CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 marzo 2019
Cassazione n. 34397/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30786/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo procuratore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - 2agZ contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - nonchè contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, da cui è rappresentato e difeso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 562/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata 1'11/3/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/7/2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza dell'11/3/2019 la Corte d'Appello di Catania, quale giudice del rinvio disposto da Cass. pen. n. 13799 del 2015, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Catania n. 1809/11, ha -per quanto ancora d'interesse in questa sede- ritenuto il Ministero della giustizia civilmente responsabile nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. per la condotta mantenuta dalla sig. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di dirigente Unep presso la sezione distaccata di Paternò del Tribunale di Catania, ravvisata integrare i reati di peculato continuato, truffa aggravata e falso. Ha peraltro confermato la pronunzia di rigetto della domanda della società [OSCURATO:SOCIETA]. di risarcimento dei conseguentemente lamentati danni - patrimoniali e non patrimoniali-, nel ravvisato difetto di prova dei medesimi. Avverso la suindicata decisione della corte di merito la società [OSCURATO:SOCIETA]. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso il Ministero della giustizia. L'altra intimata non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] Con il 10 motivo la ricorrente denunzia «omesso esame» di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all'art. 360, 10 co. n. 5, c.p.c. Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che, avendo nella specie provato che l'«Ufficiale giudiziario non provvide né a rimettere le somme incassate dai debitori ( circa euro 200.000,00 ) né a restituire i titoli di cui è documentata la consegna», la «causa del danno ( o della perdita ) è costituita ... proprio dalla sottrazione del titolo in sé, perché -per effetto della sottrazione o perdita del titolo- alla Banca viene preclusa la propria attività ed il recupero mediante la liquidazione dell'operazione nei confronti del cliente e/o creditore». Lamenta che «la sottrazione delle somme od appropriazione dei titoli è stata sufficiente a determinare il danno, a causa della oggettiva impossibilità di liquidare l'operazione per l'importo facciale dei titoli sottratti ovvero di euro 395.195,68, qualunque essa sia l'operazione bancaria di riferimento, l'anticipazione o sconto ovvero la domiciliazione dell'effetto cambiario, che non esclude il danno per la banca a differenza di quanto assunto e ritenuto dal giudice». Con il 2° e il 3° motivo denunzia violazione del giudicato interno nonché degli artt. 115, 116 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Si duole che la corte di merito abbia erroneamente valutato le emergenze del processo penale e violato il giudicato formatosi sulla pronunzia di condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, quantomeno nell'incontestato importo di euro 200.000,00, che la Pinzone ha ammesso di aver incassato dai debitori e di non aver versato agli istituti bancari. Lamenta che la corte di merito abbia erroneamente dato credito alla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA].Con il 40 motivo denunzia violazione degli artt. 112 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. e degli artt. 115, 116 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Si duole che la corte di merito non abbia fatto luogo alla valutazione equitativa del danno non patrimoniale da perdita di immagine. Con il 5° motivo denunzia violazione dell'art. 91 C.P.C., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Si duole che la corte di merito non abbia tenuto distinti gli importi del giudizio penale, ove era completamente vittoriosa, da quelli del giudizio di rinvio e abbia erroneamente esteso la sua soccombenza al 50% sulla base dell'esito finale del giudizio di rinvio. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati. All'esito del rinvio disposto da Cass. pen. n. 13799 del 2015 è rimasto nella specie accertato che con «condotte in atto fino a gennaio/febbraio 2008» l'odierna intimata Pinzone, [OSCURATO:PERSONA] presso la Sezione distaccata di Paternò del Tribunale di Catania, si è resa responsabile dei reati di peculato continuato («per essersi appropriata di titoli di credito ed effetti cambiari a lei contrassegnati per il protesto, di somme riscosse presso il locale ufficio postale a titolo di emolumenti di alcuni dipendenti, di somme trattenute su altri stipendi corrispondenti all'Irpef da versare, di diritti su atti propri dell'ufficio, di somme trattenute su altri stipendi corrispondenti all'Irpef da versare, di diritti su atti propri dell'ufficio, di somme da restituire agli utenti») e di truffa aggravata e falso ( «con la formazione di falsi modelli di pagamento per spese postali mai sostenute» ), per i quali è stata condannata alla pena della reclusione, con «le pertinenti pene accessorie». La domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza dei suindicati fatti dall'odierna ricorrente -costituitasi parte civile- proposta nei confronti dell'odierno controricorrente Ministero, è stata rigettata per difetto di prova. Diversamente da quanto dall'odierna ricorrente ( in particolare con il 2° motivo ) lamentato, relativamente alla «pronunzia di condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, quantomeno nell'incontestato importo di euro 200.000,00, che la Pinzone ha ammesso di aver incassato dai debitori e di non aver versato agli istituti bancari» non si è nella specie formato alcun giudicato. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr., da ultimo, Cass., 25/11/2021, n. 36638), anche a Sezioni Unite ( v., con riferimento all'art. 622 c.p.p., Cass., Sez. Un. penali, 28/1/2021, n. 22065 ), l'autonomia e la separatezza tra giudizio civile e giudizio penale dal complessivo sistema normativo comporta che venuta meno la ragione dell'attrazione dell'illecito civile nell'ambito della competenza del giudice penale la domanda risarcitoria venga esaminata secondo le regole dell'illecito aquiliano, dirette alla individuazione del soggetto responsabile ai fini civili su cui far gravare le conseguenze risarcitorie del danno verificatosi nella sfera della vittima, trattandosi di rinvio c.d. improprio e comportando la translatio judicii e la diversa regiudicanda un accertamento dei fatti rilevanti (ai soli fini risarcitori) regolato dai canoni sostanziali e processuali propri del giudizio civile, con potere in capo al giudice civile ( di rinvio ) di autonoma valutazione dei fatti accertati nel processo penale mediante l'applicazione dei criteri civilistici della prova, non essendo vincolato a quanto accertato dal giudice penale ed essendo libero di procedere autonomamente alla ricostruzione dei fatti e alla relativa valutazione facendo applicazione del criterio civilistico del "più probabile che non", in luogo di quello tipico del processo penale dell'alta probabilità logica, quanto all'accertamento del nesso di causalità, né essendo tenuto ad osservare lo statuto della prova penale, esso è pertanto libero di scegliere tra le varie risultanze probatorie quelle ritenute più idonee a formare il proprio convincimento e a sorreggere la motivazione. Formatosi il «giudicato agli effetti penali» è infatti «ragionevole che all'illecito civile tornino ad applicarsi le regole sue proprie, funzionali all'individuazione del soggetto su cui, secondo il sistema del diritto civile, far gravare il costo di un danno e non la sanzione penale: la natura autonoma del giudizio civile comporta conseguenze anche con riferimento all'individuazione delle regole processuali applicabili in tema di nesso causale e di prove, in ragione della diversa funzione della responsabilità civile e della responsabilità penale e dei diversi valori in gioco nei due sistemi di responsabilità» ( così Cass., Sez. Un. penali, 28/1/2021, n. 22065 ). A tale stregua, va pertanto ribadito il principio affermato da questa Corte in base al quale la condanna generica al risarcimento del danno, anche se contenuta in una sentenza penale, consiste in una mera declaratoria iuris e richiede il semplice accertamento della potenziale idoneità del fatto illecito a produrre conseguenze dannose o pregiudizievoli, a prescindere dall'esistenza e dalla misura del danno, il cui accertamento è riservato al giudice della liquidazione ( v. Cass., 16/12/2005, n. 27723; e, conformemente, da ultimo, Cass., 6/7/2022, n. 21402 ). La condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta infatti alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza -desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità- di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine all'an -in concreto- ed al quantum del danno da risarcire ( cfr. Cass., 6/7/2022, n. 21402; Cass., 14/2/2019, n. 4318 ). Ne consegue che resta salva nel giudizio di liquidazione del quantum la possibilità di esclusione della esistenza stessa di un danno collegato eziologicamente all'evento illecito ( v. Cass., 9/3/2018, n. 5660; Cass., 8/11/1994, n. 9261 ), sempre che nel pronunziare la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta il giudice penale ( o quello civile adito con una domanda di condanna generica ) non si sia limitato a statuire solo sulla potenzialità dannosa del fatto addebitato al soggetto condannato e sul nesso eziologico in astratto ma abbia accertato e statuito sull'esistenza in concreto di detto danno e del relativo nesso causale con il comportamento del soggetto danneggiato e questa statuizione non risulti impugnata per ultrapetizione ( v.Cass., 11/1/2001, n. 329, e, conformemente, Cass., 9/7/2009, n. 16113; Cass., 5/12/2011, n. 26021; Cass., 14/2/2019, n. 4318 ). Ogni affermazione della sentenza penale che non sia funzionale alla condanna generica è allora insuscettibile di acquistare autorità di giudicato e non impedisce che nel giudizio di liquidazione sia riconosciuta l'infondatezza della pretesa risarcitoria, ove si accerti che in realtà nessun danno, anche per profili diversi da quelli contemplati nel giudicato penale e da questo non esclusi (concernenti in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato: v. Cass., 27/8/2014, n. 18352), si sia in concreto verificato, o che quello esistente non sia eziologicamente ricollegabile al fatto illecito accertato in sede penale ( v. Cass., 16/12/2005, n. 27723; e, conformemente Cass., 19/4/2010, n. 9295 e Cass., 6/7/2022, n. 21402 ). Orbene, dei suindicati principi la corte di merito ha nell'impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione. In particolare là dove, nel dare atto che Cass. pen. n. 13799 del 2015 «ha espressamente investito il giudice del rinvio del compito di "individuare l'eventuale danno subito dalla parte civile" ed, in caso di positiva conclusione di tale accertamento, di quantificarlo», sicché «ogni accertamento relativo sia alla misura del danno che alla stessa esistenza del medesimo è rimesso al giudice della liquidazione», ha sottolineato che nella specie «la banca appellante, pur gravata dal relativo onere, non ha fornito alcun elemento di prova del fatto, dalla stessa più volte (ed infondatamente) definito "pacifico", che i rapporti sottesi ai titoli di credito di cui si discute fossero ricostruibili come anticipazione o sconto bancario ossia che si trattasse di rapporti nei quali la banca, comunque, rivestiva la posizione di diretta titolare del credito cartolarizzato, situazione questa che avrebbe reso, quanto meno, plausibile la configurazione del danno patrimoniale nei termini prospettati di perdita della provvista ( costituita dalle somme portate dai titoli di credito consegnati e non restituiti ) per il mancato esperimento della rivalsa dovuto all'impossibilità di riconsegnare ai clienti gli effetti insoluti». Nella parte in cui ha ritenuto del pari non provata la «domanda formulata dalla riassumente in via subordinata con cui si chiede che il danno patrimoniale patito dall'istituto di credito venga quantificato nella minor somma di euro 200.000,00, tale essendo l'importo di cui l'imputata ( in sede di interrogatorio al PM acquisito agli atti del processo penale ) ha ammesso di essersi appropriata da quegli obbligati che, alla presentazione del titolo, pagavano nelle mani dell'ufficiale giudiziario», al riguardo sottolineando che «nella misura in cui non è provata la natura del rapporto sottostante l'emissione dei titoli non restituiti, non provato rimane il danno subito dall'istituto di credito». Deve ulteriormente sottolinearsi come non possa in proposito riconoscersi invero pregio all'assunto dell'odierna ricorrente secondo cui «qualunque sia l'operazione bancaria -l'anticipazione o lo sconto effetti ovvero anche la mera domiciliazione dell'effetto cambiario presso la Banca al solo fine del pagamento ... la causa del danno ( o della perdita ) è costituita ... proprio dalla sottrazione del titolo in sé, perché ... alla Banca viene preclusa la propria attività ed il recupero mediante la liquidazione dell'operazione nei confronti del cliente e/o creditore», sicché la «sottrazione delle somme od appropriazione dei titoli è stata sufficiente a determinare il danno, a causa della oggettiva impossibilità di liquidare l'operazione per l'importo facciale dei titoli sottratti», dall'odierna ricorrente non risultando nemmeno dedotto ( in ossequio al requisito a pena d'inammissibilità prescritto all'art. 366, 10 co. n. 6, c.p.c. ) di avere allegato e provato che i clienti le abbiano richiesto il risarcimento dei danni in conseguenza della dedotta impossibilità di liquidare l'operazione per l'importo facciale dei titoli sottratti, difettando pertanto la prova stessa dell'an in concreto del danno patrimoniale, oltre che del danno non patrimoniale ( «anche dello stesso non è stata fornita alcuna prova, rivelandosi carente la stessa allegazione degli elementi di fatto sui quali si fonderebbe la dedotta lesione dell'immagine dell'istituto di credito nei rapporti con la clientela» ). Stante l'inconfigurabilità a tale stregua della «cosa giudicata » in ordine all'«esistenza del danno diretto subito dall'Istituto di Credito (quantomeno per l'importo di euro 200.000,00 di cui si è appropriato l'[OSCURATO:PERSONA] )», il 4° motivo rimane conseguentemente assorbito per difetto di rilevanza. Con particolare riferimento al 5° motivo va posto infine in rilievo che, diversamente da quanto dall'odierna ricorrente lamentato, la pronunzia in ordine alle spese risulta invero conforme al principio affermato da questa Corte, che va anche nel caso ribadito, in base al quale la cassazione di una sentenza travolge la statuizione sulle spese relativa ai precedenti gradi, sicché il giudice del giudizio di rinvio, investito del riesame della causa, deve rinnovare la decisione sulle spese con riguardo all'esito finale della lite, considerato globalmente e non in relazione alle singole fasi giudiziali (v. Cass., 9/10/2015, n. 20189; Cass., 29/3/2006, n. 7243; Cass., 16/4/1992, n. 4686; Cass., 29/5/1984, n. 3274. Cfr. anche, da ultimo, Cass., 19/10/2020, n. 22650). Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza. Non è viceversa a farsi luogo in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell'altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva. P.Q.M. L