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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 07132/2026

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:ORDINANZAsul ricorso 25266-2021 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., difesadall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso;- ricorrente -controcontroricorso;- controricorrente -avverso il [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del25/2/2026;1.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., già ammessa per lasomma di €. 7.000,00, ha proposto opposizione allo statopassivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., insistendo perl’ammissione del residuo credito, pari ad oltre €. 110.000,00.Numero re2gis tro generale 25266/2021Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 7132/2026Data pubblicazione 25/03/20261.2.

Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettatol’opposizione.1.3.

Il tribunale, in particolare, dopo aver rilevato che: -la domanda di ammissione era stata fondata sul contrattod’appalto con il quale società poi fallita, in data 30/3/2010,aveva commissionato all’opponente l’esecuzione dei lavori diristrutturazione di un capannone industriale; - il Fallimentoopposto aveva contestato tanto l’esistenza, quanto l’esecuzionedel contratto dedotto; ha ritenuto, per quanto ancora importa,che: - “il contratto allegato …, come eccepito dalla resistente”,è “privo di data certa” ed è, pertanto, inopponibile al curatoredel fallimento; - non può, inoltre, evincersi “dagli atti allegati lacircostanza, dedotta da parte opponente, secondo cui il Curatoreavrebbe riconosciuto l’esistenza del rapporto contrattuale(appalto del 30 marzo 2010)”.1.4.

Né, ha aggiunto il tribunale, possono essere utilizzatii documenti prodotti dall’opponente, e cioè “la fattura n. 24 del15 dicembre 2010, emessa per l’importo di euro 216.000,00,l’Estratto del registro Iva vendite ed il computo metrico del 15dicembre 2010, sottoscritto dalle parti”, posto che: - “le fatturenon sono di per sé idonee, in un giudizio a cognizione piena qualeè il presente, a fornire da sole la dimostrazione del credito,trattandosi di documenti unilateralmente formati dalla parteistante, i quali, in assenza della sottoscrizione del ricevente o dialtri riscontri esterni, nulla dicono circa l’intervenuta esecuzionedella prestazione ed il momento in cui la stessa è avvenuta”; -“il curatore, che agisce quale gestore del patrimonio del fallito,non può intendersi quale successore di quest’ultimo nei rapportid’impresa preesistenti e pertanto non è vincolato dalla prova delcredito che la controparte fornisca attraverso le proprie scritturecontabili”, come, nel caso in esame, l’estratto del “registro IVA”;Ric. 2021 n. 25266 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 25266/2021N3u mero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 7132/2026Data pubblicazione 25/03/2026- “la curatela resistente è da intendersi terzo estraneo alrapporto contrattuale intercorso fra la società fallita in bonis, conla conseguenza che il computo metrico, pur se sottoscritto daldirettore dei lavori, non è ad essa opponibile quale attoricognitivo di debito”; - nessun “oggettivo rilievo probatorio puòpoi essere ascritto alla scheda contabile” della società opponente“relativa all’esercizio 2013, trattandosi di atto di provenienzaesclusivamente di parte”.1.5.

Né, infine, ha concluso il tribunale, hanno rilievo letestimonianze raccolte in giudizio poiché non hanno consentito“di acquisire un quadro probatorio univoco con riguardo allededuzioni svolte da parte ricorrente, in particolare nonrinvenendosi corrispondenza tra il contratto di appalto allegatoed il contenuto delle prove testimoniali espletate”: - “mentrel’oggetto del contratto erano i “lavori di ristrutturazione” delcapannone industriale … con prezzo dell’appalto, convenuto acorpo, fissato in €. 216.000,00”, “i testimoni escussi”, invece,“hanno solo genericamente riferito di lavori di scavo e posa inopera di fondazioni”; - “delle ulteriori lavorazioni, indicate inricorso come eseguite (profilatura delle pareti e regolarizzazionedel fondo, realizzazione del vano scala, della scala e del vanoascensore, posa in opera di isolatori sismici, interro delleescavazioni, compreso l’avvicinamento e il compattamento astrati dei materiali impiegati e trasporto a rifiuto) e delleforniture di materiali (acciaio, isolatori sismici, calcestruzzo) nonv’è … prova”.1.6.

Il tribunale ha, quindi, rigettato l’opposizione.1.7. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con ricorso notificato il27/9/2021, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto.1.8. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Ric. 2021 n. 25266 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 25266/2021N4u mero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 7132/2026Data pubblicazione 25/03/20261.9.

Il Presidente, con decreto del 17/2/2025, haproposto la definizione del ricorso a norma dell’art. 380-bisc.p.c. in ragione della sua manifesta infondatezza.1.10.

La società ricorrente ha chiesto la decisione.1.11.

Fissata l’adunanza in camera di consiglio, le partihanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1.

Con il primo motivo, la ricorrente ha lamentato, anorma dell’art. 360 n. 4 c.p.c., che il tribunale, in violazione degliartt. 116 e 132 n. 4 c.p.c. nonché dell’art. 118 disp.att. c.p.c. edell’art. 111 Cost., ha, con motivazione manifestamente illogicae radicalmente contraddittoria, dapprima escluso l’utilizzabilitàdel contratto d’appalto, in quanto privo di data certa, ed ha, poi,contraddittoriamente utilizzato quello stesso contratto perdubitare della concludenza delle prove orali raccolte in giudizioin quanto incoerenti con il suo oggetto, costituito dai lavori diristrutturazione, i quali, d’altra parte, possono anche consisterein opere inerenti le fondazioni, onde determinarne ilconsolidamento e/o l’allargamento.2.2.

Con il secondo motivo, la ricorrente ha lamentato, anorma dell’art. 360 n. 5 c.p.c., che il tribunale ha ritenuto che itesti escussi avevano solo genericamente riferito di lavori discavo e posa in opera di fondazioni, mentre non v’era stataprova delle ulteriori lavorazioni che il ricorso aveva indicatocome eseguite e delle forniture di materiali, omettendo, tuttavia,di considerare che, in realtà, come emerge dalle dichiarazionirese, i testimoni avevano riferito che l’impresa opponente, oltrealle fondazioni, aveva anche provveduto alla posa in opera dellaghiaia, portando così a conclusione i lavori ad essa appaltati, eche, dopo la conclusione dei lavori, le parti li avevano verificatiRic. 2021 n. 25266 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero re5gis tro generale 25266/2021Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 7132/2026Data pubblicazione 25/03/2026in contraddittorio, redigendo in data 15/12/2010 un computometrico.2.3.

I motivi, da trattare congiuntamente, sonoinammissibili.2.4.

La ricorrente, infatti, come già rilevato dalPresidente, pur deducendo vizi di violazione di norme di leggesostanziale e processuale, ha lamentato, in sostanza, l’erronearicognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hannooperato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, ad ontadelle asserite emergenze delle stesse, hanno, in sostanza,escluso che l’opponente avesse eseguito i lavori diristrutturazione del capannone industriale che la società poifallita le avrebbe commissionato, come dalla stessa dedotto conla domanda di ammissione del credito al compenso pattuitoasseritamente maturato, a seguito di contratto d’appalto del30/3/2010.2.5.

Si tratta, tuttavia, di un accertamento che, essendoriservato al prudente apprezzamento del giudice di merito, puòessere censurato in sede di legittimità esclusivamente per il vizioconsistito, come stabilito dall’art. 360 n. 5 c.p.c., nell’avere ilgiudice di merito, in sede di ricostruzione della fattispecieconcreta, omesso del tutto l’esame (e cioè la “percezione”) diuno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenzarisulti per contro dal testo della pronuncia impugnata o (piùprobabilmente) dagli atti del processo, che siano stati oggetto didiscussione (e cioè controversi) tra le parti ed abbiano caratteredecisivo (cfr. Cass.

SU n. 8053 del 2014), nel senso,precisamente, che, ove percepiti, avrebbero senz’altro impostoal giudice di merito di ritenere sussistenti i fatti dedotti dallaparte ricorrente (e cioè la stipulazione del contratto d’appalto eRic. 2021 n. 25266 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 25266/2021N6u mero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 7132/2026Data pubblicazione 25/03/2026l’esecuzione dei relativi lavori) a fondamento della domanda odell’eccezione dalla stessa proposta.2.6.

Resta, pertanto, fermo (contrariamente a quantoritiene la ricorrente) che l’omesso esame di elementi istruttorinon integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivoqualora i fatti storici, rilevanti in causa (e cioè, nel caso inesame, l’effettiva esecuzione da parte dell’opponente dei lavoridi ristrutturazione asseritamente commissionati dalla società poifallita), siano stati comunque presi in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie (Cass.

SU n. 8053 e 8054 del 2014).2.7.

Il tribunale, invero, dopo aver valutato le provedocumentali e testimoniali raccolte in giudizio, ha preso inesame i fatti rilevanti (e cioè l’effettiva esecuzione dei lavoriasseritamente appaltati alla società opponente con il contrattodel 30/3/2010) ai fini della decisione sulla domanda proposta daquest’ultima (e cioè l’ammissione al passivo del credito alcompenso pattuito con il predetto contratto e maturato inragione della sua esecuzione) e, indicando le ragioni delconvincimento espresso in ordine agli stessi in modonient’affatto apparente, perplesso o contraddittorio, ha, insostanza, ritenuto che l’opponente non aveva eseguito i lavoriche la società poi fallita le aveva, a suo dire, commissionato conil contratto d’appalto dedotto a fondamento della domanda inquestione.2.8.

Ed una volta affermato, in fatto, (a mezzo di unapprezzamento che non è stato utilmente censurato conl’indicazione, in ricorso, a norma degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4c.p.c., di uno o più fatti storici controversi e decisivi che iltribunale, ancorché risultanti dagli atti del processo, avrebbe deltutto omesso di esaminare) che l’opponente non aveva eseguitoRic. 2021 n. 25266 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 25266/2021N7u mero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 7132/2026Data pubblicazione 25/03/2026i lavori che la società poi fallita le avrebbe commissionato conl’indicato contratto d’appalto, non si presta, evidentemente, acensure, per violazione di norme di legge, la decisione che iltribunale ha conseguentemente assunto, e cioè il rigetto delladomanda proposta dall’opponente in quanto volta, appunto,all’ammissione al passivo del credito al compenso maturato inforza del suddetto contratto e della sua esecuzione.3.

Il ricorso, per l’inammissibilità dei suoi motivi, è, a suavolta, inammissibile: e come tale dev’essere dichiarato.4.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.5.

La definizione del giudizio in conformità alla proposta didefinizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comporta,però, le conseguenze previste dal terzo comma di taledisposizione, e, dunque, a norma dell’art. 96, commi 3° e 4°,c.p.c., cui la stessa rinvia, la condanna della ricorrente: - alpagamento, in favore del controricorrente, di una sommaequitativamente determinata; - al pagamento, in favore dellacassa delle ammende, di una somma non inferiore ad €. 500,00e non superiore ad €. 5.000,00.6.

La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.Numero registro generale 25266/2021Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 7132/2026Data pubblicazione 25/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dai Magistrati: OggettoPASSIVO - [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] – [OSCURATO:PERSONA] - Rel.Consigliere - R.G.N. 25266/2021ROBERTO AMATORE - Consigliere -ha pronunciato la seguente:ORDINANZAsul ricorso 25266-2021 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., difesadall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso;- ricorrente -controcontroricorso;- controricorrente -avverso il [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del25/2/2026;1.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., già ammessa per lasomma di €. 7.000,00, ha proposto opposizione allo statopassivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., insistendo perl’ammissione del residuo credito, pari ad oltre €. 110.000,00.Numero re2gis tro generale 25266/2021Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 7132/2026Data pubblicazione 25/03/20261.2.

Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettatol’opposizione.1.3.

Il tribunale, in particolare, dopo aver rilevato che: -la domanda di ammissione era stata fondata sul contrattod’appalto con il quale società poi fallita, in data 30/3/2010,aveva commissionato all’opponente l’esecuzione dei lavori diristrutturazione di un capannone industriale; - il Fallimentoopposto aveva contestato tanto l’esistenza, quanto l’esecuzionedel contratto dedotto; ha ritenuto, per quanto ancora importa,che: - “il contratto allegato …, come eccepito dalla resistente”,è “privo di data certa” ed è, pertanto, inopponibile al curatoredel fallimento; - non può, inoltre, evincersi “dagli atti allegati lacircostanza, dedotta da parte opponente, secondo cui il Curatoreavrebbe riconosciuto l’esistenza del rapporto contrattuale(appalto del 30 marzo 2010)”.1.4.

Né, ha aggiunto il tribunale, possono essere utilizzatii documenti prodotti dall’opponente, e cioè “la fattura n. 24 del15 dicembre 2010, emessa per l’importo di euro 216.000,00,l’Estratto del registro Iva vendite ed il computo metrico del 15dicembre 2010, sottoscritto dalle parti”, posto che: - “le fatturenon sono di per sé idonee, in un giudizio a cognizione piena qualeè il presente, a fornire da sole la dimostrazione del credito,trattandosi di documenti unilateralmente formati dalla parteistante, i quali, in assenza della sottoscrizione del ricevente o dialtri riscontri esterni, nulla dicono circa l’intervenuta esecuzionedella prestazione ed il momento in cui la stessa è avvenuta”; -“il curatore, che agisce quale gestore del patrimonio del fallito,non può intendersi quale successore di quest’ultimo nei rapportid’impresa preesistenti e pertanto non è vincolato dalla prova delcredito che la controparte fornisca attraverso le proprie scritturecontabili”, come, nel caso in esame, l’estratto del “registro IVA”;Ric. 2021 n. 25266 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 25266/2021N3u mero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 7132/2026Data pubblicazione 25/03/2026- “la curatela resistente è da intendersi terzo estraneo alrapporto contrattuale intercorso fra la società fallita in bonis, conla conseguenza che il computo metrico, pur se sottoscritto daldirettore dei lavori, non è ad essa opponibile quale attoricognitivo di debito”; - nessun “oggettivo rilievo probatorio puòpoi essere ascritto alla scheda contabile” della società opponente“relativa all’esercizio 2013, trattandosi di atto di provenienzaesclusivamente di parte”.1.5.

Né, infine, ha concluso il tribunale, hanno rilievo letestimonianze raccolte in giudizio poiché non hanno consentito“di acquisire un quadro probatorio univoco con riguardo allededuzioni svolte da parte ricorrente, in particolare nonrinvenendosi corrispondenza tra il contratto di appalto allegatoed il contenuto delle prove testimoniali espletate”: - “mentrel’oggetto del contratto erano i “lavori di ristrutturazione” delcapannone industriale … con prezzo dell’appalto, convenuto acorpo, fissato in €. 216.000,00”, “i testimoni escussi”, invece,“hanno solo genericamente riferito di lavori di scavo e posa inopera di fondazioni”; - “delle ulteriori lavorazioni, indicate inricorso come eseguite (profilatura delle pareti e regolarizzazionedel fondo, realizzazione del vano scala, della scala e del vanoascensore, posa in opera di isolatori sismici, interro delleescavazioni, compreso l’avvicinamento e il compattamento astrati dei materiali impiegati e trasporto a rifiuto) e delleforniture di materiali (acciaio, isolatori sismici, calcestruzzo) nonv’è … prova”.1.6.

Il tribunale ha, quindi, rigettato l’opposizione.1.7. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con ricorso notificato il27/9/2021, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto.1.8. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Ric. 2021 n. 25266 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 25266/2021N4u mero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 7132/2026Data pubblicazione 25/03/20261.9.

Il Presidente, con decreto del 17/2/2025, haproposto la definizione del ricorso a norma dell’art. 380-bisc.p.c. in ragione della sua manifesta infondatezza.1.10.

La società ricorrente ha chiesto la decisione.1.11.

Fissata l’adunanza in camera di consiglio, le partihanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1.

Con il primo motivo, la ricorrente ha lamentato, anorma dell’art. 360 n. 4 c.p.c., che il tribunale, in violazione degliartt. 116 e 132 n. 4 c.p.c. nonché dell’art. 118 disp.att. c.p.c. edell’art. 111 Cost., ha, con motivazione manifestamente illogicae radicalmente contraddittoria, dapprima escluso l’utilizzabilitàdel contratto d’appalto, in quanto privo di data certa, ed ha, poi,contraddittoriamente utilizzato quello stesso contratto perdubitare della concludenza delle prove orali raccolte in giudizioin quanto incoerenti con il suo oggetto, costituito dai lavori diristrutturazione, i quali, d’altra parte, possono anche consisterein opere inerenti le fondazioni, onde determinarne ilconsolidamento e/o l’allargamento.2.2.

Con il secondo motivo, la ricorrente ha lamentato, anorma dell’art. 360 n. 5 c.p.c., che il tribunale ha ritenuto che itesti escussi avevano solo genericamente riferito di lavori discavo e posa in opera di fondazioni, mentre non v’era stataprova delle ulteriori lavorazioni che il ricorso aveva indicatocome eseguite e delle forniture di materiali, omettendo, tuttavia,di considerare che, in realtà, come emerge dalle dichiarazionirese, i testimoni avevano riferito che l’impresa opponente, oltrealle fondazioni, aveva anche provveduto alla posa in opera dellaghiaia, portando così a conclusione i lavori ad essa appaltati, eche, dopo la conclusione dei lavori, le parti li avevano verificatiRic. 2021 n. 25266 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero re5gis tro generale 25266/2021Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 7132/2026Data pubblicazione 25/03/2026in contraddittorio, redigendo in data 15/12/2010 un computometrico.2.3.

