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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31985/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 8 febbraio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Firenze; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi del ricorso, con cui si contestano vizi di motivazione afferenti al travisamento della prova; alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., in relazione al mero richiamo - ai fini dell'abitualità della condotta - dei precedenti penali; al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risultano riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, in relazione alla pluralità e alla specificità dei precedenti penali specifici, e all'insussistenza di elementi da valorizzare ai fini della concessione delle dette attenuanti; considerato, inoltre, che il primo motivo, relativo all'asserito travisamento dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Firenze, che avrebbe concesso alla ricorrente la detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1, lett. a) della

I. n. 354/1975, tale per cui l'evasione sarebbe configurabile soltanto trascorse dodici ore dall'allontanamento, risulta manifestamente infondato, avendo il giudice d'appello evidenziato il contenuto dell'attestazione del casellario giudiziale ove risulta la concessione della detenzione domiciliare ex art. 47-ter,

I. n. 354/1975, motivazione non smentita da alcuna allegazione di segno contrario -- né in primo grado, né in sede di impugnazione e, tantomeno, in sede di legittimità - secondo cui nel caso di specie fosse stata applicata alla ricorrente la detenzione domiciliare speciale ex art. 47-quinquies, o di quella ex art. 47-ter, comma 1, lett. a),

I. n. 354/1975; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 8 febbraio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Firenze; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi del ricorso, con cui si contestano vizi di motivazione afferenti al travisamento della prova; alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., in relazione al mero richiamo - ai fini dell'abitualità della condotta - dei precedenti penali; al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risultano riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, in relazione alla pluralità e alla specificità dei precedenti penali specifici, e all'insussistenza di elementi da valorizzare ai fini della concessione delle dette attenuanti; considerato, inoltre, che il primo motivo, relativo all'asserito travisamento dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Firenze, che avrebbe concesso alla ricorrente la detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1, lett. a) della I. n. 354/1975, tale per cui l'evasione sarebbe configurabile soltanto trascorse dodici ore dall'allontanamento, risulta manifestamente infondato, avendo il giudice d'appello evidenziato il contenuto dell'attestazione del casellario giudiziale ove risulta la concessione della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, I. n. 354/1975, motivazione non smentita da alcuna allegazione di segno contrario -- né in primo grado, né in sede di impugnazione e, tantomeno, in sede di legittimità - secondo cui nel caso di specie fosse stata applicata alla ricorrente la detenzione domiciliare speciale ex art. 47-quinquies, o di quella ex art. 47-ter, comma 1, lett. a), I. n. 354/1975; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 31985/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris