanto subentrata al precedente appaltatore (RTI [OSCURATO:PERSONA] coop. soc. – [OSCURATO:SOCIETA].); - che erano stati conseguentemente assunti alle dipendenze della Confederazione, con applicazione del CCNL Misericordie; -che, a causa dell’applicazione di quest’ultimo CCNL la loro retribuzione tabellare aveva subito una illegittima decurtazione rispetto a quella riconosciuta loro dal precedente gestore [OSCURATO:PERSONA] coop. soc./[OSCURATO:SOCIETA]. in base alle tabelle retributive del [OSCURATO:PERSONA] sanità privata, nonché del gestore precedente [OSCURATO:SOCIETA].; - che il capitolato speciale d’appalto all’art. 7.2. prevedeva che la ditta aggiudicataria dovesse impiegare prioritariamente i dipendenti della precedente affidataria, garantendo loro inquadramento giuridico e trattamento economico non inferiori a quelli goduti presso l’impresa di provenienza; - che inoltre la riduzione del trattamento retributivo era illegittima in quanto l’art. 118 d.lgs. 163/2006 imponeva agli affidatari di appalti di servizi pubblici di osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nei quali si eseguivano le prestazioni, mentre il CCNL Misericordie era, di fatto, un contratto aziendale e non nazionale; - che il diritto al mantenimento del trattamento retributivo derivava anche dall’art. 2112 c.c., applicabile al caso di specie essendosi verificato nel passaggio dal precedente gestore alla resistente un trasferimento d’azienda; b) che, tanto premesso, i lavoratori istanti avevano chiesto di: - accertare e dichiarare il loro diritto al trattamento retributivo già in godimento prima del passaggio all’attuale resistente, ovvero prima del 20.1.2014; - accertare e dichiarare che essi avevano maturato, per i periodi man mano specificati, le somme per ognuno di loro indicate, al cui pagamento chiedevano di condannare la Confederazione convenuta; c) in base a quali ragioni il primo giudice aveva integralmente accolto le domande dei lavoratori; d) i motivi d’appello formulati dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Misericordie d’Italia rispetto alla decisione di primo grado. 3. Tutto ciò premesso, la Corte giudicava infondato l’appello della soccombente in primo grado. 4. Avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] delle Misericordie d’Italia ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. 5. Resistono i sei lavoratori indicati in epigrafe con unico controricorso. 6. Entrambe le parti contrapposte hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la “Violazione art. 360, comma 1, n. 3; violazione art. 2099 c.c.; violazione art. 61 c.p.c.; violazione art. 191 ss. c.p.c.; violazione e/o falsa applicazione art. 2697 c.c.”. Deducono che: “La sentenza impugnata ha apoditticamente respinto le domande spiegate dalla Confederazione … , senza operare alcun raffronto fra il trattamento retributivo riconosciuto ai lavoratori prima del 2014, allorquando il servizio risultava affidato in via diretta ad altro operatore economico, e successivamente all’assegnazione dello stesso alla Confederazione odierna ricorrente. Il giudice d’appello ha ritenuto la sufficienza delle argomentazioni dei lavoratori, i quali si erano limitati ad allegare che “la paga oraria riconosciutadal [OSCURATO:PERSONA] sanità privata, a parità di orario di lavoro (36 ore su 6 giorni) e di numero di mensilità (13), era superiore alla paga oraria prevista dal CCNL Misericordie”. Inoltre, la Corte d’appello ha ritenuto che l’onere della prova circa il fatto che il trattamento economico complessivo erogato dalla Confederazione ex art. 2099 c.c., fosse pari o superiore rispetto a quello riconosciuto dal precedente affidatario del servizio, gravasse su quest’ultima, e che tale onere non fosse stato assolto”. 1.1. Lamenta, ancora, che a riguardo: “tanto il Tribunale di primo grado quanto la Corte d’appello avrebbero dovuto, quanto meno, ammettere una CTU contabile, peraltro ampiamente richiesta da entrambe le parti”. 2. Con il secondo motivo denuncia: “Violazione art. 360, comma 1, n. 3; violazione art. 41 Cost.; violazione e/o falsa applicazione art. 1362 c.c.; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7.2. del Capitolato speciale d’appalto; violazione e/o falsa applicazione art. 118 D.Lgs. 163/2006; contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza della motivazione.”