I motivi, da trattare congiuntamente, sonoinammissibili.2.4.

La ricorrente, infatti, come già rilevato dalPresidente, pur deducendo vizi di violazione di norme di leggesostanziale e processuale, ha lamentato, in sostanza, l’erronearicognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hannooperato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, ad ontadelle asserite emergenze delle stesse, hanno, in sostanza,escluso che l’opponente avesse eseguito i lavori diristrutturazione del capannone industriale che la società poifallita le avrebbe commissionato, come dalla stessa dedotto conla domanda di ammissione del credito al compenso pattuitoasseritamente maturato, a seguito di contratto d’appalto del30/3/2010.2.5.

Si tratta, tuttavia, di un accertamento che, essendoriservato al prudente apprezzamento del giudice di merito, puòessere censurato in sede di legittimità esclusivamente per il vizioconsistito, come stabilito dall’art. 360 n. 5 c.p.c., nell’avere ilgiudice di merito, in sede di ricostruzione della fattispecieconcreta, omesso del tutto l’esame (e cioè la “percezione”) diuno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenzarisulti per contro dal testo della pronuncia impugnata o (piùprobabilmente) dagli atti del processo, che siano stati oggetto didiscussione (e cioè controversi) tra le parti ed abbiano caratteredecisivo (cfr. Cass.

SU n. 8053 del 2014), nel senso,precisamente, che, ove percepiti, avrebbero senz’altro impostoal giudice di merito di ritenere sussistenti i fatti dedotti dallaparte ricorrente (e cioè la stipulazione del contratto d’appalto eRic. 2021 n. 25266 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 25266/2021N6u mero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 7132/2026Data pubblicazione 25/03/2026l’esecuzione dei relativi lavori) a fondamento della domanda odell’eccezione dalla stessa proposta.2.6.

Resta, pertanto, fermo (contrariamente a quantoritiene la ricorrente) che l’omesso esame di elementi istruttorinon integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivoqualora i fatti storici, rilevanti in causa (e cioè, nel caso inesame, l’effettiva esecuzione da parte dell’opponente dei lavoridi ristrutturazione asseritamente commissionati dalla società poifallita), siano stati comunque presi in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie (Cass.

SU n. 8053 e 8054 del 2014).2.7.

Il tribunale, invero, dopo aver valutato le provedocumentali e testimoniali raccolte in giudizio, ha preso inesame i fatti rilevanti (e cioè l’effettiva esecuzione dei lavoriasseritamente appaltati alla società opponente con il contrattodel 30/3/2010) ai fini della decisione sulla domanda proposta daquest’ultima (e cioè l’ammissione al passivo del credito alcompenso pattuito con il predetto contratto e maturato inragione della sua esecuzione) e, indicando le ragioni delconvincimento espresso in ordine agli stessi in modonient’affatto apparente, perplesso o contraddittorio, ha, insostanza, ritenuto che l’opponente non aveva eseguito i lavoriche la società poi fallita le aveva, a suo dire, commissionato conil contratto d’appalto dedotto a fondamento della domanda inquestione.2.8.

Ed una volta affermato, in fatto, (a mezzo di unapprezzamento che non è stato utilmente censurato conl’indicazione, in ricorso, a norma degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4c.p.c., di uno o più fatti storici controversi e decisivi che iltribunale, ancorché risultanti dagli atti del processo, avrebbe deltutto omesso di esaminare) che l’opponente non aveva eseguitoRic. 2021 n. 25266 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 25266/2021N7u mero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 7132/2026Data pubblicazione 25/03/2026i lavori che la società poi fallita le avrebbe commissionato conl’indicato contratto d’appalto, non si presta, evidentemente, acensure, per violazione di norme di legge, la decisione che iltribunale ha conseguentemente assunto, e cioè il rigetto delladomanda proposta dall’opponente in quanto volta, appunto,all’ammissione al passivo del credito al compenso maturato inforza del suddetto contratto e della sua esecuzione.3.

Il ricorso, per l’inammissibilità dei suoi motivi, è, a suavolta, inammissibile: e come tale dev’essere dichiarato.4.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.5.

La definizione del giudizio in conformità alla proposta didefinizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comporta,però, le conseguenze previste dal terzo comma di taledisposizione, e, dunque, a norma dell’art. 96, commi 3° e 4°,c.p.c., cui la stessa rinvia, la condanna della ricorrente: - alpagamento, in favore del controricorrente, di una sommaequitativamente determinata; - al pagamento, in favore dellacassa delle ammende, di una somma non inferiore ad €. 500,00e non superiore ad €. 5.000,00.6.

La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.

P.Q.MLa Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso;condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spesedel giudizio, che liquida in €. 7.200,00, di cui €. 200,00 perRic. 2021 n. 25266 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 25266/2021N8u mero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 7132/2026Data pubblicazione 25/03/2026esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del15%; condanna la ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, di una somma equitativamente determinata,che liquida in €. 7.000,00; condanna la ricorrente al pagamento,in favore della cassa delle ammende, della somma di €.2.500,00; dà atto che sussistono i presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 25 febbraio 2026.Il PresidenteRic. 2021 n. 25266 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026P.Q.MLa Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso;condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spesedel giudizio, che liquida in €. 7.200,00, di cui €. 200,00 perRic. 2021 n. 25266 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 25266/2021N8u mero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 7132/2026Data pubblicazione 25/03/2026esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del15%; condanna la ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, di una somma equitativamente determinata,che liquida in €. 7.000,00; condanna la ricorrente al pagamento,in favore della cassa delle ammende, della somma di €.2.500,00; dà atto che sussistono i presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 25 febbraio 2026.Il PresidenteRic. 2021 n. 25266 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:ORDINANZAsul ricorso 25266-2021 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., difesadall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso;- ricorrente -controcontroricorso;- controricorrente -avverso il [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del25/2/2026;1.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., già ammessa per lasomma di €. 7.000,00, ha proposto opposizione allo statopassivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., insistendo perl’ammissione del residuo credito, pari ad oltre €. 110.000,00.Numero re2gis tro generale 25266/2021Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 7132/2026Data pubblicazione 25/03/20261.2. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettatol’opposizione.1.3. Il tribunale, in particolare, dopo aver rilevato che: -la domanda di ammissione era stata fondata sul contrattod’appalto con il quale società poi fallita, in data 30/3/2010,aveva commissionato all’opponente l’esecuzione dei lavori diristrutturazione di un capannone industriale; - il Fallimentoopposto aveva contestato tanto l’esistenza, quanto l’esecuzionedel contratto dedotto; ha ritenuto, per quanto ancora importa,che: - “il contratto allegato …, come eccepito dalla resistente”,è “privo di data certa” ed è, pertanto, inopponibile al curatoredel fallimento; - non può, inoltre, evincersi “dagli atti allegati lacircostanza, dedotta da parte opponente, secondo cui il Curatoreavrebbe riconosciuto l’esistenza del rapporto contrattuale(appalto del 30 marzo 2010)”.1.4. Né, ha aggiunto il tribunale, possono essere utilizzatii documenti prodotti dall’opponente, e cioè “la fattura n. 24 del15 dicembre 2010, emessa per l’importo di euro 216.000,00,l’Estratto del registro Iva vendite ed il computo metrico del 15dicembre 2010, sottoscritto dalle parti”, posto che: - “le fatturenon sono di per sé idonee, in un giudizio a cognizione piena qualeè il presente, a fornire da sole la dimostrazione del credito,trattandosi di documenti unilateralmente formati dalla parteistante, i quali, in assenza della sottoscrizione del ricevente o dialtri riscontri esterni, nulla dicono circa l’intervenuta esecuzionedella prestazione ed il momento in cui la stessa è avvenuta”; -“il curatore, che agisce quale gestore del patrimonio del fallito,non può intendersi quale successore di quest’ultimo nei rapportid’impresa preesistenti e pertanto non è vincolato dalla prova delcredito che la controparte fornisca attraverso le proprie scritturecontabili”, come, nel caso in esame, l’estratto del “registro IVA”;Ric. 2021 n. 25266 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 25266/2021N3u mero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 7132/2026Data pubblicazione 25/03/2026- “la curatela resistente è da intendersi terzo estraneo alrapporto contrattuale intercorso fra la società fallita in bonis, conla conseguenza che il computo metrico, pur se sottoscritto daldirettore dei lavori, non è ad essa opponibile quale attoricognitivo di debito”; - nessun “oggettivo rilievo probatorio puòpoi essere ascritto alla scheda contabile” della società opponente“relativa all’esercizio 2013, trattandosi di atto di provenienzaesclusivamente di parte”.1.5. Né, infine, ha concluso il tribunale, hanno rilievo letestimonianze raccolte in giudizio poiché non hanno consentito“di acquisire un quadro probatorio univoco con riguardo allededuzioni svolte da parte ricorrente, in particolare nonrinvenendosi corrispondenza tra il contratto di appalto allegatoed il contenuto delle prove testimoniali espletate”: - “mentrel’oggetto del contratto erano i “lavori di ristrutturazione” delcapannone industriale … con prezzo dell’appalto, convenuto acorpo, fissato in €. 216.000,00”, “i testimoni escussi”, invece,“hanno solo genericamente riferito di lavori di scavo e posa inopera di fondazioni”; - “delle ulteriori lavorazioni, indicate inricorso come eseguite (profilatura delle pareti e regolarizzazionedel fondo, realizzazione del vano scala, della scala e del vanoascensore, posa in opera di isolatori sismici, interro delleescavazioni, compreso l’avvicinamento e il compattamento astrati dei materiali impiegati e trasporto a rifiuto) e delleforniture di materiali (acciaio, isolatori sismici, calcestruzzo) nonv’è … prova”.1.6. Il tribunale ha, quindi, rigettato l’opposizione.1.7. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con ricorso notificato il27/9/2021, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto.1.8. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Ric. 2021 n. 25266 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 25266/2021N4u mero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 7132/2026Data pubblicazione 25/03/20261.9. Il Presidente, con decreto del 17/2/2025, haproposto la definizione del ricorso a norma dell’art. 380-bisc.p.c. in ragione della sua manifesta infondatezza.1.10. La società ricorrente ha chiesto la decisione.1.11. Fissata l’adunanza in camera di consiglio, le partihanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. Con  il primo motivo, la ricorrente ha lamentato, anorma dell’art. 360 n. 4 c.p.c., che il tribunale, in violazione degliartt. 