CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2026
Cassazione n. 10146/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta che ha confermato la condanna dell'imputato per il concorso nel reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici di cui agli artt. 110, 479 - 476, comma 2, cod. pen. (capo 3); letta la memoria pervenuta in data 12 gennaio 2026 del difensore di fiducia, avv. G. D'ALESSANDRO, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che contesta la ritenuta configurabilità in capo al ricorrente della qualifica di pubblico ufficiale, non è manifestamente infondato; Rilevato che il reato contestato risulta estinto per intervenuta prescrizione in data 26/06/2025, maturata successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata, così determinata: - il termine massimo di prescrizione della fattispecie in contestazione è pari ad anni 12 e mesi 6 da farsi decorrere dal tempus commissi delicti, collocato in data 15/04/2012; - alla data così ottenuta, il 15/10/2024, vanno poi sommati i periodi di sospensione dei termini di prescrizione (pari a giorni 254) intervenuti dal 10/01/2024 al 07/02/2024 (per un totale di 28 giorni per legittimo impedimento del difensore), dal 07/02/2024 al 05/06/2024 (per un totale di 119 giorni per astensione dei difensori) e dal 05/06/2024 al 18/09/2024 (per un totale di 107 giorni per rinvio disposto su richiesta delle parti); In assenza di elementi che rendano evidenti i presupposti per un proscioglimento più favorevole ai sensi dell'art. 129 comma secondo cod. proc. pen., deve accedersi ad una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato risulta estinto per intervenuta prescrizione. Sul punto questa Corte a sezioni unite ha infatti evidenziato che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu ocu/i", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizio