CassazionedecretoSezione 6Decisione del 9 dicembre 2021
Cassazione n. 39144/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 11562-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 52, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11562/2020 avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di VELLETRI, depositata il Numero sezionale 10632/2021Numero di raccolta generale 39144/2021 12/02/2020; Data pubblicazione 09/12/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 603/2018, in virtù del quale il Tribunale di Velletri gli aveva ingiunto di pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 15.050,82 a titolo di compenso per l’assistenza e consulenza professionale prestata in favore dell’opponente in relazione ad un giudizio civile. Nella resistenza del Pacchiarotti, il Tribunale, con il provvedimento impugnato, rigettava l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, affidandosi a quattro motivi, per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Velletri pubblicata il 12.2.2020, con la quale è stata rigettata l’opposizione da lui proposta avverso il decreto ingiuntivo n.603/2018, emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA] per compensi professionali. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 9 della Legge n. 27 del 2012 e 23 della Legge n. 247 del 2012, perché il Tribunale avrebbe erroneamente posto a base della determinazione del compenso dovuto al professionista il parere emesso dal Consiglio dell’Ordine sul progetto di parcella, senza F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11562/2020 considerare che nel caso di specie mancava un accordo tra le parti Numero sezionale 10632/2021Numero di raccolta generale 39144/2021 sulla determinazione del compenso, e dunque non vi era prova sul Data pubblicazione 09/12/2021 quantum dovuto al Pacchiarotti. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2697 c.c. e 9 della Legge n. 27 del 2012, perché il Tribunale avrebbe riconosciuto al Pacchiarotti una somma non dimostrata. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt.2233 c.c. e 9 della Legge n. 27 del 2012, perché il Tribunale avrebbe determinato il compenso dovuto all’avvocato sulla base di tariffe ormai abrogate. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art.113 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe dovuto ritenere insufficiente, ai fini della prova del credito, il parere emesso dal Consiglio dell’Ordine e consentire, anche nel rito sommario di cui agli artt. 702 e ss. c.p.c., l’esperimento dell’istruttoria sulla pretesa creditoria. Le censure, suscettibili di trattazione congiunta, sono inammissibili in quanto non si confrontano adeguatamente con la ratio del rigetto dell’opposizione, consistente nel fatto che –come afferma il giudice di merito nel provvedimento impugnato– il Cialoni non aveva disconosciuto di aver conferito al Pacchiarotti il mandato, né specificamente contestato l’importo richiesto dal professionista, ma si era limitato ad opporre il decreto ingiuntivo allegando l’assenza della prova della liquidità del credito, stante l’insufficienza del parere di congruità emesso dal Consiglio dell’Ordine, e la mancanza di un accordo tra le parti sul quantum. Il ricorrente non considera il consolidato orientamento per cui, in assenza di accordo tra le parti, il credito del professionista va determinato in base alle tariffe, o in difetto agli usi: sul punto, cfr. Sez. L, Sentenza n. 1900 del 25/01/2017, Rv. 642785 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14293 del 04/06/2018, Rv. 648839”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore, osservando F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11562/2020 Numero sezionale 10632/2021 altresì che il quarto motivo non si confronta con il principio, più che Numero di raccolta generale 39144/2021 consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui Data pubblicazione 09/12/2021 l’opposizione al decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione, nel cui ambito non si discute della ritualità dell’emissione del provvedimento opposto, ma dell’esistenza della pretesa creditoria che è posta a fondamento dello stesso. Di conseguenza, sono irrilevanti le censure che concernono la sola regolarità della fase monitoria, senza attingere al merito del rapporto dedotto in giudizio. In particolare, in tema di compensi dovuti all’avvocato, “… la mancanza del parere dell'ordine professionale … e della parcella contenente l'esposizione delle spese e dei diritti, secondo quanto dispone l'art. 636 c.p.c. ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, può essere eventualmente rilevante solo sotto il profilo del regolamento delle spese processuali, ma non impedisce al giudice dell'opposizione di valutare la fondatezza della pretesa creditoria alla luce di ogni elemento in atti” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17655 del 05/07/2018, Rv. 649453). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11562/2020 Numero sezionale 10632/2021 Numero di raccolta generale 39144/2021 di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma Data pubblicazione 09/12/2021 del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 26 novembre 2021. IL PRESIDENTE (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P