116 e 132 n. 4 c.p.c. nonché dell’art. 118 disp.att. c.p.c. edell’art. 111 Cost., ha, con motivazione manifestamente illogicae radicalmente contraddittoria, dapprima escluso l’utilizzabilitàdel contratto d’appalto, in quanto privo di data certa, ed ha, poi,contraddittoriamente utilizzato quello stesso contratto perdubitare della concludenza delle prove orali raccolte in giudizioin quanto incoerenti con il suo oggetto, costituito dai lavori diristrutturazione, i quali, d’altra parte, possono anche consisterein opere inerenti le fondazioni, onde determinarne ilconsolidamento e/o l’allargamento.2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente ha lamentato, anorma dell’art. 360 n. 5 c.p.c., che il tribunale ha ritenuto che itesti escussi avevano solo genericamente riferito di lavori discavo e posa in opera di fondazioni, mentre non v’era stataprova delle ulteriori lavorazioni che il ricorso aveva indicatocome eseguite e delle forniture di materiali, omettendo, tuttavia,di considerare che, in realtà, come emerge dalle dichiarazionirese, i testimoni avevano riferito che l’impresa opponente, oltrealle fondazioni, aveva anche provveduto alla posa in opera dellaghiaia, portando così a conclusione i lavori ad essa appaltati, eche, dopo la conclusione dei lavori, le parti li avevano verificatiRic. 2021 n. 25266 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero re5gis tro generale 25266/2021Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 7132/2026Data pubblicazione 25/03/2026in contraddittorio, redigendo in data 15/12/2010 un computometrico.2.3. I motivi, da trattare congiuntamente, sonoinammissibili.2.4. La ricorrente, infatti, come già rilevato dalPresidente, pur deducendo vizi di violazione di norme di leggesostanziale e processuale, ha lamentato, in sostanza, l’erronearicognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hannooperato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, ad ontadelle asserite emergenze delle stesse, hanno, in sostanza,escluso che l’opponente avesse eseguito i lavori diristrutturazione del capannone industriale che la società poifallita le avrebbe commissionato, come dalla stessa dedotto conla domanda di ammissione del credito al compenso pattuitoasseritamente maturato, a seguito di contratto d’appalto del30/3/2010.2.5. Si tratta, tuttavia, di un accertamento che, essendoriservato al prudente apprezzamento del giudice di merito, puòessere censurato in sede di legittimità esclusivamente per il vizioconsistito, come stabilito dall’art. 360 n. 5 c.p.c., nell’avere ilgiudice di merito, in sede di ricostruzione della fattispecieconcreta, omesso del tutto l’esame (e cioè la “percezione”) diuno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenzarisulti per contro dal testo della pronuncia impugnata o (piùprobabilmente) dagli atti del processo, che siano stati oggetto didiscussione (e cioè controversi) tra le parti ed abbiano caratteredecisivo (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014), nel senso,precisamente, che, ove percepiti, avrebbero senz’altro impostoal giudice di merito di ritenere sussistenti i fatti dedotti dallaparte ricorrente (e cioè la stipulazione del contratto d’appalto eRic. 2021 n. 25266 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 25266/2021N6u mero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 7132/2026Data pubblicazione 25/03/2026l’esecuzione dei relativi lavori) a fondamento della domanda odell’eccezione dalla stessa proposta.2.6. Resta, pertanto, fermo (contrariamente a quantoritiene la ricorrente) che l’omesso esame di elementi istruttorinon integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivoqualora i fatti storici, rilevanti in causa (e cioè, nel caso inesame, l’effettiva esecuzione da parte dell’opponente dei lavoridi ristrutturazione asseritamente commissionati dalla società poifallita), siano stati comunque presi in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie (Cass. SU n. 8053 e 8054 del 2014).2.7. Il tribunale, invero, dopo aver valutato le provedocumentali e testimoniali raccolte in giudizio, ha preso inesame i fatti rilevanti (e cioè l’effettiva esecuzione dei lavoriasseritamente appaltati alla società opponente con il contrattodel 30/3/2010) ai fini della decisione sulla domanda proposta daquest’ultima (e cioè l’ammissione al passivo del credito alcompenso pattuito con il predetto contratto e maturato inragione della sua esecuzione) e, indicando le ragioni delconvincimento espresso in ordine agli stessi in modonient’affatto apparente, perplesso o contraddittorio, ha, insostanza, ritenuto che l’opponente non aveva eseguito i lavoriche la società poi fallita le aveva, a suo dire, commissionato conil contratto d’appalto dedotto a fondamento della domanda inquestione.2.8. Ed una volta affermato, in fatto, (a mezzo di unapprezzamento che non è stato utilmente censurato conl’indicazione, in ricorso, a norma degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4c.p.c., di uno o più fatti storici controversi e decisivi che iltribunale, ancorché risultanti dagli atti del processo, avrebbe deltutto omesso di esaminare) che l’opponente non aveva eseguitoRic. 2021 n. 25266 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 25266/2021N7u mero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 7132/2026Data pubblicazione 25/03/2026i lavori che la società poi fallita le avrebbe commissionato conl’indicato contratto d’appalto, non si presta, evidentemente, acensure, per violazione di norme di  legge, la decisione che iltribunale ha conseguentemente assunto, e cioè il rigetto delladomanda proposta dall’opponente in quanto volta, appunto,all’ammissione al passivo del credito al compenso maturato inforza del suddetto contratto e della sua esecuzione.3. Il ricorso, per l’inammissibilità dei suoi motivi, è, a suavolta, inammissibile: e come tale dev’essere dichiarato.4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.5. La definizione del giudizio in conformità alla proposta didefinizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comporta,però, le conseguenze previste dal terzo comma di taledisposizione, e, dunque, a norma dell’art. 96, commi 3° e 4°,c.p.c., cui la stessa rinvia, la condanna della ricorrente: - alpagamento, in favore del controricorrente, di una sommaequitativamente determinata; -  al pagamento, in favore dellacassa delle ammende, di una somma non inferiore ad €. 500,00e non superiore ad €. 