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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40641/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il medesimo atto a firma del comune difensore, gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce ne ha confermato la condanna per il reato di tentata violenza privata commesso ai danni [OSCURATO:PERSONA] (capo 1); Considerato che il primo motivo di ricorso — che eccepisce l'intervenuta estinzione del reato per remissione della querela ex d.

Igs. n. 150 del 2022 — è manifestamente infondato perché, nella specie, il reato rimane procedibile di ufficio ex artt. 610, comma terzo in relazione all'art. 610 comma secondo e 339 cod. pen., trattandosi di fatto commesso da "più persone riunite"; Ritenuto che il secondo motivo, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato oggetto di addebito, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il medesimo atto a firma del comune difensore, gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce ne ha confermato la condanna per il reato di tentata violenza privata commesso ai danni [OSCURATO:PERSONA] (capo 1); Considerato che il primo motivo di ricorso — che eccepisce l'intervenuta estinzione del reato per remissione della querela ex d. Igs. n. 150 del 2022 — è manifestamente infondato perché, nella specie, il reato rimane procedibile di ufficio ex artt. 610, comma terzo in relazione all'art. 610 comma secondo e 339 cod. pen., trattandosi di fatto commesso da "più persone riunite"; Ritenuto che il secondo motivo, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato oggetto di addebito, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
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