. Deduce che: In via del tutto illogica e contraddittoria, il Giudice di appello ha ritenuto che “il richiamo al CCNL ‘applicabile’ contenuto nella clausola sociale non possa essere riferito al CCNL del settore inerente al servizio appaltato. Milita in tal senso in primis il richiamo al Contratto collettivo ‘applicabile’ e non anche a quello applicato (dall’azienda), che non può che intendersi in termini generali –inerenti alla natura dell’attività oggetto dell’appalto – e non anche ‘soggettivi’. Inoltre la soluzione che precede è corroborata dal dato normativo, tale l’art. 118 Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE a norma del quale l’affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni(…)” . 3. Con il terzo motivo denuncia “Violazione art. 360, comma 1, n. 3; violazione e/o falsa applicazione art. 2070 c.c.; carenza della motivazione con riferimento alla natura di “CCNL nazionale di lavoro” del CCNL Misericordie; Violazione e/o falsa applicazione art. 118 d.lgs. 163/2006; falsa applicazione dei canoni di correttezza interpretativa e contrattuale”. Deduce che: “La Corte d’appello, nel disporre l’applicazione (per altro verso illegittima, per le ragioni di cui sopra) del [OSCURATO:PERSONA], ha omesso di esaminare la questione relativa alla natura di “CCNL nazionale di lavoro” del CCNL Misericordie, espressamente dedotta ed eccepita dalla Confederazione nel giudizio di appello e, ancora prima, davanti al Tribunale di Benevento”. 4. Con il quarto motivo denuncia: “Art. 360, comma 1, n. 3: Carenza di motivazione in ordine all’inapplicabilità dell’art.2112 c.c. all’appalto tra [OSCURATO:PERSONA] delle Misericordie d’Italia e ASL1 Benevento; art. 360, comma 1, n. 5: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione dalle parti. In particolare, omesso esame in relazione alle circostanze di fatto che escludono l’applicazione dell’art. 2112 c.c.”. 5. I sopra riassunti motivi sono da esaminare congiuntamente per la loro evidente connessione. 5.1. I primi due motivi sono infondati con taluni profili d’inammissibilità che saranno appresso segnalati, mentre il terzo ed il quarto sono interamente inammissibili. 6. Giova evidenziare che la Corte distrettuale ha reputato incontroverse le seguenti circostanze: a) il subentro della [OSCURATO:PERSONA] delle Misericordie d’Italia alla [OSCURATO:PERSONA] coop. sociale a r.l. nell’appalto per il servizio trasporto infermi concesso dalla ASL Benevento 1; b) l’assunzione dei ricorrenti, già impiegati dall’impresa uscente; c) l’applicazione, da parte della Confederazione, del CCNL Misericordie. La Corte, inoltre, ha considerato pacifico che l’art. 7.2 del [OSCURATO:PERSONA] d’Appalto di cui è causa prevede espressamente che “in applicazione ed entro i limiti di cui alla vigente normativa (in particolare art. 69 comma 2 d.lgs. 163/2006), ferma restando la copertura del monte ore complessivo stabilito dall’art. 7, e nel rispetto del CCNL applicabile, viene fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di utilizzare prioritariamente il personale dipendente della precedente ditta affidataria (…) garantendo l’inquadramento giuridico e un trattamento economico non inferiori a quelli goduti presso l’impreso di provenienza” 6.1. Queste prime considerazioni della Corte d’appello non formano oggetto di nessuno dei motivi di ricorso. 7. Rispetto ad esse, come al seguito della motivazione dell’impugnata sentenza, si appalesa inammissibile il quarto motivo. In tale censura, la ricorrente addebita alla Corte territoriale di aver “omesso di esaminare la questione relativa all’inapplicabilità ai dedotti rapporti di lavoro delle garanzie previste dall’art. 2112 c.c.”. 7.1. Invero, la Corte territoriale, come già il primo giudice, non ha ritenuto che il fondamento accertato delle domande dei lavoratori risiedesse nelle previsioni di cui all’art. 2112 c.c. in base ad un trasferimento d’azienda (o di ramo di essa). 7.2. E’ pur vero che, come riferito in narrativa, gli attori avevano dedotto in primo grado che il loro “diritto al mantenimento del trattamento retributivo derivava anche dall’art. 2112 c.c. applicabile al caso di specie essendosi verificato nel passaggio dal precedente gestore alla resistente un trasferimento d’azienda”, e che la Confederazione quale appellante aveva, tra l’altro, sostenuto che il primo giudice non aveva motivato circa la sua eccezione di “inapplicabilità dell’art.2112 c.c. al caso di specie” (cfr. facciata 4 dell’impugnata sentenza). Tuttavia, anzitutto il dato che la Corte territoriale non si fosse espressa su tale punto di censura dell’attuale ricorrente, in ipotesi, doveva essere fatto valere, deducendo il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. a riguardo e la nullità della sentenza per tale ragione, quindi con il mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., e non certo in base alle ipotesi di cui ai n. 3) e 5) dell’art. 360, comma primo, cit., che per giunta la ricorrente richiama promiscuamente. 7.3. Ma, soprattutto, appare dirimente il rilievo sopra anticipato che la Corte di merito, al pari del Tribunale, ha ritenuto che i lavoratori istanti fossero stati anzitutto assunti dalla Confederazione attuale ricorrente, in virtù della c.d. clausola sociale contenuta nell’art. 7.2. del [OSCURATO:PERSONA] d’appalto intervenuto tra la ASL Benevento 1 e la stessa Confederazione (e non che fossero “transitati” in quest’ultima per effetto di un trasferimento d’azienda fra il gestore del medesimo servizio appaltato, già datore di lavoro dei suddetti, e la Confederazione, ex art. 2112 c.c.). Inoltre, i giudici del doppio grado nel merito hanno ritenuto che sempre e soltanto in base alla medesima clausola sociale (e non già ai sensi dell’art. 2112 cit.) fossero fondate le domande dei lavoratori circa il trattamento retributivo, secondo la loro principale prospettazione. E con ciò si spiega che la Corte di merito non abbia esaminato invece una questione, quale quella dell’applicabilità o meno al caso della disciplina di cui all’art. 2112 c.c., che atteneva ad una prospettazione subordinata o alternativa dei lavoratori. In definitiva, il quarto motivo di ricorso non risulta pertinente rispetto alla ratio decidendiin fatto e in diritto della Corte d’appello. 8. Passando a scrutinare gli ulteriori motivi di ricorso, si deve considerare che la Corte d’appello ha ritenuto che la clausola sociale, che ha visto contenuta nell’art. 7.2. del [OSCURATO:PERSONA] d’appalto sopra trascritto, avesse “natura di pattuizione in favore di terzi ex art. 1411 c.c. (cfr. Cass. civ.18860/2014)”. E anche questa considerazione della Corte non è censurata dalla ricorrente; e del resto tale inquadramento di clausole del genere corrisponde ad un risalente indirizzo di legittimità, anche di recente confermato, secondo il quale, la clausola di un capitolato d’appalto, “in base alla quale l’appaltatore assuma l’obbligo di applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi vigenti, si configura come un contratto a favore del terzo, che fa sorgere in capo ai lavoratori impiegati nella esecuzione delle opere appaltate un diritto soggettivo, nei confronti del datore di lavoro all’osservanza della contrattazione collettiva e nel quale l’interesse dello stipulante, richiesto dall’art. 1411, primo comma, c.c., è quello della pubblica amministrazione alla regolare esecuzione dei lavori, che sarebbe compromessa dalla litigiosità dei lavoratori, motivata da un loro trattamento meno favorevole di quello stabilito dalla contrattazione collettiva (Cass. n. 18686 del 2020 che richiama Cass. 5 giugno 1981, n. 3640; Cass. 21 dicembre 1991, n. 13834)” (così, da ultimo, nel § 43. di Cass., sez. lav., sent. 9.5.2025, n. 12276). 9. La Corte di merito ha ulteriormente considerato che la stessa clausola era “dal giudice di prime cure interpretata sulla base del suo tenore letterale, nella parte in cui garantisce ai lavoratori un trattamento economico non inferiore a quello di precedente godimento. L’odierna appellante contesta la motivazione del giudice di prime cure ritenendo che il richiamo contenuto nella clausola sociale al CCNL applicabile legittimi l’adozione del CCNL Misericordie recepito dalla stessa”, ed ha poi ritenuto non condivisibile tale assunto, nei termini censurati dalla ricorrente anzitutto nel secondo motivo. 9.1. In particolare, la ricorrente, dopo aver riportato il passaggio motivazionale contestato (v. facciate 18 e 19 del ricorso, che consta di fogli non numerati) ed il testo del già cit. art. 7.2. del [OSCURATO:PERSONA] di appalto (v. facciate 19-20 del ricorso), assume che: “Contrariamente a quanto assunto dalla sentenza impugnata, la disposizione individua testualmente ed espressamente quale limite al mantenimento del trattamento economico l’esigenza di rispettare il CCNL applicabile e, cioè, nella fattispecie, il CCNL Misericordie”. 