5.000,00.6. La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.Numero registro generale 25266/2021Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 7132/2026Data pubblicazione 25/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dai Magistrati: OggettoPASSIVO - [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] – [OSCURATO:PERSONA] - Rel.Consigliere - R.G.N. 25266/2021ROBERTO AMATORE - Consigliere -ha pronunciato la seguente:ORDINANZAsul ricorso 25266-2021 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., difesadall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso;- ricorrente -controcontroricorso;- controricorrente -avverso il [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del25/2/2026;1.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., già ammessa per lasomma di €. 7.000,00, ha proposto opposizione allo statopassivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., insistendo perl’ammissione del residuo credito, pari ad oltre €. 110.000,00.Numero re2gis tro generale 25266/2021Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 7132/2026Data pubblicazione 25/03/20261.2. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettatol’opposizione.1.3. Il tribunale, in particolare, dopo aver rilevato che: -la domanda di ammissione era stata fondata sul contrattod’appalto con il quale società poi fallita, in data 30/3/2010,aveva commissionato all’opponente l’esecuzione dei lavori diristrutturazione di un capannone industriale; - il Fallimentoopposto aveva contestato tanto l’esistenza, quanto l’esecuzionedel contratto dedotto; ha ritenuto, per quanto ancora importa,che: - “il contratto allegato …, come eccepito dalla resistente”,è “privo di data certa” ed è, pertanto, inopponibile al curatoredel fallimento; - non può, inoltre, evincersi “dagli atti allegati lacircostanza, dedotta da parte opponente, secondo cui il Curatoreavrebbe riconosciuto l’esistenza del rapporto contrattuale(appalto del 30 marzo 2010)”.1.4. Né, ha aggiunto il tribunale, possono essere utilizzatii documenti prodotti dall’opponente, e cioè “la fattura n. 24 del15 dicembre 2010, emessa per l’importo di euro 216.000,00,l’Estratto del registro Iva vendite ed il computo metrico del 15dicembre 2010, sottoscritto dalle parti”, posto che: - “le fatturenon sono di per sé idonee, in un giudizio a cognizione piena qualeè il presente, a fornire da sole la dimostrazione del credito,trattandosi di documenti unilateralmente formati dalla parteistante, i quali, in assenza della sottoscrizione del ricevente o dialtri riscontri esterni, nulla dicono circa l’intervenuta esecuzionedella prestazione ed il momento in cui la stessa è avvenuta”; -“il curatore, che agisce quale gestore del patrimonio del fallito,non può intendersi quale successore di quest’ultimo nei rapportid’impresa preesistenti e pertanto non è vincolato dalla prova delcredito che la controparte fornisca attraverso le proprie scritturecontabili”, come, nel caso in esame, l’estratto del “registro IVA”;Ric. 2021 n. 25266 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 25266/2021N3u mero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 7132/2026Data pubblicazione 25/03/2026- “la curatela resistente è da intendersi terzo estraneo alrapporto contrattuale intercorso fra la società fallita in bonis, conla conseguenza che il computo metrico, pur se sottoscritto daldirettore dei lavori, non è ad essa opponibile quale attoricognitivo di debito”; - nessun “oggettivo rilievo probatorio puòpoi essere ascritto alla scheda contabile” della società opponente“relativa all’esercizio 2013, trattandosi di atto di provenienzaesclusivamente di parte”.1.5. Né, infine, ha concluso il tribunale, hanno rilievo letestimonianze raccolte in giudizio poiché non hanno consentito“di acquisire un quadro probatorio univoco con riguardo allededuzioni svolte da parte ricorrente, in particolare nonrinvenendosi corrispondenza tra il contratto di appalto allegatoed il contenuto delle prove testimoniali espletate”: - “mentrel’oggetto del contratto erano i “lavori di ristrutturazione” delcapannone industriale … con prezzo dell’appalto, convenuto acorpo, fissato in €. 216.000,00”, “i testimoni escussi”, invece,“hanno solo genericamente riferito di lavori di scavo e posa inopera di fondazioni”; - “delle ulteriori lavorazioni, indicate inricorso come eseguite (profilatura delle pareti e regolarizzazionedel fondo, realizzazione del vano scala, della scala e del vanoascensore, posa in opera di isolatori sismici, interro delleescavazioni, compreso l’avvicinamento e il compattamento astrati dei materiali impiegati e trasporto a rifiuto) e delleforniture di materiali (acciaio, isolatori sismici, calcestruzzo) nonv’è … prova”.1.6. Il tribunale ha, quindi, rigettato l’opposizione.1.7. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con ricorso notificato il27/9/2021, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto.1.8. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Ric. 2021 n. 25266 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 25266/2021N4u mero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 7132/2026Data pubblicazione 25/03/20261.9. Il Presidente, con decreto del 17/2/2025, haproposto la definizione del ricorso a norma dell’art. 380-bisc.p.c. in ragione della sua manifesta infondatezza.1.10. La società ricorrente ha chiesto la decisione.1.11. Fissata l’adunanza in camera di consiglio, le partihanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. Con  il primo motivo, la ricorrente ha lamentato, anorma dell’art. 360 n. 4 c.p.c., che il tribunale, in violazione degliartt. 116 e 132 n. 4 c.p.c. nonché dell’art. 118 disp.att. c.p.c. edell’art. 111 Cost., ha, con motivazione manifestamente illogicae radicalmente contraddittoria, dapprima escluso l’utilizzabilitàdel contratto d’appalto, in quanto privo di data certa, ed ha, poi,contraddittoriamente utilizzato quello stesso contratto perdubitare della concludenza delle prove orali raccolte in giudizioin quanto incoerenti con il suo oggetto, costituito dai lavori diristrutturazione, i quali, d’altra parte, possono anche consisterein opere inerenti le fondazioni, onde determinarne ilconsolidamento e/o l’allargamento.2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente ha lamentato, anorma dell’art. 360 n. 5 c.p.c., che il tribunale ha ritenuto che itesti escussi avevano solo genericamente riferito di lavori discavo e posa in opera di fondazioni, mentre non v’era stataprova delle ulteriori lavorazioni che il ricorso aveva indicatocome eseguite e delle forniture di materiali, omettendo, tuttavia,di considerare che, in realtà, come emerge dalle dichiarazionirese, i testimoni avevano riferito che l’impresa opponente, oltrealle fondazioni, aveva anche provveduto alla posa in opera dellaghiaia, portando così a conclusione i lavori ad essa appaltati, eche, dopo la conclusione dei lavori, le parti li avevano verificatiRic. 