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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 01165/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11686-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 190, presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] ITALIANE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 11686/2019 Cron.

Rep.

Ud. 09/11/2023 CC elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - SOC.

COOP.

A R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - per la correzione dell'ordinanza n. 36206/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 12/12/2022 R.G.N. 11686/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. l'avv.

G [OSCURATO:PERSONA] , difensore del [OSCURATO:PERSONA] - SOC.

COOP.

A R.L. [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio in contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], da un a p a rte, e con i lavoratori indicati in epigrafe, dall’altra, conclusosi con ordinanza n. 36 206 del 2022, con cui questa Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condannato la stess a al pagamento delle spese di lite, ha chiesto la correzione della citata sentenza nella parte in cui non ha provveduto a disporre la distrazione delle spese processuali in suo favore, quale difensore antistatario;

2. la parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede;

3. il ricorso per correzione di errore materiale è stato notificato alla società, come disposto con ordinanza di questa Corte del 16/5/2023 .

Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza.

Considerato che:

4. l'istanza di correzione dell’errore materiale è fondata, atteso che nelle conclusioni rassegnate nell’originario controricorso nel giudizio di cassazione e nella memoria ex art. 380-bis c.p.c. (depositata in allegato) era stato chiesto che le spese processuali fossero distratte in favore del procuratore antistatario ;

5. l’ordinanza di questa Corte n. 3 6 206 del 2022 non ha provveduto sulla richiesta di distrazione e a tale omissione può porsi rimedio attraverso il procedimento di correzione di errore materiale di cui all’art. 391 bis c.p.c. (v.

Cass.

S.U. n. 31033 del 2019; v. anche Cass.

S.U. n. 4353 del 2023; Cass. n. 15302 del 2023);

6. deve quindi disporsi la correzione della sentenza Cass. n. 3 6 206 del 2022 dovendosi integrare il dispositivo con l'inserimento, in fine, dopo le parole «accessori come per legge», delle parole «da distrarsi in favore del difensore antistatario [OSCURATO:PERSONA]»;

8. nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente (v.

Cass. n. 12184 del 2020; n. 14 del 2016; n. 21213 del 2013).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 36 206 del 2022 dovendosi integrare il dispositivo con l'inserimento, in fine, dopo le parole «accessori come per legge», delle parole «da distrarsi in favore del difensore antistatario avv. [OSCURATO:PERSONA]».Manda alla Cancelleria di annotare il presente provvedimento in calce all'originale d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11686-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 190, presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] ITALIANE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 11686/2019 Cron. Rep. Ud. 09/11/2023 CC elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - SOC. COOP. A R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - per la correzione dell'ordinanza n. 36206/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 12/12/2022 R.G.N. 11686/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. l'avv. G [OSCURATO:PERSONA] , difensore del [OSCURATO:PERSONA] - SOC. COOP. A R.L. [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio in contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], da un a p a rte, e con i lavoratori indicati in epigrafe, dall’altra, conclusosi con ordinanza n. 36 206 del 2022, con cui questa Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condannato la stess a al pagamento delle spese di lite, ha chiesto la correzione della citata sentenza nella parte in cui non ha provveduto a disporre la distrazione delle spese processuali in suo favore, quale difensore antistatario; 2. la parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede; 3. il ricorso per correzione di errore materiale è stato notificato alla società, come disposto con ordinanza di questa Corte del 16/5/2023 . Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza. Considerato che: 4. l'istanza di correzione dell’errore materiale è fondata, atteso che nelle conclusioni rassegnate nell’originario controricorso nel giudizio di cassazione e nella memoria ex art. 380-bis c.p.c. (depositata in allegato) era stato chiesto che le spese processuali fossero distratte in favore del procuratore antistatario ; 5. l’ordinanza di questa Corte n. 3 6 206 del 2022 non ha provveduto sulla richiesta di distrazione e a tale omissione può porsi rimedio attraverso il procedimento di correzione di errore materiale di cui all’art. 391 bis c.p.c. (v. Cass. S.U. n. 31033 del 2019; v. anche Cass. S.U. n. 4353 del 2023; Cass. n. 15302 del 2023); 6. deve quindi disporsi la correzione della sentenza Cass. n. 3 6 206 del 2022 dovendosi integrare il dispositivo con l'inserimento, in fine, dopo le parole «accessori come per legge», delle parole «da distrarsi in favore del difensore antistatario [OSCURATO:PERSONA]»; 8. nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente (v. Cass. n. 12184 del 2020; n. 14 del 2016; n. 21213 del 2013). P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 36 206 del 2022 dovendosi integrare il dispositivo con l'inserimento, in fine, dopo le parole «accessori come per legge», delle parole «da distrarsi in favore del difensore antistatario avv. [OSCURATO:PERSONA]».Manda alla Cancelleria di annotare il presente provvedimento in calce all'originale d
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