CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 luglio 2022
Cassazione n. 26118/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31073-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimato – avverso la sentenza n. 232/2021 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 04/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Trento che, in riforma della decisione del Tribunale di Trento, aveva respinto la sua domanda contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannandola al pagamento di € 1.264,72 ed alla restituzione di € 2.000 ad [OSCURATO:PERSONA], oltre alla rifusione delle spese di lite dei due gradi; che, in particolare, [OSCURATO:SOCIETA] aveva richiesto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno, per l’esecuzione difettosa di opere relative all’ampliamento di una struttura alberghiera; che la convenuta, costituendosi, aveva negato l’esecuzione delle opere, appaltate dalla committente ad altre imprese, sicché era stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali titolari delle omonime imprese; che il Tribunale, in esito all’istruttoria, aveva ritenuto la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di Santi, condannando gli stessi al risarcimento dei danni; che la Corte territoriale ha motivato la propria decisione di riforma, sostenendo che gli elementi acquisiti all’istruttoria non avrebbero consentito di affermare che i lavori che avevano dato luogo alle anomalie lamentate fossero riconducibili ad [OSCURATO:PERSONA] e da questa al subappaltatore Santi; che [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito notificando distinti controricorsi, contenente quello del Santi altresì un ricorso incidentale condizionato, mentre è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA]; che, in prossimità dell’udienza, la società ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Considerato: che il ricorso è affidato ad un unico motivo; che [OSCURATO:SOCIETA]. assume l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 n 5) c.p.c., costituito dalla circostanza che le indicazioni costruttive ricevute dal Santi non erano pervenute dalla committente [OSCURATO:SOCIETA]., ma dal geometra di [OSCURATO:PERSONA]; che il motivo del ricorso principale è inammissibile; che la Corte distrettuale ha esaminato la circostanza di cui al ricorso affermando testualmente: “Con riguardo a quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA], egli ha cambiato versione, rispetto a quanto allegato in comparsa di risposta, dichiarando di aver eseguito i gocciolatoi su incarico di [OSCURATO:PERSONA]; ma essi, oltre a non essere previsti né nel progetto né nell’offerta [OSCURATO:PERSONA], non sono descritti nella contabilità e nelle fatture da lui emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Deve quindi ritenersi che egli abbia agito su incarico di [OSCURATO:SOCIETA]. Venendo alle deposizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] che hanno dichiarato di aver lavorato alle testate dei balconi, essi non hanno precisamente individuato il committente dei lavori, affermando di aver seguito non un progetto, ma le indicazioni del loro titolare. Quanto all’affermazione per cui erano seguiti dal geometra di [OSCURATO:PERSONA], essa va riferita ai lavori pacificamente eseguiti per conto di [OSCURATO:PERSONA] sulla copertura, ma non ai lavori delle scossaline perché, come dimostrato documentalmente, quelle scossaline non erano incluse nell’offerta e non sono state pagate da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]”; che, a tacer d’altro, la censura si traduce in una richiesta di revisione del giudizio di fatto e della valutazione delle risultanze istruttorie, già svolti in sede di merito; che non può costituire vizio della sentenza la difforme interpretazione rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U., n. 24148 del 25 ottobre 2013); che, in tema di ricorso per cassazione, lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, c.p.c., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis c.p.c. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti" (Sez. U, n. 7155 del 21 marzo 2017; Sez. 2, n. 29629 del 28 dicembre 2020); che il ricorso incidentale condizionato resta assorbito; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione delle spese processuali in favore dei controricorrenti costituiti, nella misura indicata in dispositivo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale, e condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di [OSCURATO:PERSONA] ti , in euro 4.000,00 (quattromila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, ed, in favore di [OSCURATO:PERSONA], in ulteriori euro 4.000,00 (quattromila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13