10. Osserva, allora, il Collegio che la ricorrente nel secondo motivo, formulato con esclusivo riferimento al mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c. denuncia, peraltro, genericamente, anche un’anomalia motivazionale, in rubrica indicata come “contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza della motivazione” (il che doveva essere fatto valere in base alla differente ipotesi di cui all’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c.). 11. Sul terreno squisitamente interpretativo, poi, la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione di uno solo dei canoni ermeneutici legali, ossia, quello di cui all’art. 1362 c.c. 11.1. Ebbene, su questo piano, è agevole anzitutto rilevare che l’intero art. 7.2. del cit. Capitolato non fa alcun cenno, men che meno testuale ed espresso, al CCNL Misericordie. 12. Nel terzo motivo di ricorso, a proposito di quest’ultimo CCNL, la ricorrente imputa alla Corte d’appello che, “nel disporre l’applicazione del [OSCURATO:PERSONA] (per altro verso illegittima, per le ragioni di cui sopra), ha omesso di esaminare la questione relativa alla natura di “CCNL nazionale di lavoro” del CCNL Misericordie, espressamente dedotta ed eccepita dalla Confederazione nel giudizio di appello e, ancor prima, davanti al Tribunale di Benevento”. 12.1 Orbene, anche questo motivo, al pari del quarto, è inammissibile per non essere pertinente al ragionamento decisorio della Corte di merito. Com’è agevole riscontrare, infatti, l’intera motivazione della stessa (cfr. in particolare facciate dalla 6 alla 8) prescinde del tutto dalla natura del CCNL Misericordie: in altre parole, la ratio decidendi non si fonda sull’assunto, pur sostenuto dai lavoratori come si è visto, che tale fonte collettiva non avesse portata di CCNL, ma “di fatto, di contratto aziendale”. Invero, la Corte d’appello ha snodato il suo ragionamento su tutt’altro genere di considerazioni. 13. In particolare, proseguendo appunto nell’esame di tale itermotivazionale, la Corte ha ritenuto che il richiamo al CCNL “applicabile” contenuto nella clausola non possa che essere riferito al CCNL del settore inerente al servizio appaltato. Milita in tal senso in primis il richiamo al Contratto collettivo “applicabile” e non a quello applicato (dall’azienda), che non può che intendersi in termini generali – inerenti alla natura dell’attività oggetto dell’appalto –e non anche “soggettivi” . 13.1. E questi ulteriori rilievi sono senz’altro aderenti al tenore letterale dell’art. 7.2. del Capitolato laddove si riferisce al “rispetto del CCNL applicabile”, e non anche al CCNL “applicato”, senza peraltro riferire l’aggettivo “applicabile” ad alcun soggetto determinato (impresa o gruppo di imprese, in ipotesi); il che è senz’altro conforme al principale criterio esegetico legale di cui all’art. 1362, comma primo, c.c. 14. Parimenti condivisibile, allora, è l’opzione interpretativa della Corte di merito nella direzione di dare più preciso significato alla locuzione contrattuale “CCNL applicabile”, facendo ricorso al dato normativo di cui all’art. 118 d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). Innanzitutto, all’epoca della stipula di detto Capitolato (nell’anno 2014) era appunto vigente ancora il cit. d.lgs. n. 163/2006 e del resto proprio l’art. 7.2. del Capitolato faceva espresso riferimento a detto d.lgs., sia pure ai fini di quanto previsto dall’art. 69, comma 2, del decreto stesso. 14.1. E questa Corte più volte si è espressa sull’art. 118, comma 6, d.lgs. n. 163 del 2006, richiamato dalla Corte territoriale (che recita(va): “L’affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni”), per rilevare che, “in coerenza con detta previsione, l’obbligo specificato nel bando altro non costituisce se non mera esplicazione di quello legale concernente l’applicazione, da parte dell’affidataria, della disciplina economico-normativa stabilita nel contratto collettivo nazionale in vigore per il “settore” cui sia riferibile la prestazione del servizio oggetto del contratto medesimo (Cass. n. 6143 del 2019)” (così, più di recente, nel § 8.1. dellamotivazione di Cass. n. 22641/2024). 15. La Corte di merito ha, altresì, evidenziato che la disposizione di cui all’art. 118, comma 6, d.lgs. cit. era stata poi riproposta nel D.lgs. 50/2016 “codice dei contratti pubblici” (abrogativo della disciplina del 2006) , facendo riferimento in particolare a quanto previsto dall’art. 30, comma 4, del nuovo codice citato. Ed anche questa Corte di legittimità, da ultimo, ha considerato che l’art. 30, comma 4, d.lgs. n. 50/2016, fosse “disposizione di analogo tenore” a quello del previgente art. 118, comma 6, d.lgs. n. 163/2006 (cfr. § 7. e 8. della già cit. sent. n. 12276/2025 di questa Corte), vigente ratione temporis quando fu stipulato il capitolato recante la clausola sociale che rileva in causa. 15.1. [OSCURATO:PERSONA]. n. 12276/2025 aveva posto in luce che le cit. previsioni (quella del 2006 e quella del 2016), che impongono l’applicazione, ai lavoratori addetti ad un servizio oggetto di appalto o di subappalto, del trattamento economico e normativo non inferiore a quello dettato dal contratto collettivo “in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni” o il cui “ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto”, rispondono alla duplice esigenza: di evitare fenomeni di concorrenza sleale con sperequazioni al ribasso nelle operazioni di gara e di garantire ai lavoratori occupati nelle medesime attività, con le stesse mansioni e nella stessa zona, un trattamento paritario. Tale previsione mira ad evitare comportamenti delle imprese idonei ad alterare le regole concorrenziali e, allo stesso tempo, a salvaguardare la parità di trattamento tra lavoratori, garantendo a coloro che sono occupati nell’esecuzione di appalti e subappalti specifici standard di tutela reddituale e occupazionale appositamente individuati (così nel § 26. della motivazione). 15.2. Alla luce anche di questi ultimi principi di diritto, allora, risultano assolutamente condivisibili le osservazioni dei giudici di secondo grado per le quali: “Del resto l’obbligo di applicazione, da parte delle imprese partecipanti alle gare di appalti pubblici, dello stesso [OSCURATO:PERSONA] trova la sua ragion d’essere nell’esigenza di assicurare ai lavoratori impiegati nel servizio lo stesso trattamento retributivo a prescindere dalle modifiche, a latere datoriale, del rapporto di lavoro, e di garantire che la concorrenza tra le imprese non vada a discapito delle tutele dei lavoratori”. 16. E, in base a tali osservazioni, la Corte ha ritenuto “la evidente illegittimità della condotta dell’appellante di parametrare la retribuzione dei lavoratori impiegati nell’appalto ad un [OSCURATO:PERSONA] del tutto avulso dal settore di impiego dei dipendenti, dovendo, viceversa, ritenersi applicabile – in considerazione dell’oggetto dell’appalto (trasporto infermi per conto dell’[OSCURATO:PERSONA]) – il [OSCURATO:PERSONA] per il personale dipendente delle strutture sanitarie”. 16.1. Pure tali conclusioni tratte dalla Corte distrettuale circa il “CCNL applicabile” in relazione al precipuo “settore” che veniva nella specie in considerazione sono da condividere. Invero, nell’ambito del terzo motivo di ricorso (del quale s’è già chiarita l’inammissibilità ex se nei termini proposti), la Confederazione ricorrente si limita sostenere che il CCNL Misericordie risulta applicabile, per sua espressa previsione (art. 1, comma 1) non solo al personale della Confederazione e delle associazioni ad essa collegate, ma anche –più in generale – a tutte le “Associazioni di volontariato che ne sottoscrivano l’adesione” e ciò anche in assenza di un qualsiasi vincolo di affiliazione e/o appartenenza alla [OSCURATO:PERSONA] delle Misericordie d’Italia (così alla facciata 30 del ricorso). Neppure deduce, quindi, la ricorrente che detto CCNL Misericordie fosse riferibile al “settore” in cui rientrava l’esecuzione delle “prestazioni” oggetto di appalto, e tanto vale per tutti i motivi di ricorso. Non sostiene, in altre parole, che il CCNL Misericordie fosse una fonte collettiva “rivale” o “concorrente” con il [OSCURATO:PERSONA] nel suddetto settore. 17. Piuttosto, nell’ambito del secondo motivo, assume la ricorrente che l’applicazione del cit. CCNL Misericordie era stata dichiarata pienamente legittima dai Giudici amministrativi (TAR Campania e Consiglio di Stato) che si erano occupati di tale aspettonell’ambito della loro giurisdizione. 17.1. Osserva il Collegio che la ricorrente non considera che la Corte d’appello aveva tenuto conto delle relative argomentazioni dell’allora appellante, osservando, da un lato, che la sentenza della giustizia amministrativa cui si faceva riferimento non pareva opponibile ai dipendenti, che non erano parti del relativo giudizio, e, dall’altro, che “lo scrutinio del giudice amministrativo non è evidentemente esteso al trattamento stipendiale di fatto applicato ai dipendenti”. 18. Tornando, allora, al terreno dell’interpretazione della clausola sociale in questione, rileva il Collegio che essa, non si limita ad esigere il “rispetto del CCNL applicabile”, ma specifica che al personale dipendente ivi specificato, una volta utilizzato dalla ditta aggiudicataria, deve garantirsi “un inquadramento giuridico e un trattamento economico non inferiori rispetto a quelli goduti presso l’impresa di provenienza”. Pertanto, risultano incensurabili le ulteriori argomentazioni dei giudici d’appello in cui hanno rilevato che l’appellante non aveva dedotto “la conformità del trattamento stipendiale riconosciuto” ai lavoratori “con quello previsto dalla [OSCURATO:PERSONA] di settore” come in precedenza individuata dagli stessi giudici. 19. Così chiarita la correttezza della linea interpretativa seguita dalla Corte territoriale, può essere esaminato il primo motivo di ricorso, il cui scrutinio è sul piano logico-giuridico subordinato alla soluzione delle questioni in precedenza trattate. 20. Ebbene, tale prima censura è infondata. 21. In particolare, alcuna illegittima inversione dell’onere della prova è riscontrabile nell’impugnata sentenza, in violazione dell’art. 2697 c.c. 21.1. Difatti, la Corte ha considerato che l’allora appellante aveva sostenuto che l’onere della prova, circa il mantenimento dei livelli retributivi (in relazione alla retribuzione globale), “era a carico del lavoratore, che avrebbe dovuto dimostrare di percepire, presso il nuovo appaltatore, una retribuzione complessiva inferiore a quella erogata precedentemente”. Ma ha disatteso tale eccezione, osservando “che i lavoratori hanno allegato e provato che la paga oraria riconosciuta dal [OSCURATO:PERSONA] sanità privata, a parità di orario (36 ore su 6 giorni) e di numero di mensilità (13), era superiore alla paga oraria prevista dal CCNL Misericordie. L’onere di provare che, contrariamente a quanto dimostrato dagli appellati, con l’applicazione del CCNL Misericordie era stato mantenuto lo stesso livello retributivo e che a tal fine occorreva considerare tutte le somme a carattere retributivo percepite dagli appellati all’atto del cambio di appalto, ricade sulla parte che ha sollevato l’eccezione, quindi sulla Confederazione, che invece si è limitata a formulare un’eccezione generica, senza dimostrare quali somme avrebbero ricevuto i lavoratori in seguito al passaggio con il nuovo appaltatore che, nonostante la paga oraria inferiore, portava il livello retributivo complessivamente ricevuto a quello percepito sotto il precedente appaltatore. Pertanto anche tale eccezione va rigettata”. 21.2. Osserva allora il Collegio che tali passaggi motivazionali non sono, in realtà, considerati dalla ricorrente. In ogni caso, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, per la Corte di merito i lavoratori avevano assolto ai loro oneri, prima, di allegazione e, poi, di prova, nei termini su riferiti, sicché incombeva sulla datrice di lavoro convenuta l’onere di dimostrare il contrario di tanto, giudicando generica l’eccezione della stessa, anzitutto in termini di allegazione. 22. Infondatamente, perciò, la ricorrente nello stesso motivo assume che il ricorso ad una C.T.U. contabile fosse nella specie praticamente imposto ai giudici del doppio grado nel merito, laddove la decisione di ricorrere a tale mezzo istruttorio officioso è notoriamente affidata alla valutazione discrezionale del giudice di merito. 23. Inammissibilmente, infine, nello stesso primo motivo la ricorrente sollecita un diverso apprezzamento in ordine a ciò che avrebbe allegato e provato in precedenza (cfr. facciate 17 e 18 del ricorso). 24. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta, inoltre, al c.d. raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese processuali, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 6.000,00 p