2021 n. 25266 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero re5gis tro generale 25266/2021Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 7132/2026Data pubblicazione 25/03/2026in contraddittorio, redigendo in data 15/12/2010 un computometrico.2.3. I motivi, da trattare congiuntamente, sonoinammissibili.2.4. La ricorrente, infatti, come già rilevato dalPresidente, pur deducendo vizi di violazione di norme di leggesostanziale e processuale, ha lamentato, in sostanza, l’erronearicognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hannooperato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, ad ontadelle asserite emergenze delle stesse, hanno, in sostanza,escluso che l’opponente avesse eseguito i lavori diristrutturazione del capannone industriale che la società poifallita le avrebbe commissionato, come dalla stessa dedotto conla domanda di ammissione del credito al compenso pattuitoasseritamente maturato, a seguito di contratto d’appalto del30/3/2010.2.5. Si tratta, tuttavia, di un accertamento che, essendoriservato al prudente apprezzamento del giudice di merito, puòessere censurato in sede di legittimità esclusivamente per il vizioconsistito, come stabilito dall’art. 360 n. 5 c.p.c., nell’avere ilgiudice di merito, in sede di ricostruzione della fattispecieconcreta, omesso del tutto l’esame (e cioè la “percezione”) diuno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenzarisulti per contro dal testo della pronuncia impugnata o (piùprobabilmente) dagli atti del processo, che siano stati oggetto didiscussione (e cioè controversi) tra le parti ed abbiano caratteredecisivo (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014), nel senso,precisamente, che, ove percepiti, avrebbero senz’altro impostoal giudice di merito di ritenere sussistenti i fatti dedotti dallaparte ricorrente (e cioè la stipulazione del contratto d’appalto eRic. 2021 n. 25266 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 25266/2021N6u mero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 7132/2026Data pubblicazione 25/03/2026l’esecuzione dei relativi lavori) a fondamento della domanda odell’eccezione dalla stessa proposta.2.6. Resta, pertanto, fermo (contrariamente a quantoritiene la ricorrente) che l’omesso esame di elementi istruttorinon integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivoqualora i fatti storici, rilevanti in causa (e cioè, nel caso inesame, l’effettiva esecuzione da parte dell’opponente dei lavoridi ristrutturazione asseritamente commissionati dalla società poifallita), siano stati comunque presi in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie (Cass. SU n. 8053 e 8054 del 2014).2.7. Il tribunale, invero, dopo aver valutato le provedocumentali e testimoniali raccolte in giudizio, ha preso inesame i fatti rilevanti (e cioè l’effettiva esecuzione dei lavoriasseritamente appaltati alla società opponente con il contrattodel 30/3/2010) ai fini della decisione sulla domanda proposta daquest’ultima (e cioè l’ammissione al passivo del credito alcompenso pattuito con il predetto contratto e maturato inragione della sua esecuzione) e, indicando le ragioni delconvincimento espresso in ordine agli stessi in modonient’affatto apparente, perplesso o contraddittorio, ha, insostanza, ritenuto che l’opponente non aveva eseguito i lavoriche la società poi fallita le aveva, a suo dire, commissionato conil contratto d’appalto dedotto a fondamento della domanda inquestione.2.8. Ed una volta affermato, in fatto, (a mezzo di unapprezzamento che non è stato utilmente censurato conl’indicazione, in ricorso, a norma degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4c.p.c., di uno o più fatti storici controversi e decisivi che iltribunale, ancorché risultanti dagli atti del processo, avrebbe deltutto omesso di esaminare) che l’opponente non aveva eseguitoRic. 2021 n. 25266 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 25266/2021N7u mero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 7132/2026Data pubblicazione 25/03/2026i lavori che la società poi fallita le avrebbe commissionato conl’indicato contratto d’appalto, non si presta, evidentemente, acensure, per violazione di norme di  legge, la decisione che iltribunale ha conseguentemente assunto, e cioè il rigetto delladomanda proposta dall’opponente in quanto volta, appunto,all’ammissione al passivo del credito al compenso maturato inforza del suddetto contratto e della sua esecuzione.3. Il ricorso, per l’inammissibilità dei suoi motivi, è, a suavolta, inammissibile: e come tale dev’essere dichiarato.4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.5. La definizione del giudizio in conformità alla proposta didefinizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comporta,però, le conseguenze previste dal terzo comma di taledisposizione, e, dunque, a norma dell’art. 96, commi 3° e 4°,c.p.c., cui la stessa rinvia, la condanna della ricorrente: - alpagamento, in favore del controricorrente, di una sommaequitativamente determinata; -  al pagamento, in favore dellacassa delle ammende, di una somma non inferiore ad €. 500,00e non superiore ad €. 5.000,00.6. La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. P.Q.MLa Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso;condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spesedel giudizio, che liquida in €. 7.200,00, di cui €. 200,00 perRic. 2021 n. 25266 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 25266/2021N8u mero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 7132/2026Data pubblicazione 25/03/2026esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del15%; condanna la ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, di una somma equitativamente determinata,che liquida in €. 7.000,00; condanna la ricorrente al pagamento,in favore della cassa delle ammende, della somma di €.2.500,00; dà atto che sussistono i presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 25 febbraio 2026.Il PresidenteRic. 2021 n. 25266 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026P.Q.MLa Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso;condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spesedel giudizio, che liquida in €. 7.200,00, di cui €. 200,00 perRic. 2021 n. 25266 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 25266/2021N8u mero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 7132/2026Data pubblicazione 25/03/2026esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del15%; condanna la ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, di una somma equitativamente determinata,che liquida in €. 7.000,00; condanna la ricorrente al pagamento,in favore della cassa delle ammende, della somma di €.2.500,00; dà atto che sussistono i presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 25 febbraio 2026.Il PresidenteRic. 2021 n. 25266 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026
Decreto Cassazione n. 07132/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris